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30 provisions
Art. 1 Ragione sociale, personalità giuridica, sede
1Sotto la denominazione «ACR» è istituita un’azienda cantonale dei rifiuti, indipendente
dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.
2La sede è stabilita dal Consiglio di Stato.
Art. 2 Scopo e compiti
1L’ACR provvede all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel
Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità
e di salvaguardia dell’ambiente.
2Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a) smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell’intero Cantone ed
eventualmente - mediante convenzione - quelli non provenienti dal comprensorio cantonale;
b) costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad essa
assegnati, conformemente ai contratti di prestazione;
c) assistere i Comuni nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza;
d) dare, d’intesa con il Dipartimento competente, la necessaria informazione e consulenza in
materia di smaltimento dei rifiuti.
3Nell’ambito dello svolgimento di questi compiti, l’ACR può concludere qualsiasi negozio giuridico
atto a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 1, in particolare, essa può costituire società,
assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.1
Art. 3 Contratti di prestazione
I contratti di prestazione con l’ACR sono stipulati dal Consiglio di Stato.
Art. 4 Patrimonio
1Il Patrimonio dell’ACR è costituito dai beni di sua proprietà.
2Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società
affiliate.2
Art. 5 Esenzione fiscale
L’ACR è esente da imposte cantonali e comunali.
Art. 6 Rapporti di lavoro
1I rapporti di lavoro dell’ACR con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.
2Nell’assunzione del personale, l’ACR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli
obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di
lavoro offerto.
Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio
dell’assistenza.3
1 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.
2 Cpv. modificato dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.
3 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 121.
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Capitolo II
Organizzazione
Art. 7 Organi
Gli organi dell’ACR sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione;
c) l’Ufficio di revisione.
A. Il Consiglio di amministrazione
Art. 8 Composizione
1Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri.
2Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
Art. 9 Incompatibilità e collisione d’interesse
1I dipendenti dell’ACR e i membri del Gran Consiglio non sono eleggibili nel Consiglio
di amministrazione.4
2Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto
su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge
organica comunale del 10 marzo 1987, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario,
amministratore o dipendente.
Art. 10 Nomina e durata
1I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su
proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al
massimo due volte.
Art. 11 Competenze
Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’ACR, gestisce l’azienda e
decide su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra
autorità o ad altri organi dell’azienda.
Art. 12 Compiti generali
1Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) decide la politica e la strategia dell’ACR;
b) provvede all’esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
c) stipula, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato giusta l’art. 21 lett. d), le convenzioni
per lo smaltimento fuori Cantone dei rifiuti solidi urbani provenienti dal suo comprensorio e
quelle per lo smaltimento nel Cantone dei rifiuti urbani non provenienti dal suo comprensorio;
d) adotta i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’ACR;
e) stabilisce le deleghe di competenza;
f) rappresenta l’ACR di fronte ai terzi, stabilendo i diritti di firma.
2Esso informa periodicamente i comuni sull’attività dell’ACR.
Art. 13 Compiti amministrativi
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula i contratti di lavoro con il personale;
b) assume, sospende, destituisce i membri della Direzione;
c) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.
Art. 14 Compiti finanziari
1Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula con il Consiglio di Stato i contratti di prestazione;
b) propone al Consiglio di Stato, sulla base dei contratti di prestazione, l’ammontare annuale
delle tasse di smaltimento;
c) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette al Gran Consiglio entro il 1. marzo;
d) contrae i prestiti necessari;
4 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 201.
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e) decide circa l’alienazione di beni patrimoniali, riservata, per gli immobili, l’approvazione del
Consiglio di Stato giusta l’art. 21 lett. i).
2L’ACR versa allo Stato un contributo annuo di fr. 2’000’000.-- per la pianificazione cantonale dello
smaltimento dei rifiuti e a compensazione dei vantaggi derivanti dalla sua forma giuridica di
azienda cantonale.5
Art. 15 Convocazione e sedute
1Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni
qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due
membri del Consiglio o del Direttore.
2Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.
3Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio di amministrazione non
possono astenersi dal voto.
4In caso di parità decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.
5Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
Art. 16 Responsabilità
In deroga alla legge sulla responsabilità civile dello Stato gli art. 752 a 761 CO sono
applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.
B. La Direzione
Art. 17 Compiti
La Direzione gestisce le attività correnti dell’ACR e assume le funzioni che gli vengono
affidate dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di
amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso.
C. L’Ufficio di revisione
Art. 18 Competenze
1L’organo preposto alla revisione:
a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle
disposizioni vigenti in materia;
b) presenta ogni anno il suo rapporto al Gran Consiglio.
2Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell’ACR.
Capitolo III
Autorità superiori
Art. 19 Autorità
Le autorità superiori dell’ACR sono:
a) il Gran Consiglio;
b) il Consiglio di Stato.
Art. 20 Competenze del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:
a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell’ACR;
b) approva i conti e la relazione annuale sulla gestione dell’ACR.
Art. 21 Competenze del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato:
a) stipula i contratti di prestazione con l’ACR;
b) vigila sulle attività dell’ACR ed in particolare sulla conformità delle stesse con le esigenze di
efficienza, di economicità e di salvaguardia dell’ambiente;
c) rappresenta l’ACR di fronte al Gran Consiglio;
d) approva le convenzioni di cui all’art. 12 lett. c);
e) propone al Gran Consiglio la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
f) designa l’organo di revisione;
g) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione e dell’organo
di revisione;
5 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 71.
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h) designa il Dipartimento preposto al controllo dei contratti di prestazione;
i) approva l’alienazione dei beni immobili di cui all’art. 14 lett. e);
l) fissa le tasse come all’art. 24;
m) accorda all’ACR le necessarie fideiussioni.
Capitolo IIIa6
Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
Art. 21a7 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’ACR è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo.
Capitolo IV
Finanziamento
Art. 22 Principi
Il finanziamento dell’ACR è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, in particolare
dall’incasso delle tasse.
Art. 23 Tasse
1Le tasse di smaltimento sono fissate annualmente sulla base dei contratti di
prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. La tenuta della contabilità
analitica è obbligatoria.
2Il fabbisogno dell’ACR, definito in base ai contratti di prestazione, è fisso.
Art. 24 Limite per le tasse in regime di monopolio
1La tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e quelli assimilabili non riciclabili non può
superare 180.-- fr/t, IVA esclusa.
2La tassa è fissata dal Consiglio di Stato al di sotto di questo limite su proposta del Consiglio di
amministrazione dell’ACR.
3Il Consiglio di Stato può fissare analoghi limiti anche ai privati che consegnano rifiuti artigianali e
industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e agli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato
all’ACR.
Capitolo V
Disposizioni transitorie e finali
Costituzione dell’ACR - Scioglimento dei Consorzi
Art. 25 e dell’Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri
1La data di costituzione dell’ACR e dello scioglimento del Consorzio distruzione rifiuti di
Riazzino (CIR) e dell’Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri di Bioggio (ESR) è fissata
dal Consiglio di Stato.
2Il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) cesserà la propria attività relativa alla gestione
dei rifiuti contemporaneamente al CIR e all’ESR, ritenuto che, previo le necessarie modifiche
statutarie, procederà alla limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di
raccolta dei rifiuti.
3Per il resto, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio per approvazione un decreto
legislativo per la liquidazione e l’eventuale trapasso di attivi e passivi degli esistenti Consorzi (CIR
e CNU) e dell’ESR all’ACR.
Art. 26 Impegni dello Stato - Contratti degli enti
1L’ACR subentra negli impegni assunti dallo Stato nell’ambito dei lavori preparatori per
la realizzazione del nuovo impianto cantonale di termo-distruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e
di quelli ad essi assimilabili.
2Essa subentra pure, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti da CIR, CNU
ed ESR per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all’entrata in esercizio dell’impianto di
termodistruzione.
6 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
7 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
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Art. 27 Rapporti d’impiego
L’ACR, entro i limiti imposti dal proprio regolamento e dalle necessità aziendali,
s’impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego con gli attuali dipendenti dei
Consorzi e dell’ESR.
Art. 28 Sussidio speciale
1Il Consiglio di Stato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - con la
presentazione dei preventivi di spesa e i piani di finanziamento per la costruzione del nuovo
impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili
- provvederà a richiedere un sussidio speciale per la costruzione del nuovo impianto cantonale di
termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili che verrà stanziato
dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
2L’inizio dei lavori dell’impianto potrà aver luogo solo dopo lo stanziamento del sussidio speciale di
cui al cpv. 1.
Art. 29 Abrogazione di legge
La legge concernente l’istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del
Sottoceneri del 20 giugno 1988 è abrogata a far tempo della decisione del Consiglio di Stato di cui
all’art. 25.
Art. 30 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in
vigore.9
Pubblicata nel BU 2004, 219.
8 Abrogazione formale con effetto 1° gennaio 2007 della L concernente l’istituzione di un Ente per lo
smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 - BU 2007, 487.
9 Entrata in vigore: 21 maggio 2004 - BU 2004, 219.