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9 provisions
Art. 1 Definizione
L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste
nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) drenaggio linfatico a fini estetici;
b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
c) estrazione dei grani di miglio;
d) trucco permanente, semi-permanente e simili;1
e) microblading;2
f) microneedling;3
g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).4
Qualifiche professionali:
Art. 2 a) estetista diplomato/a (maestria)
Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono
necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:
a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
b) epilazione elettrica e/o
elettrocoagulazione;
Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC
d) trucco permanente, semipermanente e simili (introduzione a
fini estetici di elementi pigmentali a
livello dello strato basale del
derma);
Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica
medica»
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
g) utilizzo di dispositivi iniettabili
(completamente riassorbiti entro
30 giorni);
Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica
medica» con corso AESI o equivalente
Estetista AFC con corso AESI o equivalente6
Art. 3 Autorizzazione
L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della
professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio
previsti dall’art. 2 di questo regolamento.
1 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
2 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
3 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU
2018, 292.
4 Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
5 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
6 Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
813.650
Art. 4 Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;
b) estratto del casellario giudiziale;
c) certificato medico di idoneità psico-fisica;
d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.
Art. 5 Locali
1Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali
adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli
utenti.
2L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli
orari di apertura al pubblico.
Art. 6 Istituto di estetista
Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati
dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.
Art. 7 Denominazione
All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome
dell’estetista responsabile.
Art. 8 Norma transitoria
1L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver
esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di
questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.
2L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di
sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018
Art. 8a8 1Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui
all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o
equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
2Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d),
e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre
assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o
equivalente.9
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.10
Pubblicato nel BU 1995, 328.
7 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
8 Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
9 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
10 Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.