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10 provisions
Art. 1 Luoghi d’esecuzione
1I cantoni partner mettono a disposizione per l’esecuzione anticipata di una pena o di
una misura e per l’esecuzione di sanzioni penali degli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono
di una o più sezioni aperte o chiuse.
2Gli stabilimenti danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona
detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione,
tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del
personale e dei co-detenuti.
3Gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e
di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione.
Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente
durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali
della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
4Devono essere previsti degli stabilimenti o delle sezioni di stabilimenti al fine di assicurare delle
forme d’esecuzione derogatorie in favore delle persone detenute.
5Tenuto conto dell’evoluzione della situazione, le strutture degli stabilimenti dovrebbero potere
essere adattate di conseguenza, nella misura del possibile.
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono
Art. 2 di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene
1Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo
organizzativo, del personale e delle costruzioni sono per principio poco importanti.
2In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti:
- le corte pene in regime ordinario (art. 41 e 77 CPS);
- le giornate separate fino a quattro settimane (art. 79 cpv. 2 CPS); la semiprigionia (art. 77b e
79 CPS);
- la detenzione che, secondo le circostanze, è sottoposta al regime chiuso ai sensi dell’art. 3
qui di seguito;
- il lavoro esterno che si svolge dopo il compimento di una parte della sanzione privativa di
libertà, in generale almeno la metà (art. 77a CPS);
- le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS);
- se del caso, l’esecuzione anticipata della pena o della misura (art. 75 cpv. 2 e 58 cpv. 1 CPS).
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono
Art. 3 di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
1Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo
organizzativo, del personale e delle costruzioni sono importanti o molto importanti e che
permettono di assicurare la protezione della collettività pubblica, del personale e dei co-detenuti.
2In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti:
- in generale, l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- il regime ordinario chiuso che precede l’esecuzione in regime più aperto;
- il regime di sicurezza rinforzata, segnatamente per le pene o misure molto lunghe (per es. art.
123a della Costituzione federale e le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007
modificanti il CPS [internamento a vita per i delinquenti giudicati estremamente pericolosi],
fintanto che un altro stabilimento non è stato realizzato in Svizzera);
- il trattamento istituzionale della persona internata con dei disturbi mentali (art. 59 cpv. 3 CPS);
- le pene pronunciate nei confronti di persone detenute pericolose a causa di un grave disturbo
mentale e che dovranno successivamente subire un internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b
CPS).
3Le persone in detenzione preventiva sono ugualmente collocate in questi tipi di stabilimenti o di
sezioni (settori non concordatari). Questo regime non rientra nel campo d’applicazione del
concordato.
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una
Art. 4 sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure
Sono gli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una sezione chiusa o aperta per
l’esecuzione delle misure; tali stabilimenti sono dotati in particolare di personale a beneficio di una
formazione specifica per l’applicazione di misure terapeutiche eseguite, se del caso, prima
dell’esecuzione di una pena privativa di libertà (art. 59 a 61 CPS), salvo l’internamento (art. 64
cpv. 2 CPS) e l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1bis CPS) e meglio:
- le misure terapeutiche istituzionali per il trattamento di disturbi mentali (art. 59 CPS);
343.520
- il trattamento delle dipendenze (art. 60 CPS);
- le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS);
- l’internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS);
- l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1bis CPS).
II Stabilimenti messi a disposizione
Stabilimenti aperti che dispongono di una
Art. 5 sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
Gli stabilimenti aperti che al momento attuale dispongono di una sezione chiusa per
l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 1 dell’allegato che segue.
Stabilimenti chiusi che dispongono di una
Art. 6 sezione aperta per l’esecuzione delle pene
1Gli stabilimenti chiusi che al momento attuale dispongono di una sezione aperta per
l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 2 dell’allegato summenzionato.
2Gli stabilimenti attualmente a disposizione per le forme derogatorie di esecuzione, sono indicati
nella parte 3 dell’allegato summenzionato.
Art. 7 Stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure
Le disposizioni adottate in materia di stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di
misure sono indicate nella parte 4 dell’allegato summenzionato.
Art. 8 Organi competenti
La Conferenza è competente per modificare la lista degli stabilimenti previsti dagli art. 5
a 7 del presente regolamento e indicati nell’allegato summenzionato.
Art. 9 Collaborazione interconcordataria
Secondo le circostanze particolari (segnatamente motivi di presa a carico, di sicurezza,
di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro e d’effettivo delle persone detenute) e
a condizione che le disposizioni prese non siano né contrarie al concordato né a svantaggio di un
cantone o di uno stabilimento, i collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di
cantoni non partner.
Art. 10 Disposizioni finali
1Il presente regolamento abroga la raccomandazione n. 1 del 27 ottobre 2006 relativa
alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di
libertà.
2La Conferenza invita pertanto i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro
regolamenti relativi ai luoghi di detenzione o stabilimenti.
3Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.
4Lo stesso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la procedura
che gli è propria.
Allegato
1. Stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
a) Canton Friborgo
- Etablissements de Bellechasse, Bas-Vully
- Foyer «La Sapinière», Galmiz
b) Canton Vaud
- «Le Tulipier», Morges
- Salles d’arrêts de Lausanne
Questi due stabilimenti saranno presto sostituiti da un nuovo stabilimento nella città di
Losanna.
c) Canton Vallese
Colonie de Crêtelongue, Granges
d) Canton Neuchâtel
EEP «La Ronde», La Chaux-de-Fonds (y compris une section pour les femmes)
e) Canton Ginevra
- La Pâquerette des champs, Ginevra
343.520
- Le Vallon, Vandoeuvres
- Montfleury, Carouge
- Riant-Parc, Ginevra
- Villars, Ginevra
f) Canton Giura
L’Orangerie, Porrentruy
g) Canton Ticino
- La Stampa (sezione aperta: Stampino), Lugano
- Torricella, Taverne
2. Stabilimenti chiusi che dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene
a) Canton Friborgo
- Prigione centrale di Friborgo (settore non concordatario escluso)
- Prigione del distretto di Bulle (settore non concordatario escluso), questo stabilimento sarà
prossimamente chiuso
b) Canton Vaud
- Stabilimenti della piana dell’Orbe, Orbe (sezione di sicurezza rinforzata inclusa)
- Prigione della Tuilière, Lonay (settore non concordatario escluso)
- Prigione della Croisée, Orbe (settore non concordatario escluso)
c) Canton Vallese
- Prigione des Iles, Sion (settore non concordatario escluso)
- Prigioni di Briga e di Martigny (settore non concordatario escluso)
d) Canton Neuchâtel
- EEP «Bellevue», Gorgier
- Prigione di La Chaux-de-Fonds (settore non concordatario escluso), compresa una
sezione femminile
e) Canton Ginevra
- La Pâquerette, Ginevra
- Favra, Thônex
- La Brénaz, Puplinge
f) Canton Ticino
- La Stampa (settori non concordatari esclusi)
- La Farera (settori non concordatari esclusi) che disporrà di una sezione di sicurezza
rinforzata, attualmente non in servizio.
3. Stabilimenti a disposizione per le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS)
a) Canton Vaud
Unità psichiatrica degli Stabilimenti della piana dell’Orbe, Orbe, di principio a disposizione
delle persone detenute in questi stabilimenti
b) Canton Ginevra
- UCH (ospedale cantonale), sezione della Prigione di Champ-Dollon (settore non
concordatario escluso)
- UCP (ospedale psichiatrico Belle Idée), Ginevra, sezione della Prigione di Champ-Dollon
c) Ogni cantone dispone inoltre di uno stabilimento appropriato o di posti adibiti all’esecuzione di
pene o di misure per le persone condannate inferme o anziane che non possono essere
collocate in uno stabilimento adibito all’esecuzione delle pene o delle misure.
4. Stabilimenti chiusi o aperti per l’esecuzione delle misure
1Per il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CPS), i cantoni partner non dispongono per il
momento di stabilimenti appropriati. L’esecuzione di queste misure viene effettuata negli
stabilimenti penitenziari, a condizione che siano dotati di personale qualificato (art. 59 cpv. 3 CPS)
o in funzione di accordi con degli stabilimenti appropriati dei due altri concordati, fino alla
realizzazione dello stabilimento «Curabilis» (GE).
2Per il trattamento delle dipendenze, ogni cantone dispone in una certa misura di stabilimenti o di
posti nel settore ospedaliero o para-ospedaliero aperto o chiuso.
3Per le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS), il canton Vallese mette a disposizione
Pramont.
Pubblicato ne BU 2010, 285.