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19 provisions
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Questo regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 16
dicembre 1985 (OIAt) nel settore della protezione contro l’inquinamento atmosferico, nella misura
in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
Capitolo secondo
Autorità competenti
Art. 2 Dipartimento
Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento):
a) ordina i provvedimenti per la limitazione delle emissioni provocate dal traffico secondo l’art. 18
OIAt;
b) allestisce il piano dei provvedimenti (Piano di risanamento dell’aria; art. 31 e segg. OIAt, art. 5
RLaLPAmb) e lo sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb);
c) coordina i rapporti con l’autorità federale.
Art. 3 SPAAS
La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):
a) prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite
per competenza ad altre autorità;
b) fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell’esecuzione di compiti di
applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite
direttive;
c) esegue i rilevamenti delle immissioni secondo l’art. 27 OIAt;
d) rilascia le autorizzazioni per l’esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati
con olio extra leggero (in seguito: olioEL) o gas ed organizza i corsi di aggiornamento.
Art. 4 Ufficio
L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito Ufficio):
a) esamina la conformità con le norme della LPAmb, dell’OIAt e di questo regolamento, degli
impianti stazionari nuovi (art. 3 segg. OIAt) e di quelli esistenti (art. 7 segg. OIAt), con facoltà
di richiedere al loro titolare la presentazione di una dichiarazione delle emissioni (art. 12
OIAt), di una previsione delle immissioni (art. 28 e 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad
attestare la conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
b) esamina le proposte di risanamento e le eventuali domande di agevolazioni (art. 11 OIAt);
c) esegue o fa eseguire i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi o risanati, con
facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di misurazioni sulle emissioni (art. 13
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segg. OIAt), sulle immissioni (art. 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad attestare la
conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
d) sorveglia il rispetto delle norme in materia di combustibili (art. 21 segg. OIAt) e di carburanti
(art. 24 segg. OIAt);
e) verifica l’idoneità dei titolari in merito alle autorizzazioni per l’esecuzione dei controlli degli
impianti a combustione alimentati con olioEL o gas;
f) esercita gli ulteriori compiti affidatigli da questo regolamento nell’esecuzione dei controlli degli
impianti a combustione;
g) rilascia i preavvisi in materia di inquinamento atmosferico.
Art. 5 Comuni
1I Comuni sono competenti, in generale:
a) per gli impianti a combustione alimentati con olioEL o a gas con una potenza termica pari o
inferiore ad 1 MW e per gli impianti a combustione alimentati a legna con una potenza termica
pari o inferiore a 70 kW;
b) per l’applicazione dell’art. 11 e la relativa sorveglianza.
2In particolare, i Municipi:
a) esaminano la conformità degli impianti nuovi di cui al cpv. 1 e controllano periodicamente (art.
13 cpv. 3 OIAt) quella degli impianti esistenti con le norme dell’OIAt, in particolare
dell’allegato 3, redigendo i relativi protocolli e comunicando i risultati delle misurazioni ai
proprietari degli impianti;
b) applicano per tali impianti (art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt) le norme e le raccomandazioni sull’altezza
minima dei camini sui tetti (in seguito: RAltCam) emesse dall’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM);
c) emanano gli ordini di limitazione delle emissioni e di risanamento per gli impianti non
conformi;
d) allestiscono e aggiornano il catasto degli impianti calorici di cui al cpv. 1 lett. a e gli altri
impianti energetici esistenti sul loro territorio e trasmettono periodicamente i dati alla SPAAS,
secondo le sue direttive.
Art. 6 Obblighi del proprietario
1Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone
condizioni d’esercizio ed eseguire l’ordinaria manutenzione.
2…1
3Il proprietario dell’impianto deve in particolare:
a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l’accesso all’impianto e
l’attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali
degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto degli
impianti.
Capitolo terzo
Esecuzione dei controlli degli impianti a combustione
Art. 7 Norme generali
1Le autorità incaricate del controllo degli impianti a combustione possono procedervi
direttamente o affidarne l’esecuzione a terzi i quali esercitano allora le competenze di cui all’art. 4
lett. c, d, e, e di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, d.
2Il tipo di esecuzione adottato nel Canton Ticino per i controlli della combustione degli impianti
alimentati con olioEL o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW è il modello 1 dei 3 modelli
esecutivi d’applicazione del Feuko 2000 emanati dall’UFAM nell’ambito del controllo degli impianti
a combustione.
3I controlli degli impianti a legna / pellet con potenza termica superiore a 70 kW, gli impianti delle
falegnamerie, i motori stazionari, in particolare i generatori d’emergenza e gli impianti di processo
sono di competenza dell’Ufficio.
1 Cpv. abrogato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 437.
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Controlli su impianti con potenza termica
Art. 8 pari od inferiore ad 1 MW
1I controlli di impianti alimentati con olioEL o gas e una potenza termica pari o inferiore
ad 1 MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.
2L’autorizzazione è personale e viene rilasciata a coloro che sono in possesso dell’attestato
federale di controllore della combustione o secondo il profilo modulare di formazione riconosciuto
«Modulzentral» del 13 giugno 2000.
3I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla
SPAAS e ad agire nel rispetto delle singole disposizioni e delle Direttive per i controlli della
combustione emesse dalla SPAAS.
4In caso di inadempienza grave o ripetuta alle disposizioni in materia, la SPAAS può sospendere
la validità dell’autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla.
5Gli apparecchi di misurazione devono soddisfare le Direttive dell’Istituto nazionale di metrologia
(METAS).
6Per quanto concerne la misurazione degli ossidi d’azoto si adotta la procedura semplificata
secondo le raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione
(RMis) emesse dall’UFAM.
Controlli su impianti con potenza
Art. 9 termica superiore ad 1 MW
1I controlli di impianti alimentati con olioEL o gas ed una potenza termica superiore ad 1
MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS, nell’ambito della
relativa delega.
2I controlli degli impianti a combustione alimentati con olioEL o gas devono essere svolti in
ossequio alle raccomandazioni per la misurazione delle emissioni in impianti stazionari emesse
dall’UFAM.
3Essi possono essere effettuati da titolari in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 2.
Eventuali situazioni particolari saranno valutate singolarmente dall’Ufficio.
4I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi organizzati dalla SPAAS destinati ai
titolari di tali autorizzazioni e ad agire nel rispetto delle Direttive per la delega dei controlli della
combustione degli impianti alimentati con olioEL o gas e potenza termica superiore ad 1 MW
emesse dalla SPAAS.
5Gli apparecchi e l’ulteriore strumentazione per la misurazione degli impianti alimentati con olioEL o
gas e potenza termica superiore ad 1 MW devono funzionare alla perfezione così come essere
manutenuti e certificati regolarmente da tecnici qualificati.
6L’Ufficio può richiedere informazioni e maggiori garanzie sullo stato degli apparecchi e la
strumentazione di misurazione di cui al precedente cpv. 5.
Controlli degli impianti di recupero
Art. 10 dei vapori di benzina
1Per i sistemi di recupero dei vapori di benzina, per i controlli e la manutenzione che
devono essere eseguiti periodicamente su questi sistemi nonché per la loro sorveglianza
automatica, fa stato il Manuale per il controllo dei distributori di carburante con sistemi di recupero
dei vapori di benzina emesso dall’UFAM congiuntamente alla Raccomandazione n. 22 della
Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria (Cercl’Air).
2Su tutte le pompe di benzina devono essere installati i dispositivi di sorveglianza del sistema di
recupero delle emissioni di vapori di benzina che sono in accordo con la Raccomandazione n. 22
emanata dalla Cercl’Air.
La SPAAS indica i termini di esecuzione delle modifiche necessarie sulla base dei quantitativi
annui di benzina erogata.
3La verifica dell’applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’aria
per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio dei distributori di benzina, è svolta dall’Unione
professionale svizzera dell’automobile (UPSA).
Capitolo quarto
Altre disposizioni
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Art. 11 Limitazione dei fuochi all’aperto
1L’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali secchi provenienti
da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m s. l. m. (art. 26b cpv. 3
OIAt).
2Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m s. l. m. gli scarti vegetali
secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo. Tale
facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
3Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per
comprovate esigenze di natura fitosanitaria (art. 26b cpv. 2 OIAt) o dovuta all’effettiva impossibilità
d’accesso veicolare al sedime.
4Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e
destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi
analoghi.
5Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta
contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.
Esigenze energetiche per gli impianti
Art. 12 a legna ai sensi dell’allegato 4 OIAt
I nuovi impianti alimentati a legna (esigenze per la messa in commercio) utilizzati come
riscaldamento, oltre ai disposti dell’art. 20 OIAt, devono avere almeno il seguente rendimento di
combustione espresso come efficienza energetica η:
– Inserti vetrati in vecchi
camini, η ≥ 73%
– Termoinserti vetrati (idro) in
vecchi camini, η ≥ 78%
– Monoblocchi a legna
(camini), η ≥ 78%
– Monoblocchi a legna idro
(camini), η ≥ 83%
– Stufe ad accumulazione
(maiolica), η ≥ 80%
– Caldaie a legna in pezzi, η ≥
85%
– Stufe da camera a legna, η
≥ 78%
– Termostufe (idro) a legna, η ≥
83%
– Cucine economiche a
legna, η ≥ 70%
– Termocucine economiche a
legna (idro), η ≥ 75%
– Monoblocchi a pellet
(camini), η ≥ 82%
– Monoblocchi a pellet idro
(camini), η ≥ 86%
– Stufe a pellet, η ≥ 85% – Termostufe a pellet (idro), η ≥
90%
– Cucine economiche a
pellet, η ≥ 83%
– Termocucine economiche a
pellet (idro), η ≥ 88%
– Caldaie a pellet, η ≥ 90% – Impianti a cippato di legna, η ≥
85%
Art. 13 Impianti ed apparecchi per la cottura di alimenti
1I forni alimentati a legna utilizzati per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono
essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni, segnatamente per le
particelle solide (polveri).
2I forni elettrici per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono essere dotati di filtri ignifughi
per i grassi e le esalazioni; queste devono essere evacuate attraverso un camino al di sopra del
tetto dell’edificio.
3Le griglie per l’arrostimento di carni, pesci o di altri alimenti ad uso commerciale devono essere
chiuse su tre lati per poter consentire un buon funzionamento e devono essere munite di una
cappa che raccolga gli odori di cottura ed i fumi della combustione (art. 6 cpv. 1 OIAt).
4La cappa deve essere dotata di un filtro ignifugo per i grassi, e i gas di scarico del grill devono
essere evacuati attraverso un camino (art. 6 cpv. 2 OIAt), se del caso al di sopra del tetto edificio,
in modo tale da non provocare molestie al vicinato.
5Nel caso in cui l’impianto dovesse provocare molestie al vicinato, il proprietario o il detentore
dell’impianto dovrà adottare ulteriori misure tecniche per evitarle.
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Caminetti decorativi e piccoli impianti
Art. 14 a combustione costruiti sul posto
1I nuovi caminetti aperti ed i piccoli impianti a combustione costruiti artigianalmente sul
posto soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h OIAt e devono essere realizzati secondo un
metodo di calcolo riconosciuto (VHP) oppure dotati di adeguati sistemi di abbattimento delle
emissioni dei gas di scarico.
2I caminetti decorativi alimentati a bioetanolo o simili combustibili liquidi, fino ad una potenza
massima di 2-2,5 kW (a seconda del combustibile), non sono soggetti ai dispositivi di cui al cpv. 1
nonché a quelli di cui all’art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt.
Questi impianti a bioetanolo rispettivamente le stufe a scopo decorativo, devono soddisfare le
esigenze della legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro), vale a dire
devono corrispondere allo stato delle conoscenze e della tecnica.
Art. 15 Alambicchi
Gli alambicchi alimentati a legna soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h punto
2 OIAt e quindi devono essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni.
Art. 16 Cantieri
1Per ciò che concerne la gestione delle emissioni provocate dai cantieri valgono le
disposizioni di cui alla direttiva aria cantieri, emanata dall’UFAM.
2Per il computo della distanza minima dai punti sensibili rispetto a singoli impianti presenti
sull’area di cantiere con attività molesta, fa stato la tabella 7 cifra 6 del RAltCam.
Art. 17 Contravvenzioni
In deroga all’art. 2a RLaLPAmb, le contravvenzioni di cui all’art. 5 sono punite dal
Municipio con una multa fino ad un massimo di fr. 20 000.–. La procedura è regolata dagli art. 147
e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione
Il regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 12
luglio 2005 è abrogato.
Art. 19 Entrata in vigore
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore immediatamente.2
Pubblicato nel BU 2015, 215.
2 Entrata in vigore: 8 maggio 2015 - BU 2015, 215.