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11 provisions
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento applica e regola la determinazione di numeri massimi di medici
nel settore ambulatoriale stabilita dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie
del 18 marzo 1994 (LAMal) e dalle relative ordinanze federali.
Art. 2 Competenza
Il Dipartimento della sanità e della socialità, con il supporto dell’Ufficio di sanità, cura
l’esecuzione dell’articolo 55a LAMal e dell’articolo 66vbis LCAMal. Esso si avvale della
collaborazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9.
Art. 3 Numero massimo
Il numero massimo di medici ambulatoriali necessario per garantire un
approvvigionamento economico di cure sanitarie sul territorio cantonale è determinato mettendo in
relazione l’offerta di medici calcolata in equivalenti a tempo pieno (ETP) con il tasso di
approvvigionamento (TA) per specialità medica. Può inoltre essere previsto un fattore di
ponderazione (fp) per singola specializzazione laddove vi siano circostanze delle quali non si sia
tenuto conto nel calcolo del TA.
Art. 4 Specializzazioni soggette al numero massimo
1Le specializzazioni nelle quali occorre limitare il numero di medici autorizzati a fornire
prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (di
seguito autorizzazione AOMS) sono definite nell’allegato.
2Fanno in ogni caso eccezione le specializzazioni con ETP inferiori a dieci, e le specializzazioni per
le quali l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal prevede la possibilità di una deroga all’obbligo di avere
lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto, e in particolare
la medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, il medico generico quale unico
titolo di perfezionamento, la pediatria, la psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
3Il Dipartimento sorveglia l’offerta cantonale di medici attivi, calcolata conformemente all’articolo 2
dell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23
giugno 2021, modificando se del caso la limitazione del numero di medici per specialità o per regione
nell’allegato.
Art. 5 Eccezioni alla limitazione
1Se in una determinata regione viene appurata un’insufficiente copertura sanitaria per
una specializzazione sottoposta a limitazione, o per una sua sottospecializzazione, il Dipartimento
può, dopo aver ottenuto un parere non vincolante da parte del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9,
discostarsi dal limite massimo per singoli casi, imponendo dei vincoli.
2Il Dipartimento può, su richiesta motivata degli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal, oltrepassare
il numero massimo per autorizzare in singoli casi l’assunzione di medici con attività ambulatoriale
ospedaliera in una determinata specialità.
853.610
3Parimenti è possibile rilasciare all’operatore sanitario che riprende la funzione di primario o viceprimario di una struttura, un’autorizzazione AOMS vincolata, se debitamente motivata da
quest’ultima.
Procedura di autorizzazione in caso di limitazione del numero di medici
Art. 6
1Per le specializzazioni sottoposte alla limitazione del numero di medici,
un’autorizzazione AOMS può essere rilasciata dall’Ufficio di sanità solo se al momento dell’inoltro
dell’istanza il numero massimo per specialità, fissato in ETP nell’allegato, non è raggiunto.
2Per la gestione delle nuove autorizzazioni l’Ufficio di sanità è responsabile di stilare delle liste
d’attesa per specializzazione e in ordine cronologico per i medici ambulatoriali che intendono
esercitare in studio privato e che inoltrano istanza completa di autorizzazione AOMS.
3Fanno eccezione all’applicazione dei capoversi 1 e 2 le cessioni di studio medico, se avvengono
nella stessa specializzazione e nello stesso comune e se il passaggio di operatori avviene entro tre
mesi dalla cessata attività del titolare dello studio. Le parti coinvolte ne danno comunicazione
all’Ufficio di sanità e potranno collaborare per un massimo di un anno, dopo di che il medico cedente
dovrà cessare la propria attività a carico dell’AOMS.
4All’interno dei singoli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal, le entrate e le uscite di medici con attività
ambulatoriale devono essere gestite dalla direzione, con comunicazione all’Ufficio di sanità, nel
rispetto della limitazione del numero di medici, affinché il numero di ETP per singola
specializzazione rimanga costante.
Art. 7 Obbligo di comunicazione
1Giusta l’articolo 55a capoverso 4 LAMal, i fornitori di prestazioni sono tenuti a fornire al
Dipartimento le informazioni e i dati necessari richiesti per fissare il numero massimo di medici.
2I medici autorizzati a fatturare a carico della LAMal devono notificare al Dipartimento entro un mese
qualsiasi cambiamento di numero di codice creditore RCC o di numero di controllo C, di specialità
in cui operano principalmente o di tempo di lavoro in ETP. Essi sono inoltre tenuti a comunicare la
cessazione della loro attività ambulatoriale.
3Gli istituti ai sensi dell’articolo 39 LAMal trasmettono annualmente al Dipartimento la lista
nominativa dei medici dipendenti che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero, con
l’indicazione di nome e cognome, del loro ETP e della loro specializzazione principale.
Art. 8 Misure disciplinari
In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, le misure disciplinari di
cui all’articolo 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile
1989 sono applicabili.
Art. 9 Gruppo di lavoro
Il Dipartimento costituisce un gruppo di lavoro, composto dai fornitori di prestazioni
mediche attivi nel settore ambulatoriale privato e nel settore ambulatoriale ospedaliero, pubblico e
privato, per esaminare la copertura sanitaria cantonale e l’evoluzione del settore ambulatoriale,
proponendo se del caso misure e modifiche concernenti la limitazione del numero di medici
ambulatoriali.
Art. 10 Norma transitoria
Per le specializzazioni sottoposte a limitazione per la prima volta a partire dal 1° luglio
2025, non verranno assoggettate al blocco le istanze complete inoltrate all’Ufficio di sanità prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° luglio 2025.
Pubblicato nel BU 2025, 132.
Allegato
Specializzazioni soggette a limitazione con modello di regressione
Specializzazioni TA ETP Numero
853.610
attuali massimo in
ETP
Neurologia 143,10% 26,2 18,3
Oncologia medica 137,8% 35,3 25,6
Nefrologia 125,1% 18,8 15
Chirurgia plastica,
ricostruttiva ed
estetica 121,9% 23,1 20,6
Chirurgia 121,1% 54,1 44,7
Specializzazioni soggette a limitazione senza modello di regressione
Specializzazioni TA ETP
attuali
Applicazione
di un fp
Numero massimo
in ETP
Otorinolaringoiatria 117,20% 23,8 1,17 23,8
Gastroenterologia 116,7% 25 1,17 25
Cardiologia 113,5% 41,4 1,13 41,4