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Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale

Ticino · 416.130 · regulation

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 (art. 36, cpv. 1 Lorform)
  2. Art. 2 (art. 1, cpv. 2, lett. b Lorform)
  3. Art. 3 (art. 36, cpv. 2 Lorform)
  4. Art. 4 (art. 36f, lett. b Lorform)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 (art. 36a, cpv. 2 Lorform)
  7. Art. 7 (art. 36a, cpv. 4 Lorform)
  8. Art. 8 (art. 36b, cpv. 1 Lorform)
  9. Art. 9 (art. 36b, cpv. 2)
  10. Art. 10 (art. 36c Lorform)
  11. Art. 11
  12. Art. 12 (art. 36d, cpv. 2 Lorform)
  13. Art. 13 (art. 36f lett. a Lorform)
  14. Art. 14 (art. 36f, lett. d Lorform)
  15. Art. 15 (art. 36f, lett. e)
  16. Art. 16 (art. 36f, lett. f Lorform)
  17. Art. 17 Contenzioso
  18. Art. 18 Entrata in vigore

18 provisions

Art. 1 (art. 36, cpv. 1 Lorform)

1È istituito il Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo). 2È dichiarata obbligatoria la partecipazione al Fondo delle aziende, agenzie di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone. Dipartimento competente

Art. 2 (art. 1, cpv. 2, lett. b Lorform)

Dipartimento competente per l’applicazione delle disposizioni sul Fondo è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione). Entità del finanziamento da parte del Fondo

Art. 3 (art. 36, cpv. 2 Lorform)

1Il Fondo finanzia: a) totalmente: 1. le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali; 2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base; b) in ragione, di regola, della metà della tariffa più conveniente le spese di trasferta comprovate su mezzi pubblici degli apprendisti dall’azienda alla scuola professionale e ai corsi interaziendali; la Commissione tripartita (in seguito Commissione) fissa i criteri.1 2L’entità del finanziamento obbligatorio o facoltativo di altre misure è fissata in analogia con le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento d’applicazione per i contributi del Cantone. 3I criteri degli accordi intercantonali definiscono, di regola, le spese residue riconosciute per i corsi interaziendali o le altre spese. Modalità di richiesta di finanziamento delle misure

Art. 4 (art. 36f, lett. b Lorform)

1Le richieste di finanziamento da parte del Fondo di misure possono essere inoltrate: a) da organizzazioni del mondo del lavoro; b) da altri enti pubblici o privati; c) da singole persone. 2Le richieste sono da inoltrare, entro il 30 marzo per l’anno successivo se ricorrenti, alla Commissione per il tramite della Divisione, che allestisce un preavviso all’indirizzo della stessa.2 3Sono finanziabili solo misure che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali. Definizione dell’aliquota (art. 36a, cpv. 1 Lorform) 1 Lett. modificata dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183. 2 Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183. 416.130

Art. 5

1La Commissione fissa l’aliquota del contributo entro il 31 ottobre per l’anno successivo prendendo in considerazione: a) il preventivo delle spese da finanziare; b) le spese di commissione per l’incasso dei contributi; c) le spese di funzionamento del Fondo. 2Il contributo dovuto dal datore di lavoro è calcolato secondo le disposizioni della legge sull’AVS. Incasso dei contributi

Art. 6 (art. 36a, cpv. 2 Lorform)

1L’incasso dei contributi dovuti dal datore di lavoro è effettuato dalle Casse di compensazione AVS/AI/IPG secondo le disposizioni della legge sull’AVS. 2I contributi sono prelevati quali supplemento a quelli dell’AVS e sono indicati separatamente. 3I contributi incassati sono riversati al Fondo di regola con cadenza trimestrale. Indennità alle casse

Art. 7 (art. 36a, cpv. 4 Lorform)

Per il prelievo dei contributi e per l’esecuzione dei relativi compiti alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG è corrisposta un’indennità pari al 3% dei contributi fatturati, ma almeno di 300 franchi, con possibilità di adeguamento. Prestazioni analoghe per richieste di esenzione

Art. 8 (art. 36b, cpv. 1 Lorform)

Per richieste di esenzione sono considerate analoghe le prestazioni: a) di un’associazione, di un altro fondo o di un fondo paritetico cantonale se essi finanziano cumulativamente: 1. le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali; 2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base; 3. le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione;4 b) di singole aziende se esse finanziano cumulativamente, senza alcun contributo cantonale o federale: 1. le spese per un proprio centro di formazione aziendale o interaziendale, in cui si svolgano integralmente anche i corsi interaziendali; 2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base; 3. le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione.5 Inoltro di richieste di esenzione

Art. 9 (art. 36b, cpv. 2)

1La richiesta di esenzione dalla partecipazione al Fondo, con le relative motivazioni, deve essere inoltrata alla Commissione dalle organizzazioni del mondo del lavoro della professione o del settore professionale entro il 30 giugno per l’anno successivo. 2La Commissione può richiedere alle organizzazioni del mondo del lavoro supplementi di informazione alla richiesta e la relativa documentazione, che devono essere inderogabilmente forniti. Aliquota del contributo del Cantone

Art. 10 (art. 36c Lorform)

Il contributo del Cantone o della Confederazione alle misure al beneficio del finanziamento del Fondo è erogato alle aliquote normalmente previste dalla legge e dal regolamento d’applicazione. Gestione del fondo (art. 36d, cpv. 1 Lorform) 3 Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183. 4 Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183. 5 Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183. 416.130

Art. 11

Il conto di bilancio per la gestione del Fondo è attribuito all’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo della Divisione. Composizione e funzionamento della Commissione tripartita

Art. 12 (art. 36d, cpv. 2 Lorform)

1La Commissione è composta di 9 membri, di cui: a) tre in rappresentanza dello Stato, fra cui il presidente; b) tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali (primario, artigianato e industria, commercio e amministrazione, sanità, socialità e arte); c) tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali. 2La Commissione si dà un proprio regolamento interno per il funzionamento. 3Per le indennità della Commissione fa stato il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. Esenzione: comunicazione alle Casse di compensazione AVS

Art. 13 (art. 36f lett. a Lorform)

1La Commissione decide le richieste di esenzione e ne dà comunicazione alla Divisione. 2La Divisione trasmette alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG entro il 31 ottobre per l’anno successivo la lista nominativa dei datori di lavoro che: a) sono oggetto di esenzione e la misura della stessa; b) non sono più al beneficio dell’esenzione dal pagamento del contributo. Servizio responsabile dell’esecuzione

Art. 14 (art. 36f, lett. d Lorform)

1Responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Commissione del Fondo è il servizio Amministrazione del Fondo. 2Il servizio è gestito da un Amministratore del Fondo, i cui compiti sono stabiliti dalla Commissione. Raccolta dei dati sulle aziende

Art. 15 (art. 36f, lett. e)

1Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG trasmettono annualmente agli organi del Fondo, entro i limiti delle disposizioni applicabili in materia di comunicazione dei dati secondo la legislazione AVS, l’ammontare dei contributi fatturati e incassati a favore del Fondo per l’anno di riferimento. 2In casi eccezionali, le aziende sono tenute, su richiesta, a fornire direttamente alla Divisione tutte le informazioni necessarie all’assoggettamento, alla determinazione e alla riscossione delle quote obbligatorie. Disposizioni penali

Art. 16 (art. 36f, lett. f Lorform)

1Sono applicabili per analogia le disposizioni penali previste dalla legge sull’AVS. 2La Cassa AVS/AI/IPG può infliggere una multa fino a 10'000 franchi.

Art. 17 Contenzioso

1Per le contestazioni relative alla fissazione e alla riscossione dei contributi si applica la legislazione sull’AVS. 2Per le contestazioni relative alle prestazioni si applica la Lorform e il presente regolamento d’applicazione.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° ottobre 2009. Pubblicato nel BU 2009, 455.

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