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Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

Ticino · 178.210 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1

1Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria: 1. rilascio di una copia conforme di una decisione fr. 30.– 2. rilascio di estratti di una decisione, per pagina fr. 3.–, minimo fr. 15.– 3. attestazione della crescita in giudicato; se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni, l’attestazione è gratuita fr. 25.– 4. rilascio della documentazione necessaria per l’esecuzione della decisione all’estero fr. 40.– 5. rilascio di copie di certificati ereditari fr. 20.– 6. rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.– 7. fotocopie, per pagina; fr. 1.– se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per pagina fr. –.50 8. spese postali costi effettivi 2Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

Art. 2

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012, 616.

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