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34 provisions
Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità
1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e
l’applicazione della legislazione federale e cantonale sugli stupefacenti.
2Rimangono riservate al Consiglio di Stato le competenze di cui agli articoli 3 capoverso 2 lettere b
e c, 21 capoverso 2, 31, 32 e 35 capoverso 2 LCStup.
Art. 2 Delegato ai problemi delle tossicomanie5
Il Delegato ai problemi delle tossicomanie è competente per:6
a) coordinare i provvedimenti nel campo della tossicomania previsti dalla LCStup e dal Piano
cantonale degli interventi;7
b) promuovere, in proprio o con altri enti, attività di informazione, prevenzione e ricerca nel campo
delle tossicomanie e, più in generale, delle dipendenze.
Art. 3 Divisione della salute pubblica
La Divisione della salute pubblica è competente per concedere i sussidi per le spese di
cui agli articoli 30 e 33 LCStup superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi.
Ufficio di sanità
Art. 3a9 L’Ufficio di sanità è competente per:
a) concedere e revocare le autorizzazioni previste dagli articoli 18, 19 e 19a LCStup;
b) revocare la facoltà degli operatori sanitari di procurarsi, detenere, usare e dispensare
stupefacenti secondo l'articolo 12 LStup;
c) vigilare sull'attività dei servizi ambulatoriali e dei centri residenziali;
d) promuovere i procedimenti penali per le contravvenzioni di cui all'articolo 38 LCStup.
Art. 3b10 ...
Art. 4 Medico cantonale
Il Medico cantonale è competente per:
1 Titolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
2 Ingresso modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
3 Capitolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
4 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126 e167.
5 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
6 Frase introduttiva modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
7 Lett. modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
8 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126 e167.
9 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126 e167.
10 Art. abrogato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,
126 e 167.
11 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126, 167 e 461.
822.110
a) concedere e revocare le autorizzazioni previste dall’articolo 21 LCStup;
b) segnalare all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione casi di cui all'articolo 3h LStup;
c) ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per
indicazioni diverse da quelle ammesse secondo l'articolo 11 capoverso 1bis LStup;
d) concedere i sussidi per le spese di cui agli articoli 30 e 33 LCStup fino a 10'000 franchi.
Art. 5 Farmacista cantonale
Il Farmacista cantonale è competente per:
a) procedere ai controlli previsti dagli articoli 16–18 LStup;
b) custodire le colture e le scorte secondo l’articolo 20 LCStup.
Servizi specializzati nelle dipendenze
Art. 5a13 Sono servizi specializzati nelle dipendenze gli enti collocanti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1.
Capitolo secondo14
Autorizzazione per l’istituzione e la gestione di servizi ambulatoriali e centri residenziali
Sezione 115
Servizi ambulatoriali
Art. 6 Definizione16
1È considerato servizio ambulatoriale l’ente strutturato che, allo scopo di offrire
prestazioni di cui all’articolo 8 lettera b LCStup, accoglie una cerchia indeterminata di persone con
problemi di tossicomania senza prevedere il loro pernottamento presso il servizio.17
2Sono considerati servizi ambulatoriali in particolare:
a) i centri ambulatoriali che si occupano del collocamento in strutture residenziali di
tossicodipendenti e del loro accompagnamento durante il percorso terapeutico e riabilitativo
(antenne);
b) i centri a bassa soglia a cui le persone si rivolgono per ottenere siringhe sterili, consulenza
sanitaria, sostegno sociale e psicologico.
Art. 7 Requisiti logistici18
Per poter svolgere la propria attività il servizio ambulatoriale deve:
a) disporre di strutture adeguate;
b) disporre di servizi igienici muniti di dispositivi di sicurezza (apribili dall’esterno).
Art. 8 Requisiti relativi al personale19
1In un servizio ambulatoriale deve essere costantemente garantita la presenza di un
operatore del servizio in possesso di un titolo accademico o di scuola universitaria professionale o
di una formazione equivalente nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario.
2Il responsabile garantisce l’adeguatezza degli interventi.
Art. 9 Procedura20
1L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del
Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae del responsabile e titoli di studio;
b) elenco del personale e relativa formazione;
c) estratto del casellario giudiziale del responsabile e di ogni operatore;
d) conti di esercizio e patrimoniali;
e) atto di costituzione dell’ente.
12 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126 e167.
13 Art. introdotto dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
14 Capitolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
15 Sezione introdotta dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
16 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
17 Cpv. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
18 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
19 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
20 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
822.110
2Ogni cambiamento rilevante per l’autorizzazione deve essere tempestivamente notificato
all’autorità competente.
3Per i servizi ambulatori socio-sanitari già autorizzati in base alla legge sulla promozione della salute
e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.
Sezione 221
Centri residenziali
Art. 10 Definizione22
1È considerato centro residenziale la struttura che, allo scopo di offrire prestazioni di cui
all’articolo 8 lettera b LCStup, accoglie una cerchia indeterminata di persone con problemi di
tossicomania e ne prevede il loro pernottamento presso il centro.23
2Sono considerati centri residenziali in particolare:
a) gli appartamenti protetti;
b) le strutture di alloggio che offrono una dimora, un’assistenza concreta per i bisogni primari delle
persone e un sostegno sociale e psicologico;
c) i Centri di disintossicazione fisica;
d) i Centri educativo-riabilitativi;
e) i Centri terapeutico-riabilitativi;
f) i Centri di riabilitazione professionale ai sensi dell’Assicurazione federale per l’invalidità.
3Lo stesso centro residenziale può condividere più di un orientamento terapeutico.
4Ogni centro residenziale può avere più sedi operative residenziali.
Art. 11 Requisiti logistici
Richiamato l’articolo 22 LCStup, per poter svolgere la propria attività il centro residenziale
deve:
a) disporre di locali per lo svolgimento di attività comuni;
b) disporre di servizi igienici adeguati e muniti di dispositivi di sicurezza (apribili dall’esterno).
Art. 12 Requisiti relativi al personale25
1Gli operatori devono possedere un titolo accademico o di scuola universitaria
professionale o una formazione equivalente nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente
sanitario.
2Qualora l’operatore proviene da un percorso riabilitativo, questo deve essere completato con esito
positivo da almeno due anni. La formazione professionale deve essere stata seguita per almeno
due anni al di fuori della struttura in cui ha svolto il suo percorso riabilitativo.
3In casi particolari il requisito di cui al capoverso 1 può essere soddisfatto mediante la stipulazione
di contratti di mandato con operatori esterni in possesso della formazione richiesta.
4L’organico del personale deve essere adeguato al numero e alla casistica degli utenti. Il rapporto
tra operatori e utenti deve essere di almeno 1 a 3 per le strutture terapeutico-riabilitative e di 1 a 4
per quelle educativo-riabilitative. Possono essere accordate deroghe se giustificate e se la qualità
dell’intervento non viene in alcun modo pregiudicata.
Art. 13 Procedura26
1L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del
Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) descrizione del concetto terapeutico e/o educativo nonché dell’attività e delle prestazioni offerte
dal centro;
b) indicazione della capacità ricettiva;
c) curriculum vitae del responsabile e titoli di studio;
d) elenco del personale e relativa formazione;
e) estratto del casellario giudiziale del responsabile e di ogni operatore;
f) conti d’esercizio e patrimoniali;
g) atto di costituzione dell’ente.
21 Sezione introdotta dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
22 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
23 Cpv. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
24 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
25 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
26 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
822.110
2Ogni cambiamento rilevante per l’autorizzazione deve essere tempestivamente notificato
all’autorità competente.
3Per i centri residenziali socio-sanitari già autorizzati in base alla legge sulla promozione della salute
e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.
Art. 14 Rapporto di attività27
1I servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati a esercitare ai sensi dell’articolo
22 LCStup devono inoltrare al Dipartimento entro il 31 marzo dell’anno successivo:
a) un rapporto di attività;
b) il bilancio;
c) i dati statistici relativi all’attività svolta.28
2Il tipo di informazione e i dati che devono figurare nel rapporto sono stabiliti tramite direttive
dipartimentali.
Art. 15
…29
Capitolo terzo30
Sussidiamento
Art. 16 Prevenzione31
1I sussidi per la realizzazione di progetti di prevenzione o altri provvedimenti secondo
l’articolo 8 lettera a LCStup sono concessi unicamente se le prestazioni previste rientrano negli
orientamenti generali fissati dal Piano cantonale degli interventi.32
2Le richieste di sussidio devono essere presentate preventivamente all’Ufficio del Medico cantonale
per mezzo degli appositi formulari e corredate dai seguenti documenti:33
a) descrizione dell’attività, dei suoi obiettivi, dei metodi e dei mezzi;
b) preventivo;
c) piano di finanziamento;
d) valutazione prevista.
3A progetto ultimato devono essere presentati i seguenti documenti:
a) resoconto dell’attività svolta e documentazione finanziaria (consuntivo);
b) una valutazione del progetto.
Art. 17 Spese d’investimento di servizi ambulatoriali e centri residenziali34
1Le domande tese a ottenere sussidi per le spese d’investimento vanno presentate in
conformità alle direttive emanate dal Dipartimento.
2La spesa inferiore ai fr. 20'000.– non è considerata agli effetti del sussidiamento delle spese
d’investimento.
Spese d’esercizio di servizi ambulatoriali35
Art. 18 a) calcolo
1Il disavanzo d’esercizio è costituito dalle spese di gestione riconosciute dal Dipartimento
dedotti i ricavi relativi all’attività di esercizio.
2In particolare sono assunte le seguenti spese:
a) gli stipendi del personale riconosciuto dal Dipartimento, al massimo nella misura corrisposta
dallo Stato ai suoi dipendenti con funzione analoga;
b) le spese comprovate e riconosciute di manutenzione e riparazione degli stabili;
c) gli interessi passivi di gestione effettivamente versati a terzi;
d) il canone di locazione per la sede;
e) gli ammortamenti per le spese d’investimento ammesse.
27 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
28 Cpv. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
29 Art. abrogato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
30 Capitolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
31 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
32 Cpv. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
33 Cpv. modificato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,
126 e 167.
34 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
35 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
822.110
3I contributi versati da altri enti sono considerati come partecipazione alla copertura del disavanzo.
Art. 19 b) istanza36
1Gli enti che intendono ottenere i sussidi devono presentare:
a) entro la fine di ottobre il preventivo di esercizio dell’anno successivo;
b) entro il 31 marzo:
1. il bilancio ed i costi di esercizio dell’anno precedente, unitamente al rapporto di revisione
redatto da un Ufficio di revisione professionale;
2. una statistica degli utenti;
3. una relazione sull’attività svolta.
2Questi atti devono essere allestiti conformemente ai piani contabili ufficiali.
3Contro la decisione può essere interposto reclamo ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 della legge
concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno
1928.
Art. 20 Documentazione, ricerca, formazione del personale37
L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata preventivamente al Dipartimento
e deve contenere:
a) il programma di attività;
b) il preventivo e consuntivo;
c) il piano di finanziamento.
Capitolo quarto38
Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico
Sezione 139
Riconoscimento dei centri residenziali
Centri residenziali situati nel Cantone
Art. 21 a) requisiti relativi alla struttura
Richiamato l’articolo 35 LCStup, per ottenere il riconoscimento il Centro residenziale
situato nel Cantone deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) disporre di una descrizione dettagliata delle funzioni del personale in organico;
b) disporre di un regolamento interno in cui si definiscano in particolare le modalità di informazione
dell’ospite con riferimento alle prestazioni e ai servizi forniti, alle regole di vita comunitaria, alle
regole concernenti la corrispondenza personale, alle misure di controllo e alle sanzioni;
c) partecipare alle statistiche e fornire al Dipartimento informazioni e dati relativi al funzionamento
dell’attività del centro e ai propri ospiti nel rispetto della protezione dei dati personali;
d) aver implementato un sistema di gestione della qualità;
e) aver stipulato un contratto di prestazione con lo Stato.41
Art. 22 b) requisiti relativi al personale42
1Il personale deve essere almeno quello previsto all’articolo 12 capoverso 4. In casi
particolari può essere definito in funzione delle prestazioni un rapporto numerico diverso.
2Il direttore della struttura e i responsabili delle équipe devono possedere un’adeguata esperienza
rispetto al profilo della struttura e alle sue dimensioni.
Art. 23 Centri residenziali fuori Cantone e all’estero43
1Per principio possono essere riconosciuti i centri residenziali fuori Cantone e all’estero
che adempiono i requisiti previsti per i centri residenziali situati nel Cantone.
2Se la legislazione del Cantone o Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali,
fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
3Per ragioni particolari e in via eccezionale il Delegato può decidere la garanzia di pagamento e/o
l’assunzione delle spese di collocamento anche in un centro residenziale non riconosciuto.
36 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
37 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
38 Capitolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
39 Sezione introdotta dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
40 Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
41 Lett. introdotta dal R 22.9.2004; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 333.
42 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
43 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
822.110
Disposizioni comuni44
Art. 24 a) procedura
L’istanza di riconoscimento deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del
Delegato ed essere corredata, a complemento di quanto previsto all’articolo 13, dai seguenti
documenti:
a) la certificazione di qualità;
b) tutta la documentazione pubblica inerente il centro residenziale (prospetti, regolamenti interni,
ecc.);
c) l’indicazione delle tariffe e rette richieste.
Art. 25 b) revoca45
1Il Dipartimento può revocare il riconoscimento di un centro residenziale qualora
venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge o dal regolamento, oppure in caso di grave
irregolarità nella gestione.
2Prima di emanare la decisione di revoca l’autorità impartisce di regola un termine entro il quale il
centro deve adeguarsi alle disposizioni.
Sezione 246
Ente collocante
Art. 26 Definizione47
1È considerato ente collocante l’antenna autorizzata ai sensi dell’articolo 22 LCStup.48
2Possono fungere da ente collocante altri enti, purché dimostrino di soddisfare i requisiti previsti agli
articoli 27–29 del presente regolamento.
Art. 27 Obblighi49
L’ente collocante deve:
a) garantire il necessario sostegno alla persona tossicodipendente;
b) formulare su base interdisciplinare una diagnosi accurata;
c) identificare la struttura residenziale più adeguata e idonea alle caratteristiche e alle esigenze
della persona tossicodipendente;
d) designare per ogni collocamento un operatore responsabile di elaborare un piano terapeutico
e di seguire il collocamento.
Art. 28 Compiti del responsabile del piano terapeutico50
L’operatore responsabile del piano terapeutico deve in particolare:
a) allestire un’accurata documentazione relativa al collocamento;
b) notificare tempestivamente ogni cambiamento al Delegato;
c) preparare un piano di partecipazione finanziaria dettagliato secondo le direttive emanate dal
Dipartimento;
d) curare i contatti con la struttura in cui avviene il collocamento per quanto riguarda il programma
di presa a carico;
e) seguire regolarmente il collocato nel suo percorso terapeutico-riabilitativo;
f) stabilire con l’équipe del centro residenziale un bilancio almeno trimestrale del piano
terapeutico e/o riabilitativo e presentarne il relativo rapporto al Delegato.
Domanda di garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico51
Art. 29
1La domanda di garanzia e/o assunzione delle spese deve essere inoltrata dall’ente
collocante al Delegato prima dell’inizio del collocamento e deve contenere:
a) la valutazione medica della tossicodipendenza;
b) la diagnosi, se del caso interdisciplinare;
c) il piano terapeutico e/o riabilitativo;
44 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
45 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
46 Sezione introdotta dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
47 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
48 Cpv. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
49 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
50 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
51 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
822.110
d) il piano di partecipazione finanziaria.
2Per il collocamento in centri residenziali situati fuori Cantone la domanda deve inoltre contenere:
a) un documento attestante il riconoscimento da parte del Cantone di sede;
b) la descrizione dei motivi che giustificano il collocamento fuori Cantone.
3Per il collocamento in centri residenziali situati all’estero la domanda, oltre ai documenti di cui al
capoverso 1 deve contenere:
a) la descrizione del centro con riferimento agli obiettivi e ai mezzi terapeutici;
b) l’elenco e le qualifiche del personale;
c) la descrizione dei motivi che giustificano il collocamento in tale centro.
Art. 30 Durata52
La garanzia di pagamento e l’assunzione delle spese sono concesse a tempo
determinato.
Art. 30a
…53
Capitolo quinto54
Norme finali
Disposizioni transitorie55
Art. 31 a) autorizzazione
I servizi ambulatoriali e i centri residenziali che hanno inoltrato l’istanza di autorizzazione
entro il 1° maggio 2000 conformemente alla risoluzione governativa del 27 settembre 1999 e che al
momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano i requisiti per l’ottenimento
dell’autorizzazione hanno un periodo di 1 anno per conformarvisi.
Art. 32 b) riconoscimento56
1I centri residenziali riconosciuti in base al diritto previgente e che intendono ottenere il
riconoscimento ai sensi dell’articolo 35 LCStup devono inoltrare domanda entro 6 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento.
2Essi hanno un periodo di 2 anni per conformarsi alle nuove disposizioni.
Art. 33 Entrata in vigore57
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.58
Pubblicato nel BU 2002, 312.
52 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
53 Art abrogato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011,
126 e 167.
54 Capitolo modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU
2011, 126 e 167.
55 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
56 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
57 Nota marginale modificata dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165.
58 Entrata in vigore: 6 settembre 2002 - BU 2002, 312.