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12 provisions
Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 240 LT)
1La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2026 ha luogo in
quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo
presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
2Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
per la I rata di acconto il 1° maggio 2026
per la II rata di acconto il 1° luglio 2026
per la III rata di acconto il 1° settembre 2026
rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio
Sono riservate le scadenze speciali dell’articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno
1994.
Art. 2 Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)
1Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito
dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è
pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
2Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla
scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell’articolo 3.
Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta
Art. 3 (art. 242 e art. 247 LT)
1Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla
restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è
concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al
giorno della scadenza o della restituzione.
2Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento
in cui è pervenuto il pagamento.
Art. 4 Accrediti dell’imposta preventiva
L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio
d’imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.
Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese
Art. 5
1I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla
partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse
rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.
2Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere
poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
Art. 6 Interessi di ritardo (art. 243 LT)
1Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni
successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del
3.50%.
2Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
Art. 7 Trattenuta dell'imposta alla fonte
Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche
nel caso di restituzione di eccedenze.
640.310
Art. 8 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)
Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.
Art. 9 Validità temporale dei tassi di interesse
1I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali
dei contribuenti nell’anno civile 2026.
2Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2026; il
tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla
chiusura della stessa.
Art. 10 Acconto equo
1Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta
d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi
non annullano e non sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.
2In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli
acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall’articolo 6.
3In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse
rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
Art. 11 Interesse rimunerativo sulle eccedenze da deposito (art. 253a LT)
Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo
annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio
2026 e si applica nell’anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.
Pubblicato nel BU 2025, 308.
Allegato
Tabella riassuntiva concernente i tassi d’interesse rimunerativi e di ritardo
Periodo
Anno civile*
Interesse di
ritardo
(in %)
Interesse rimunerativo
sul rimborso delle
somme riscosse in
eccedenza
(in %)
Interesse
rimunerativo sui
pagamenti
anticipati dal
contribuente e sulle
restituzioni di
un’imposta non
dovuta o dovuta
solo in parte
(in %)
Interesse
rimunerativo sul
rimborso delle
eccedenze da
deposito
(in %)
2026 3.50 0.25 0.10 0.25
2025 3.50 0.25 0.10 0.25
2024 3.50 0.25 0.10 0.25
2023 2.50 0.10 0.10 0.10
2022 2.50 0.10 0.10 0.10
2021 2.50 0.10 0.10 0.10
2020 2.50 0.10 0.10 0.10
2019 2.50 0.25 0.10 0.25
2018 2.50 0.25 0.10 0.25
2017 2.50 0.25 0.10 0.25
2016 2.50 0.50 0.25 0.25
(dal 01.04.
2.50 1.50 0.25 0.25
640.310
al 31.12.2015)
(dal 01.01.
al 31.03.2015)
2.50 1.50 0.25 1
2014 2.50 1.50 0.25 1.50
2013 2.50 1.50 0.25
2012 2.50 2.50 1
2011 2.50 2.50 1
2010 3 3 1
2009 3 3 1.50
2008 3 3 2
2007 3 3 2
2006 3 3 2
2005 3 3 3
2004 3 3 3
2003 3 3 3
2002 4 4 1.50
2001 4.50 4.50 2
2000 4 4 1.50
1999 4 4 1.50
1998 5 5 2
1997 5 5 2
1996 5 5 2.50
1995 5 5 3.50
* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile
o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli
appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.