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36 provisions
Art. 1 Oggetto
1Il presente regolamento definisce i gradi e i percorsi di promozione degli agenti della
Polizia cantonale.
2Per i collaboratori senza statuto di polizia si applicano le disposizioni valide per l’Amministrazione
cantonale, in particolare il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (di seguito
RDSt), art. 54.
Art. 2 Principi
1Le promozioni per anzianità per i titolari di funzioni senza responsabilità particolare di
condotta (da gendarme a sergente e ispettore principale) sono conferite senza concorso. Tra il sesto
e l’ottavo anno di servizio vige l’obbligo di uno stage pratico presso la centrale operativa la cui
riuscita sarà certificata da apposite qualifiche. Il mancato svolgimento dello stage preclude, di
regola, l’avanzamento al grado di sergente o ad altro grado superiore.1
2Le assunzioni in funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche (articoli 13-17 e 25-28)
sono conferite previo concorso, di regola nella forma dell’incarico. La nomina potrà essere
riconosciuta dopo il conseguimento di attestati o diplomi, cantonali o federali, e limitatamente alle
posizioni previste negli organigrammi approvati dal Dipartimento delle istituzioni. I relativi bandi di
concorso devono contenere l’indicazione della formazione, compresi eventuali certificati o diplomi,
da conseguire o per i quali è chiesto l’impegno al conseguimento entro un termine determinato. Il
mancato conseguimento entro il termine fissato comporterà il ritorno alla funzione di nomina
precedente. La Direzione della Polizia cantonale prescrive i percorsi di formazione.
3Il possesso di certificati di studio superiori può supplire completamente o in parte alle certificazioni
richieste da questo regolamento. La decisione spetta alla Direzione della Polizia cantonale.
4Per la classificazione di stipendio nell’ambito di promozioni come da articoli 13 a 17 e 25 e seguenti,
si applicano le norme della la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23
gennaio 2017 (LStip) e del RDSt.
5Per la data delle promozioni di carriera relative agli agenti di polizia si applica l’art. 54 cpv. 6bis
RDSt.2
6Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali
derivanti dalla valutazione analitica della funzione e le condizioni di assunzione.3
Art. 3 Premesse
1Per i gradi di cui agli art. 13-17 e 25 e seguenti, vale il principio secondo cui per poter
mantenere grado e stipendio, la funzione attribuita deve essere esercitata finché non intervenga il
pensionamento o una promozione. La rinuncia alla funzione attribuita, rispettivamente il suo
mancato esercizio, comportano la riduzione alla classe corrispondente alla funzione effettivamente
svolta.
2Per i concorsi interni per l’assunzione di funzioni di responsabilità almeno tre anni di servizio
devono essere stati maturati presso una Polizia cantonale.
Art. 4 Riconoscimento di precedenti esperienze professionali
1Gli anni maturati presso un’altra Polizia cantonale saranno computati con un rapporto
di uno a uno. La Direzione di polizia può richiedere dei complementi formativi agli agenti assunti da
altri Corpi.
1 Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
2 Cpv. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
3 Cpv. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
173.130
2Agli agenti assunti da altri Corpi e in possesso dell’attestato federale di agente di polizia conseguito
a partire dall’anno 2003 rispettivamente 2010 per la Polizia militare, sono riconosciuti gli anni di
servizio maturati precedentemente dedotto il primo anno di introduzione in Polizia cantonale.
3Agli agenti assunti da altri Corpi e che non hanno svolto la Scuola di polizia o che hanno seguito
una formazione in ambito di sicurezza pubblica (segnatamente, il Corpo Guardie di Confine federale
e, prima dell’anno 2010, la Polizia militare) sono riconosciuti gli anni maturati con un rapporto di due
a uno. Altri casi particolari sono valutati di volta in volta dal Comando della Polizia cantonale.
Art. 5 Premesse per le promozioni a funzione senza condotta
1Per le promozioni a funzioni senza condotta si richiede il raggiungimento in modo
particolarmente soddisfacente dei risultati attesi dalla funzione e l’avere assunto un comportamento
corretto. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.4
2Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della
propria attività professionale e/o al di fuori dell’attività professionale sono, di principio, motivo di
sospensione dell’esame della promozione, fino al termine del procedimento. Eccezioni possono
essere proposte dal Comandante della Polizia cantonale al Direttore del Dipartimento delle
istituzioni. In caso di abbandono del procedimento penale e/o disciplinare la promozione è, di regola,
applicata retroattivamente.5
3Una condanna iscritta a casellario per reati gravi o con colpa grave sospende, di regola, la
promozione, fino alla cancellazione della sentenza dall’estratto.
4In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, la Commissione
disciplinare può esaminare la promozione prima della cancellazione della sentenza dall’estratto.
5Sanzioni disciplinari inflitte negli ultimi 2 anni possono, su decisione della Commissione
disciplinare, essere motivo di sospensione dell’esame della promozione. L’esame riprende decorso
il termine stabilito dalla Commissione disciplinare.
Art. 6 Premesse per le promozioni a funzione con condotta
1Per le promozioni a funzioni con condotta si richiede il raggiungimento in modo
particolarmente soddisfacente dei risultati attesi dalla funzione e l’avere assunto un comportamento
corretto. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.6
2Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della
propria attività professionale e/o al di fuori dell’attività professionale sono, di principio, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla selezione per un concorso a una funzione superiore. Fa stato
lo stadio del procedimento il giorno della scadenza del concorso. Eccezioni possono essere
proposte dal Comandante della Polizia cantonale al Direttore del Dipartimento delle istituzioni.
3Una condanna iscritta a casellario per reati gravi o con colpa grave, fino alla sua cancellazione
dall’estratto, rappresenta di regola un motivo di esclusione dalla selezione per un concorso a una
funzione superiore.
4In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, rispettivamente
sanzioni disciplinari comminate negli ultimi 2 anni dal giorno della scadenza del concorso, la
Commissione disciplinare interna della Polizia cantonale decide se essi rappresentano motivo di
esclusione dalla selezione per un concorso a una funzione superiore.
Art. 7 Aspirante gendarme
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti gendarmi è fissato a 56'386.20 franchi
lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
Art. 8 Gendarme in formazione
La promozione a gendarme in formazione attesta il superamento dell’esame preliminare
al termine della Scuola di polizia. Lo stipendio è fissato a 64'376.15 franchi lordi annui (compresa la
tredicesima mensilità).
Art. 9 Gendarme (classe 4)
La promozione a gendarme avviene dopo il conseguimento dell’attestato professionale
federale di agente di polizia.
4 Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
5 Cpv. modificato dal R 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 478.
6 Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
7 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
8 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
9 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
173.130
Art. 10 Appuntato (classe 5)
La promozione ad appuntato attesta la capacità ad assumere i compiti di base del
gendarme in modo autonomo. Sono promossi appuntati i gendarmi che, di regola, hanno operato
per almeno 3 anni nella funzione di gendarme.
Art. 11 Caporale (classe 5)
La promozione a caporale attesta la capacità e l’esperienza come appuntato. La
promozione a caporale avviene dopo 6 anni dall’ultima promozione.
Art. 12 Sergente (classe 6)
La promozione a sergente attesta la capacità e l’esperienza come caporale. La
promozione a sergente avviene dopo 8 anni dall’ultima promozione.
Art. 13 Sergente capo o Sergente con compiti speciali (classe 7)
Il grado di sergente capo o di sergente con compiti speciali attesta la capacità ad
assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli
organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 8 anni di servizio.
Art. 14 Sergente maggiore (classe 7)
Il grado di sergente maggiore attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al
concorso gli agenti con almeno 10 anni di servizio.
Art. 15 Sergente maggiore capo (classe 8)
Il grado di sergente maggiore capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni
con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al
concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.
Art. 16 Aiutante (classe 9)
Il grado di aiutante attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità
di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con
almeno 12 anni di servizio.
Art. 17 Aiutante capo (classe 10)
Il grado di aiutante capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al
concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.
Art. 18 Assistente ispettore (classe 5)
La funzione di assistente ispettore è riservata a candidati in possesso dei titoli di studio
necessari, ritenuto come egli dovrà svolgere compiti a sostegno delle attività inquirenti presso la
Polizia giudiziaria.
Art. 19 Aspirante ispettore
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti ispettori è fissato a 61'445.80 franchi
lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
Art. 20 Ispettore in formazione
La promozione a ispettore in formazione attesta il superamento dell’esame preliminare
al termine della Scuola di polizia. Lo stipendio è fissato a 74'815.65 franchi lordi annui (compresa la
tredicesima mensilità).
Art. 21 Ispettore (classe 7)
1La promozione a ispettore attesta il completamento del ciclo di formazione specialistica
e la capacità ad assumere i compiti di base dell’ispettore di Polizia giudiziaria.
10 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
11 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
12 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
13 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
173.130
2I membri del Corpo possono concorrere in Polizia giudiziaria al più presto 3 anni dopo il
conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Essi sono promossi ispettori
dopo aver superato il relativo esame finale della Scuola di Polizia giudiziaria (SPG).
3Gli ispettori in formazione assunti con pubblico concorso possono essere promossi ispettore dopo
1 anno dal conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia.14
Art. 22 Ispettore principale (classe 8)
La promozione a ispettore principale attesta il completamento dell’apposito ciclo di
formazione previsto dallo specifico ordine di servizio, certificando la capacità ad assumere i compiti
supplementari di coordinamento di inchieste di Polizia giudiziaria o il coordinamento di progetti con
impatto sull’intero corpo ordinati dal comandante e della durata minima di 2 anni. È necessario il
raggiungimento in modo particolarmente soddisfacente dei risultati attesi dalla funzione e l’avere
assunto un comportamento corretto, come pure l’allestimento di un rapporto sulle potenzialità a
svolgere i compiti supplementari richiesti dalla funzione. Sono promossi ispettori principali gli
ispettori dopo 8 anni dall’ultima promozione.
Art. 23 Ispettore specialista (classe 9)
L’assunzione degli ispettori specialisti avviene previo concorso riservato a candidati in
possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, necessari per la funzione a concorso.
Art. 24 Specialista in scienze forensi II (classe 9) e I (classe 10)
La funzione di specialista in scienze forensi richiede il possesso del Bachelor e master
consecutivo in scienze forensi. La promozione a «specialista in scienze forensi I» avviene
conformemente a quanto previsto dal RDSt.
Art. 25 Commissario (classe 9)
La funzione di commissario attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al
concorso gli agenti con almeno 6 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.
Art. 26 Commissario capo (classe 10)
La funzione di commissario capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al
concorso gli agenti con almeno 8 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.
Art. 27 Commissario sostituto capo specialista (classe 11)
La funzione di commissario sostituto capo specialista, riservata a candidati in possesso
di titoli di studio di grado terziario specifici, attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.
Art. 28 Commissario capo specialista (classe 12)
La funzione di commissario capo specialista, riservata a candidati in possesso di titoli di
studio di grado terziario specifici, attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con
responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.
Art. 29 Ufficiale subalterno (classe 12)
La nomina a ufficiale subalterno, con il grado di tenente, avviene previo concorso
pubblico.
Art. 30 Ufficiale (classe 13)
La nomina a ufficiale, con il grado di capitano, avviene previo concorso pubblico.
All’interno di ogni area un ufficiale è designato formalmente quale sostituto del capo area.
Art. 31 Ufficiale capo area (classe 14)
La nomina a ufficiale capo area, con il grado di maggiore, avviene previo concorso
pubblico.
Sostituto Comandante (classe 16)
14 Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
15 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.
173.130
Art. 32
La nomina a Sostituto Comandante, con il grado di tenente colonnello, avviene previo
concorso pubblico.
Art. 33 Comandante (classe 19)
La nomina a Comandante, con il grado di colonnello, avviene previo concorso pubblico.
Art. 34 Norma transitoria
I gendarmi promossi senza aver svolto l’anno di gendarme in formazione sono promossi
appuntati di regola dopo 4 anni dalla promozione a gendarme.
Art. 35 Norma abrogativa
Il presente regolamento annulla la risoluzione governativa n. 839 del 4 marzo 2015.
Art. 36 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 445.