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17 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione
1Il presente regolamento si applica ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato, che
sono sottoposti direttamente al competente direttore del dipartimento.
2Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è retto dal diritto pubblico.
Art. 2 Assunzione
Il Consiglio di Stato assume i collaboratori personali senza procedere a pubblico
concorso, su proposta del competente direttore di dipartimento.
Art. 3 Durata del rapporto d’impiego
Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali è di durata determinata (incarico),
stabilita dalla decisione di assunzione.
Art. 4 Stipendio
1Il Consiglio di Stato stabilisce lo stipendio annuo dei collaboratori personali fra il minimo
della classe 9 e il massimo della classe 16 della scala degli stipendi prevista dalla legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017.2
2Nella definizione dello stipendio, il Consiglio di Stato tiene conto dell’età, della formazione e
dell’esperienza professionale di ogni collaboratore come pure dei compiti che gli sono assegnati.
Art. 5 Previdenza e assicurazione
I collaboratori personali dei Consiglieri di Stato sono assicurati contro gli infortuni e sono
affiliati alla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi,
che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli
assicurati.
Art. 6 Compiti
1Il direttore del dipartimento stabilisce gli oneri e i compiti.
2I collaboratori personali non sono abilitati a prendere decisioni e a dare istruzioni.
Cessazione del rapporto d’impiego
Art. 7 a) per scadenza
Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito
dalla decisione di assunzione; in questo caso la disdetta è superflua.
Art. 8 b) per disdetta
1Il collaboratore personale e il Consiglio di Stato, su proposta del competente direttore
di dipartimento, possono disdire il rapporto d’impiego durante il periodo di prova, senza indicazione
dei motivi, con un preavviso di 7 giorni; il periodo di prova dura generalmente un mese e può essere
prolungato di due mesi al massimo.3
2Lo stipendio è versato fino alla scadenza del termine di disdetta.
Art. 9 c) consensualmente
Il rapporto d’impiego può esser sciolto in ogni momento, di comune accordo, secondo i
termini convenuti.
1 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
2 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
3 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
173.120
Art. 10 d) per estinzione
1Se il direttore del dipartimento competente lascia la carica, il rapporto di servizio dei
suoi collaboratori personali si estingue alla fine del mese successivo, a meno che il nuovo direttore
di dipartimento ne domandi il rinnovo.
2Rimane riservato l’art.12 del presente regolamento.
Art. 11 e) altri casi
1Il rapporto d’impiego cessa in ogni caso alla fine del mese in cui la persona sottostante
al presente regolamento ha compiuto il settantesimo anno di età.
2Rimane inoltre riservato lo scioglimento del rapporto d’impiego per motivi gravi ai sensi dell’art. 60
cpv. 4 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.4
Prestazioni dello Stato e dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino5
Art. 12
1Se il rapporto d’impiego si estingue allorché il competente direttore di dipartimento
lascia la carica (art. 10), il collaboratore personale che non sia stato assunto in un’altra funzione al
servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti ha diritto:6
a) a un’indennità d’uscita ai sensi dell’art. 27 LStip calcolata sull’ultimo stipendio percepito;7
b) a una liquidazione a titolo di indennità unica pari al massimo a quattro mesi di stipendio;
c) alla prestazione di libero passaggio conformemente alle condizioni poste dal regolamento
dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.8
2In caso di cessazione del rapporto d’impiego per scadenza del termine d’incarico (art. 7) o per
scioglimento consensuale (art. 9), il collaboratore personale ha diritto unicamente alla prestazione
di libero passaggio. Il Consiglio di Stato può nondimeno decidere di versare una liquidazione
conformemente al cpv. 1 lett. b.9
3La persona sottostante al presente regolamento che, dopo lo scioglimento del rapporto d’impiego,
rimane occupata in un’altra funzione al servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti non
ha diritto alle indennità d’uscita e di liquidazione e viene immediatamente assegnata alla classe di
stipendio prevista per la nuova funzione.
Art. 13 Collocamento
In caso di scioglimento del rapporto d’impiego di una persona sottostante al presente
regolamento che intenda assumere un’altra funzione nell’ambito dell’amministrazione cantonale, lo
Stato fa tutto il possibile per trovarle un altro lavoro adeguato alle sue capacità.
Art. 14 Altre disposizioni
Ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato si applicano inoltre, per quanto non
disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Art. 15 Norma transitoria
1I collaboratori personali già in carica vengono sottoposti al presente regolamento al
momento della sua entrata in vigore.
2Con l’entrata in vigore del presente regolamento i rapporti d’impiego dei collaboratori personali in
funzione, che sono incaricati per un periodo determinato, divengono automaticamente rapporti
d’impiego di durata indeterminata (art. 3).
Art. 16 Norma abrogativa
Il presente regolamento abroga il regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori
personali dei Consiglieri di Stato del 29 marzo 1995.
Art. 17 Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.10
4 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
5 Nota marginale modificata dal R 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 572.
6 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
7 Lett. modificata dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
8 Lett. modificata dal R 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 572.
9 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
10 Entrata in vigore: 10 dicembre 1999 - BU 1999, 303.
173.120
Pubblicato nel BU 1999, 305.