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14 provisions
Art. 1 Scopo della legge
La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale 13 marzo 1964 sul
lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge
federale 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (in seguito: LLD) e delle relative ordinanze
d’esecuzione.
Art. 2 Autorità competenti
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e le unità amministrative subordinate
competenti per l’applicazione della presente legge.
Capitolo secondo
Norme di applicazione della legge federale sul lavoro
Art. 3 Commissione cantonale paritetica del lavoro
1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica
del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro, tenuto
conto, per quanto concerne l’attuazione delle norme d’igiene e salute sul posto di lavoro,
dell’indipendenza strategica ed operativa che deve essere garantita all’organo d’esecuzione.
2Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro.
3La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.
Approvazione piani e permesso d’esercizio
Art. 4 (art. 7 e 8 LL)
1Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda deve proporre i piani al
Dipartimento.
2L’approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali
misure protettive.
3Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio al Dipartimento prima di iniziare l’attività
aziendale.
Consulenza in materia di costruzione
Art. 5 o trasformazione di aziende
Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei
piani e permesso d’esercizio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l’igiene e la tutela
della salute sul posto di lavoro nell’ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.
Giorni festivi ufficiali
Art. 6 (art. 20a LL)
Sono giorni festivi ufficiali:
a) parificati alle domeniche:
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti,
Natale e Santo Stefano;
b) non parificati alle domeniche:
843.100
San Giuseppe, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo,
Immacolata.
Art. 7 Ricorsi
1Contro le decisioni dell’autorità cantonale competente è data facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; per i ricorsi contro le
decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli art. 56 e
58 di quest’ultima.1
Art. 8 Decisioni e provvedimenti amministrativi
1Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 della legge
federale sono di competenza del Consiglio di Stato.
2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato, giusta l’art. 52 cpv. 2 della
legge federale, spetta al Dipartimento.
Art. 9 Perseguimento penale
Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli art. 59 a 62 della legge federale
sono perseguite dal Ministero pubblico.
Capitolo terzo
Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio
Art. 10 Competenze
1Il Dipartimento:
a) decide d’ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);
b) decide in merito alla concessione di deroghe (art. 7 LLD);
c) procede ai controlli e ad altre attribuzioni (art. 11 LLD).
2Esso tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all’anno e presenta
annualmente il rapporto sull’esecuzione della legge all’autorità federale (art. 15 LLD).
Art. 11 Perseguimento penale
Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura
per le contravvenzioni.
Art. 12 Autorità di ricorso
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo quarto
Norma abrogativa e finale
Art. 13 Norma abrogativa
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel
commercio del 10 novembre 1998;
b) la legge di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981, del 12
marzo 1984.
Art. 14 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 14 della legge che precede,
o r d i n a :
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
843.100
La legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel
commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 314