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37 provisions
Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità
1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è competente per
l’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e del presente regolamento;
esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione), dell’Ufficio
degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio) e dell’Ufficio del Medico cantonale (in seguito
UMC).
2Esso riconosce i servizi d’assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi d’appoggio che
adempiono ai requisiti posti all’art. 11 LACD.
3Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre
autorità.
Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
La Divisione è competente per:
a) rilevare i bisogni esistenti, organizzare l’offerta di prestazioni e stabilire l’ordine di priorità degli
interventi come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD;
b) stipulare i contratti di prestazione;
c) definire le prestazioni negoziate attraverso i contratti di prestazione;
d) concedere il finanziamento per progetti specifici o supplementari di cui all’art. 40 LACD, ai
servizi d’appoggio di cui all’art. 41 LACD nonché per i finanziamenti particolari di cui all’art. 43
LACD;
e) concedere il finanziamento per progetti e attività a sostegno dei familiari curanti di cui all’art.
43a LACD.1
Art. 3 Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
L’Ufficio è competente per:
a) preavvisare le convenzioni di cui agli art. 15 capoverso 1 lettera d, 16 e 20 capoverso 1 LACD;
b) concedere i finanziamenti per le spese di investimento con contributi fino a fr. 500’000.– di cui
all’art. 27 cpv. 1 lett. c LACD;
c) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD;
d) concedere gli aiuti diretti di cui all’art. 5 LACD;
e) approvare i tariffari dei SACD e dei servizi d’appoggio di cui agli art. 30 e 31 LACD.
Art. 4 Ufficio del medico cantonale
L’Ufficio del Medico cantonale (UMC) è competente per:
a) definire tramite direttiva quali siano le qualifiche professionali e la pratica necessari per poter
erogare le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale;
b) effettuare la verifica del fabbisogno di cure ai sensi dell’art. 33 e seguenti del presente
regolamento.
Capitolo secondo
Cure acute e transitorie (CAT)
Art. 5 Requisiti
Un SACD può offrire le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale
se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
1 Lett. introdotta dal R 20.5.2020; in vigore dal 26.5.2020 - BU 2020, 180.
872.110
a) è riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della LACD;
b) dispone di un concetto di presa a carico per quanto concerne le CAT;
c) per ogni caso concreto dispone di un operatore di riferimento che ottempera alle condizioni
poste dall’art. 4 lett. a) del presente regolamento.
Art. 6 Procedura
1Ogni SACD che intende offrire CAT è tenuto a presentare all’Ufficio una richiesta in tal
senso assortita di tutta la documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti all’art. 5
del presente regolamento.
2L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la
documentazione necessaria.
Capitolo terzo
Riconoscimento
Art. 7 Istanza
1L’istanza di riconoscimento di un SACD o di un servizio d’appoggio va inoltrata per
iscritto all’Ufficio che, dopo averla esaminata, la trasmette al Dipartimento.
2L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la
documentazione necessaria.
A. Dei SACD
Art. 8 Direttore amministrativo
1Il Direttore amministrativo di un SACD riconosciuto deve possedere la formazione,
l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento del servizio.
2Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore amministrativo di un SACD d’interesse pubblico
deve inoltre essere pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere
preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione. Tutte le candidature devono essere
sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.
3L’ente gestore del SACD d’interesse pubblico procede alla nomina del Direttore amministrativo
unicamente fra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio
di Stato.
B. Dei servizi d’appoggio
Art. 9 Concetto quadro
1Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se adempie ai requisiti posti all’art. 11
LACD.
2Esso deve garantire l’offerta di un servizio di qualità: a tale scopo deve presentare un concetto
quadro sul funzionamento e gli obiettivi del servizio offerto.
Capitolo quarto
Finanziamento
A. Dei SACD
Art. 10 Istanza e termini
1L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di finanziamento.
2In caso di necessità, il Dipartimento può elaborare delle direttive.
Art. 11 Documentazione
I servizi finanziati che offrono le prestazioni di cui agli art. 3 e 4 LACD sono tenuti a
presentare all’Ufficio:
a) i dati di previsione economici e quantitativi per l’anno successivo;
b) un rapporto di fine anno sull’andamento economico e sugli aspetti quantitativi e qualitativi di
erogazione delle prestazioni finanziate.
Determinazione del contributo globale:
Art. 12
1Il finanziamento dei servizi riconosciuti avviene attraverso la concessione di un
contributo globale stabilito annualmente in un contratto di prestazione sottoscritto con l’Ufficio.
872.110
2Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente costi e ricavi funzionali
al perseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.
3Il contributo globale si compone di una parte standard e di una parte individualizzata.
4La parte standard è calcolata sulla base dei costi e dei ricavi obiettivo delle prestazioni definiti dalla
Divisione per il settore in questione; tali costi e ricavi possono essere differenziati per tipo di
prestazione e per quantità e qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata
sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari dei singoli
servizi.
Art. 13 Costi
1Nella determinazione del contributo globale dei SACD d’interesse pubblico di diritto
privato, tenuto conto della loro situazione finanziaria, possono essere presi in considerazione:
a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli
interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per
le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito,
mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3%
del valore iniziale del debito riconosciuto;
b) il canone di locazione se effettivamente versato a terzi.
2Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto
per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
Art. 14 Ricavi
1Nella determinazione del contributo globale, oltre ai ricavi elencati all’art. 38 LACD, sono
computati a deduzione delle spese:
a) i ricavi relativi all’esercizio;
b) le donazioni o i legati, così come l’eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà
del donatore, del de cujus o dell’esecutore testamentario.
2Le donazioni e i legati senza scopo definito, così come l’eventuale provento del loro investimento,
possono essere accantonati su precisa e motivata richiesta unicamente se finalizzati al
conseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.
Art. 15 Adeguamento del contributo globale
1Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo
di mantenere un’adeguata correlazione tra contributo e quantità e qualità delle prestazioni, di evitare
effetti indesiderati nella gestione dei ricavi nonché di permettere di considerare eventi esogeni alla
gestione del servizio.
2Tali adeguamenti sono di regola presi in considerazione nell’esercizio successivo rispetto a quello
in cui sono stati definiti.
3Per i SACD non d’interesse pubblico (esclusi gli operatori) il contributo globale può essere
adeguato qualora il costo standard risulti superiore al costo analitico; tali costi sono definiti in
applicazione delle indicazioni dell’Ufficio.
Art. 16 Garanzie di equilibrio finanziario
1I SACD d’interesse pubblico adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio
finanziario di medio e lungo periodo.
2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva
per la copertura dei rischi aziendali.
3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e del loro utilizzo.
Art. 17 Contratto di prestazione e versamento del contributo globale
1Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e
quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di
tale contributo.
B. Dei servizi d’appoggio
Art. 18 Determinazione del contributo fisso
1Nella determinazione del contributo fisso possono essere presi in considerazione
unicamente costi e ricavi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente
regolamento.
872.110
2Il contributo fisso si calcola sulla base di unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso
unitario, preventivamente definite dall’Ufficio in funzione del tipo di attività svolta.
Art. 19 Costi
1Nella determinazione del contributo fisso possono inoltre essere presi in
considerazione:
a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli
interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per
le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito,
mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3%
del valore iniziale del debito riconosciuto;
b) il canone di locazione se effettivamente versato a terzi.
2Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto
per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
Art. 20 Ricavi
Nella determinazione del contributo fisso sono computati a deduzione delle spese tutti i
ricavi d’esercizio e gli altri contributi relativi all’attività finanziata.
Art. 21 Condizioni e obiettivi
1La Divisione stabilisce annualmente l’importo del contributo fisso, sulla base del
preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato.
2Essa stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi alla base del calcolo del contributo
fisso; nel caso in cui tali condizioni e obiettivi non siano stati rispettati o raggiunti la Divisione può
ridurre l’importo del contributo fisso a consuntivo.
3Il contributo fisso può essere versato a rate.
Art. 22 Finanziamenti particolari
Nella determinazione del contributo fisso destinato a finanziamenti particolari ai sensi
dell’art. 43 LACD, si applica per analogia quanto previsto agli art. 12, 13 e 14 del presente
regolamento.
Art. 23 Istanza di compensazione
1L’Ufficio è designato quale istanza di compensazione; i costi derivanti dall’esercizio di
tale funzione sono a carico dei Comuni per 4/5 ed a carico del Cantone per 1/5.
2In base ai preventivi dei servizi finanziati e alle modalità di ripartizione fra Comuni e Cantone,
l’istanza di compensazione trasmette ad ogni Comune le richieste di acconto relative all’onere a
carico dello stesso.
3La Divisione stabilisce tramite direttive lo scadenzario degli acconti e l’ammontare degli stessi
proporzionalmente all’importo totale; in caso di ritardo nei versamenti l’Ufficio può addossare
all’obbligato in mora interessi passivi.
C. Degli aiuti diretti
Art. 24 Beneficiari
1Nei limiti di quanto previsto all’art. 44 cpv. 1 LACD possono beneficiare dell’aiuto diretto:
a) le persone il cui stato di dipendenza necessita l’assistenza da parte di terzi allo scopo di
permettere loro la permanenza a domicilio;
b) le persone il cui stato di dipendenza necessita l’organizzazione di soluzioni individuali
d’abitazione al fine di permettere loro la permanenza a domicilio (eliminazione di barriere
architettoniche).
2Lo stato di dipendenza è ritenuto comprovato nel caso di beneficiari dell’assegno per grandi invalidi
(AGI) ai sensi della legislazione federale; nel caso in cui una persona non sia ancora a beneficio
dell’AGI, poiché nell’anno di attesa, lo stato di dipendenza è valutato mediante un formulario di
accertamento, sentito il parere del medico.
3Per le persone che richiedono l’aiuto diretto per l’eliminazione di barriere architettoniche e che non
adempiono alle condizioni stabilite al capoverso precedente, in casi particolari, l’Ufficio può
effettuare una valutazione allo scopo di verificare lo stato di dipendenza.
4Le persone che beneficiano dell’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio sono considerate
datori di lavoro.
872.110
Art. 25 Accesso dati
Ogni persona che presenta una domanda di aiuto diretto autorizza automaticamente
l’Ufficio ad accedere ai suoi dati presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito IAS).
Art. 26 Sussidiarietà
1L’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio così come l’aiuto diretto per
l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione sono sussidiari rispetto ad altre prestazioni
sociali concesse al medesimo scopo.
2Nel caso in cui una persona benefici di tali prestazioni, esse sono considerate per determinare un
eventuale diritto all’aiuto diretto e per il calcolo del contributo.
Frequentazione di una struttura socio-sanitaria;
Art. 27 centro diurno o notturno o laboratorio
Nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio effettui
soggiorni regolari presso una struttura sociosanitaria o frequenti un centro diurno o notturno o un
laboratorio, pur non essendo collocato, l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è ridotto
proporzionalmente a tale soggiorno o frequentazione.
Art. 28 Immobili nel Canton Ticino
L’aiuto diretto per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione è concesso
unicamente per la rimozione di barriere architettoniche di immobili siti sul territorio cantonale.
Art. 29 Calcolo dell’aiuto diretto
1L’Ufficio stabilisce tramite direttive le modalità di calcolo dell’aiuto diretto.
2Nel caso in cui nella stessa economia domestica vivano più persone aventi diritto all’aiuto diretto
per il mantenimento a domicilio, la determinazione dell’aiuto diretto può variare in funzione delle
reali condizioni di presa a carico.
Art. 30 Sospensione temporanea
1Nel caso in cui la persona sia ricoverata in una struttura acuta o in una struttura
sociosanitaria per un soggiorno della durata di almeno 30 giorni annui (anche non consecutivi),
l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è dedotto a partire dal trentunesimo giorno.
2Nel caso in cui la persona sia collocata in una struttura sociosanitaria, il diritto all’aiuto diretto è
sospeso a partire dal primo giorno di collocamento.
3Il diritto all’aiuto diretto non si interrompe nel caso in cui la persona effettui soggiorni fuori Cantone
della durata massima di tre mesi, anche non consecutivi, nel corso di un anno.
Art. 31 Inizio e fine del diritto
1Nel caso in cui le condizioni previste per la sua concessione siano adempiute, il diritto
all’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio nasce il primo giorno del mese in cui è stata
presentata la richiesta per iscritto, se la documentazione necessaria è completata entro 6 mesi;
altrimenti il contributo è concesso, se le condizioni previste per la sua concessione sono adempiute,
a partire dal momento in cui la documentazione è completa.
2Il diritto all’aiuto diretto si estingue al momento in cui viene a mancare lo scopo per cui è stato
concesso, segnatamente in caso di collocamento o di decesso della persona.
Art. 32 Versamento e restituzione dell’aiuto diretto
1Nel caso di estinzione del diritto all’aiuto diretto, il contributo sarà ridefinito pro rata.
2Nel caso in cui fossero già stati versati degli anticipi superiori a tale importo, l’Ufficio chiede la
restituzione dell’eccedenza alla persona o ai suoi eredi.
Capitolo quartobis2
Partecipazione dell’utente
Contributo dell’utente
Art. 32a3 1Il contributo dell’utente per le prestazioni di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. a LACD è stabilito in
funzione del numero e della durata delle giornate di cura.
2Il Dipartimento emana direttive sulle modalità di calcolo del contributo.
2 Capitolo introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 1.4.2026 - BU 2026, 99.
3 Art. introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 1.4.2026 - BU 2026, 99.
872.110
Capitolo quinto
Della verifica del fabbisogno di cure
Art. 33 Verifica da parte dell’UMC
1Nel caso in cui l’Ufficio ritenga opportuna una verifica del bisogno di presa a carico e
del volume delle prestazioni, il fornitore di prestazioni è tenuto a fornire all’UMC i dati idonei e
strettamente necessari a tale scopo.
2L’UMC può accedere direttamente ai dati tramite procedura di richiamo qualora il fornitore di
prestazioni disponga dell’infrastruttura informatica adeguata, nel rispetto delle norme vigenti
nell’ambito della protezione dati.
Art. 34 Parere
1L’UMC elabora un parere all’attenzione del fornitore di prestazioni sul fabbisogno di cure
preventivato; nel caso in cui riduca la stima del fabbisogno di cure, il fornitore di prestazioni è tenuto
a riesaminare la sua offerta.
2Nel caso in cui continui a sussistere divergenza tra la stima del fornitore di prestazioni concernente
il fabbisogno di cure preventivato e il parere dell’UMC, il fornitore di prestazioni deve sottoporre per
firma il parere dell’UMC al medico curante e conservarlo nella cartella sanitaria del paziente.
Capitolo sesto
Disposizioni finali
Art. 35 Norma transitoria
I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni di
assistenza e cura a domicilio devono adeguarsi a quanto stabilito dalla LACD e dal presente
regolamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Art. 36 Norma abrogativa
Il Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16
dicembre 1997 è abrogato.
Art. 37 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.4
Pubblicato nel BU 2012, 401.
4 Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 401.