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31 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
1Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 25%)
destinata al Fondo Sport degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa
Swisslos Lotteria intercantonale.3
2Il Fondo è destinato al promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a favore della
popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a
questo scopo. I contributi sono riservati alle discipline sportive riconosciute da Swiss Olympic
Art. 2 elencate all’art. 3 cpv. 2.4
1Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il
tramite dell’Ufficio fondi Swisslos. La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene
determinata annualmente in sede di preventivo.6
2Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a fr. 10’000.–;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr.
100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
3Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato.7
4I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se
manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione relativa al contributo concesso vale al
massimo tre anni.
Art. 3
1I contributi sono assegnati nei seguenti settori:
a) attività delle federazioni cantonali;
b) istruzione dei quadri, arbitri e giudici;
c) costruzione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi
esistenti;
1 Titolo modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20; precedente modifica: BU 2012,
531.
2 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20; precedente modifica: BU
2012, 531.
3 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20; precedente modifica: BU 2012,
531.
4 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
5 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012,
531.
6 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
7 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.
8 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedenti modifiche: BU 2012,
531; BU 2014, 121.
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d) acquisto di attrezzi e materiale sportivo;
e) organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale;
f) centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi;
g) acquisto e leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile.
2Le discipline sportive soggette ai contributi previsti dal presente regolamento sono suddivise in tre
gruppi:9
I gruppo II gruppo III gruppo
atletica leggera alpinismo/sci escursionismo attività scacchistiche
calcio canottaggio canoa
disco su ghiaccio ciclismo curling
ginnastica judò gioco delle bocce
nuoto pallavolo golf
pallacanestro pattinaggio hockey su prato
sci scoutismo hockey su rotelle
tennis inline hockey
tiro sportivo rugby
unihockey scherma
sport equestri
sport disabili
tennis da tavolo
triathlon
vela
3Il Consiglio di Stato può, su richiesta delle rispettive federazioni cantonali, inserire nei gruppi sopra
citati altre discipline riconosciute da Swiss Olympic e che non presentano i motivi di esclusione di
cui all’art. 5.
Art. 4
Contributi speciali possono essere concessi se interessi sportivi particolari lo giustificano.
Art. 5
Non sono soggette a contributi le discipline sportive che, pur essendo riconosciute da
Swiss Olympic, presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la salute, caratteristiche
di sport «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico nonché le attività sportive
motorizzate.
Art. 6
1Le richieste per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate secondo le
disposizioni o le direttive specifiche emanate dall’Ufficio fondi Swisslos.13
2A giudizio del Dipartimento possono essere versati acconti sull’ammontare dei contributi stabiliti.
Capitolo secondo
Art. 7 Promozione e attività delle federazioni
Alle federazioni del I gruppo sono assegnati:
a) un contributo annuale fisso di fr. 25’000.–;
b) un contributo annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o alunno affiliato
alla rispettiva federazione; il contributo per ogni alunno corrisponde al 60% del contributo per
un membro attivo.
Art. 8
1È considerato membro attivo chi è socio di una società affiliata a una federazione
riconosciuta, partecipa all’attività della società, e per il quale la società versa la tassa alla
federazione nazionale.
2I dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti gli altri soci (onorari,
benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati membri attivi.
3È considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni.
4È considerata federazione l’associazione che raggruppa più società della medesima o affine
disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una federazione cantonale anche una
singola società purché affiliata a una federazione nazionale aderente a Swiss Olympic e per la cui
disciplina sportiva non esiste una federazione cantonale.15
9 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
10 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
11 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
12 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
13 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
14 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
15 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
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Art. 9
Alle federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un contributo annuale di fr.
25’000.–, rispettivamente di fr. 12’500.– ciascuna.
Art. 10
1Le federazioni presentano ogni anno il resoconto dell’impiego dei contributi ricevuti, il
rapporto di attività, il conto annuale e la notifica del numero di membri delle società affiliate.
2Il Consiglio di Stato può negare i contributi di cui agli art. 7 e 9 quando essi non sono più in rapporto
con l’effettiva attività sportiva svolta dalla federazione e dalle società a essa affiliate.
Capitolo terzo
Art. 11 Corsi d’istruzione
Sono considerati corsi d’istruzione le lezioni pratiche o teoriche impartite dalle
federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di formare o aggiornare
quadri, arbitri e giudici.
Art. 12
1Il contributo per i corsi d’istruzione può essere al massimo del 75% dei costi riconosciuti.
2Non sono soggetti a contributi i corsi d’istruzione che possono essere organizzati e finanziati
nell’ambito delle attività cantonali o federali di Gioventù e Sport, i corsi che non hanno carattere
sportivo e i corsi di formazione o aggiornamento professionali (docenti, militari, polizia ecc.).
3Di regola, il contributo è assegnato per i corsi che si svolgono sul territorio nazionale. Contributi per
l’organizzazione di corsi all’estero devono essere giustificati da ragioni eccezionali.
Art. 13
1Il richiedente presenta al Dipartimento la domanda con l’elenco circostanziato dei corsi
e il preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo e non può superare la somma
determinata in base al preventivo.
Capitolo quarto
Art. 14 Impianti sportivi
1Il contributo per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione o il
miglioramento di quelli esistenti può essere accordato solo per gli impianti destinati in modo
preponderante alle società affiliate alle federazioni delle discipline elencate all’art. 3 cpv. 2.
2Sono pure soggetti a contributi i macchinari di costo superiore a fr. 3’000.- indispensabili per la
preparazione delle superfici di gioco.
3Il contributo ammonta al massimo al 35% dei costi complessivi riconosciuti.
Art. 15
1Il contributo può essere negato se l’impianto risulta superfluo o eccessivo nel concetto
di una razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando il finanziamento
dell’opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti per una sostenibile gestione economica
dell’infrastruttura.
2Sono esclusi da contributi gli impianti sportivi la cui realizzazione costituisce l’adempimento di un
obbligo legale di diritto pubblico (installazioni sportive scolastiche, poligoni di tiro a 300 m ecc.) e gli
impianti costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali di pubblico interesse.
3Sono pure esclusi da contributi i costi d’esercizio e di manutenzione degli impianti e dei macchinari.
Art. 16
La richiesta deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il piano
di finanziamento, i progetti esecutivi e la licenza edilizia. L’autorità può richiedere ulteriore
documentazione ed esigere la modificazione del progetto.
Art. 17
1Il contributo massimo è determinato in base al preventivo di spesa.
2Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
16 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
17 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
18 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
19 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
20 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
21 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
22 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
23 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
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3Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo
stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del contributo è inoltre subordinato alla verifica
dei lavori da parte dell’Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati.24
Art. 18
1I contributi devono essere restituiti se, entro 15 anni dal momento del loro pagamento
(10 anni per i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati a persone o enti
non aventi diritto a contributi o usati a scopo di lucro; può essere chiesta la restituzione anche nel
caso di trascuratezza nella manutenzione.
2La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.
3Il beneficiario del contributo è tenuto a notificare all’Ufficio fondi Swisslos ogni cambiamento di
proprietà e di ragione sociale.26
Capitolo quinto
Art. 19 Attrezzi e materiale sportivo
1Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto di
attrezzi e di materiale sportivo importanti utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.
2Non sono soggette a contributi le attrezzature e le macchine d’ufficio, il materiale pubblicitario e
amministrativo e l’equipaggiamento personale.
3Sono pure esclusi l’acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo, di costo ridotto e le revisioni
e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni previste per gli impianti di cui all’art. 15 cpv. 2.
Art. 20
Il contributo ammonta al massimo al 50% dei costi e non può superare, per lo stesso
richiedente, fr. 10’000.– in due anni consecutivi.
Art. 21
1La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una
relazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
3Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo
stabilito sulla scorta del preventivo.
Capitolo sesto
Art. 22 Manifestazioni
È possibile erogare contributi per le manifestazioni sportive di carattere nazionale o
internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni.
Art. 23
1Il contributo ammonta, al massimo, al 30% dei costi complessivi riconosciuti.
2Per manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può accordare un
contributo superiore fino a un massimo del 50%.
Art. 24
1La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una
relazione circostanziata della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo
massimo è fissato in base al preventivo.
2Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può essere maggiore
dell’importo stabilito sulla scorta del preventivo. Esso non può, in ogni caso, superare l’eventuale
disavanzo della manifestazione.
Capitolo settimo
Centri di formazione regionali
24 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
25 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012,
531.
26 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
27 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
28 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
29 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
30 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
31 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
32 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
944.130
Art. 25
1È possibile erogare contributi per i centri di formazione regionali per giovani talenti
sportivi (di seguito centri) con sede in Ticino e gestiti dalle rispettive federazioni cantonali o su
mandato delle stesse.
2Entrano in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti dalle
federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente da Swiss Olympic e dall’Ufficio federale dello
sport.
Art. 26
1Il contributo annuo ammonta al massimo a fr. 30’000.– per specialità sportiva o
categoria d’età; per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive di Swiss
Olympic.35
2In caso di centri con più specialità o categorie d’età, la federazione può beneficiare al massimo di
fr. 60'000.– l’anno.
Capitolo ottavo
Art. 27 Veicoli di trasporto
1Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto o il
leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che praticano una
disciplina sportiva in ambito federativo.36
2Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d’occasione che hanno al massimo 3 anni
di vita (fa stato la prima data d’immatricolazione) e percorso al massimo 60’000 km.
Art. 28
Il contributo ammonta al massimo al 30% dei costi per l’acquisto e al 25% per il leasing,
ritenuto un importo massimo di fr. 16’500.– per l’acquisto e fr. 3’000.– all’anno per il leasing.
Art. 29
1I contributi per l’acquisto devono essere restituiti se, entro 5 anni o percorrenza inferiore
ai 100’000 km dal loro versamento, i veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non
soggetti a contributi.39
2La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.
Capitolo nono
Art. 30 Disposizioni finali
Il regolamento per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto del 7 ottobre 1998 è
abrogato.
Art. 31
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2011, 46.
33 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
34 Art. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.
35 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
36 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
37 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
38 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
39 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 124.