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Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

Ticino · 853.610 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Competenza
  3. Art. 3 Numero massimo
  4. Art. 4 Specializzazioni soggette al numero massimo
  5. Art. 5 Eccezioni alla limitazione
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Obbligo di comunicazione
  8. Art. 8 Misure disciplinari
  9. Art. 9 Gruppo di lavoro
  10. Art. 10 Norma transitoria
  11. Art. 11 Entrata in vigore

11 provisions

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento applica e regola la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale stabilita dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e dalle relative ordinanze federali.

Art. 2 Competenza

Il Dipartimento della sanità e della socialità, con il supporto dell’Ufficio di sanità, cura l’esecuzione dell’articolo 55a LAMal e dell’articolo 66vbis LCAMal. Esso si avvale della collaborazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9.

Art. 3 Numero massimo

Il numero massimo di medici ambulatoriali necessario per garantire un approvvigionamento economico di cure sanitarie sul territorio cantonale è determinato mettendo in relazione l’offerta di medici calcolata in equivalenti a tempo pieno (ETP) con il tasso di approvvigionamento (TA) per specialità medica. Può inoltre essere previsto un fattore di ponderazione (fp) per singola specializzazione laddove vi siano circostanze delle quali non si sia tenuto conto nel calcolo del TA.

Art. 4 Specializzazioni soggette al numero massimo

1Le specializzazioni nelle quali occorre limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (di seguito autorizzazione AOMS) sono definite nell’allegato. 2Fanno in ogni caso eccezione le specializzazioni con ETP inferiori a dieci, e le specializzazioni per le quali l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal prevede la possibilità di una deroga all’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto, e in particolare la medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, il medico generico quale unico titolo di perfezionamento, la pediatria, la psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. 3Il Dipartimento sorveglia l’offerta cantonale di medici attivi, calcolata conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021, modificando se del caso la limitazione del numero di medici per specialità o per regione nell’allegato.

Art. 5 Eccezioni alla limitazione

1Se in una determinata regione viene appurata un’insufficiente copertura sanitaria per una specializzazione sottoposta a limitazione, o per una sua sottospecializzazione, il Dipartimento può, dopo aver ottenuto un parere non vincolante da parte del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9, discostarsi dal limite massimo per singoli casi, imponendo dei vincoli. 2Il Dipartimento può, su richiesta motivata degli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal, oltrepassare il numero massimo per autorizzare in singoli casi l’assunzione di medici con attività ambulatoriale ospedaliera in una determinata specialità. 853.610 3Parimenti è possibile rilasciare all’operatore sanitario che riprende la funzione di primario o viceprimario di una struttura, un’autorizzazione AOMS vincolata, se debitamente motivata da quest’ultima. Procedura di autorizzazione in caso di limitazione del numero di medici

Art. 6

1Per le specializzazioni sottoposte alla limitazione del numero di medici, un’autorizzazione AOMS può essere rilasciata dall’Ufficio di sanità solo se al momento dell’inoltro dell’istanza il numero massimo per specialità, fissato in ETP nell’allegato, non è raggiunto. 2Per la gestione delle nuove autorizzazioni l’Ufficio di sanità è responsabile di stilare delle liste d’attesa per specializzazione e in ordine cronologico per i medici ambulatoriali che intendono esercitare in studio privato e che inoltrano istanza completa di autorizzazione AOMS. 3Fanno eccezione all’applicazione dei capoversi 1 e 2 le cessioni di studio medico, se avvengono nella stessa specializzazione e nello stesso comune e se il passaggio di operatori avviene entro tre mesi dalla cessata attività del titolare dello studio. Le parti coinvolte ne danno comunicazione all’Ufficio di sanità e potranno collaborare per un massimo di un anno, dopo di che il medico cedente dovrà cessare la propria attività a carico dell’AOMS. 4All’interno dei singoli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal, le entrate e le uscite di medici con attività ambulatoriale devono essere gestite dalla direzione, con comunicazione all’Ufficio di sanità, nel rispetto della limitazione del numero di medici, affinché il numero di ETP per singola specializzazione rimanga costante.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

1Giusta l’articolo 55a capoverso 4 LAMal, i fornitori di prestazioni sono tenuti a fornire al Dipartimento le informazioni e i dati necessari richiesti per fissare il numero massimo di medici. 2I medici autorizzati a fatturare a carico della LAMal devono notificare al Dipartimento entro un mese qualsiasi cambiamento di numero di codice creditore RCC o di numero di controllo C, di specialità in cui operano principalmente o di tempo di lavoro in ETP. Essi sono inoltre tenuti a comunicare la cessazione della loro attività ambulatoriale. 3Gli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal trasmettono annualmente al Dipartimento la lista nominativa dei medici dipendenti che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero, con l’indicazione di nome e cognome, del loro ETP e della loro specializzazione principale.

Art. 8 Misure disciplinari

In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, le misure disciplinari di cui all’articolo 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 sono applicabili.

Art. 9 Gruppo di lavoro

Il Dipartimento costituisce un gruppo di lavoro, composto dai fornitori di prestazioni mediche attivi nel settore ambulatoriale privato e nel settore ambulatoriale ospedaliero, pubblico e privato, per esaminare la copertura sanitaria cantonale e l’evoluzione del settore ambulatoriale, proponendo se del caso misure e modifiche concernenti la limitazione del numero di medici ambulatoriali.

Art. 10 Norma transitoria

Per le specializzazioni sottoposte a limitazione per la prima volta a partire dal 1° luglio 2025, non verranno assoggettate al blocco le istanze complete inoltrate all’Ufficio di sanità prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° luglio 2025. Pubblicato nel BU 2025, 132. Allegato Specializzazioni soggette a limitazione con modello di regressione Specializzazioni TA ETP Numero 853.610 attuali massimo in ETP Neurologia 143,10% 26,2 18,3 Oncologia medica 137,8% 35,3 25,6 Nefrologia 125,1% 18,8 15 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 121,9% 23,1 20,6 Chirurgia 121,1% 54,1 44,7 Specializzazioni soggette a limitazione senza modello di regressione Specializzazioni TA ETP attuali Applicazione di un fp Numero massimo in ETP Otorinolaringoiatria 117,20% 23,8 1,17 23,8 Gastroenterologia 116,7% 25 1,17 25 Cardiologia 113,5% 41,4 1,13 41,4

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