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21 provisions
Art. 1 Scopo
La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà
personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi
derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.
Art. 2 Misure restrittive della libertà personale
1Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari
e le misure di sicurezza.
2Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare
il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella
società.
3Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la
collettività.
Art. 3 Campo d’applicazione
La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi
dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi:
a) affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l’art. 310 CC;
b) collocamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta gli art. 5, 9 e 15
DPMin.
Art. 4 Sussidiarietà delle misure
Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo
non può essere raggiunto con misure meno incisive.
Art. 5 Formazione del personale
Il personale del centro educativo è formato all’esecuzione delle misure restrittive della
libertà personale.
Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari
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Art. 6 Infrazioni disciplinari
1I minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una
prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del
personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di
sanzioni disciplinari.
2Sono considerate infrazioni disciplinari:
a) violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di
terzi nella struttura o al di fuori di essa;
b) violazione della sfera personale riservata anche attraverso l’abuso delle nuove tecnologie;
c) commercio, possesso o consumo d’alcool o di stupefacenti, cosí come uso abusivo di
medicamenti;
d) violazioni illecite al patrimonio di terzi;
e) fuga o atti che la preparano;
f) altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne
compromettono l’ordine e il buon funzionamento.
3Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.
4È riservata la denuncia penale.
Art. 7 Sanzioni disciplinari
1Le sanzioni disciplinari sono:
a) l’ammonimento scritto;
b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e
per al massimo trenta giorni;
c) la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo
sessanta giorni.
2Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.
3Non è ammessa alcuna punizione corporale.
Art. 8 Portata della sanzione
1La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della
violazione o della messa in pericolo dell’ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del
buon funzionamento della struttura, cosí come in funzione della situazione personale dei
minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.
2Le sanzioni collettive non sono ammesse.
Art. 9 Competenze
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di
decisione scritta.
Art. 10 Procedura
1I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un
rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.
2Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.
3La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità
che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
4La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il
termine per interporlo.
Art. 11 Mediazione
1Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne
per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un
mediatore formato.
2Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una
mediazione.
3Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l’accordo trovato o l’avvenuto
fallimento.
4In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del
rispetto dell’accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene
riattivata.
5I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.
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Capitolo terzo
Misure di sicurezza
Art. 12 Controlli e ispezioni
1La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e
le ispezioni seguenti:
a) controllo degli oggetti personali e della camera;
b) controllo dell’alito;
c) esame delle urine.
2I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del
minorenne interessato.
Art. 13 Ispezioni corporali
1Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare
sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.
2L’ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla
presenza di una terza persona, in un locale separato.
3L’ispezione corporale intima è esclusa.
Art. 14 Misure di sicurezza particolari
1La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di
sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di
violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon
funzionamento della struttura.
2Sono considerate misure di sicurezza particolari:
a) il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;
b) il divieto di stare nei locali comuni;
c) la restrizione dei contatti con l’esterno;
d) l’apertura della corrispondenza.
Art. 15 Procedura
1In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante
legale possono esigere una decisione scritta.
2La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo
rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
3La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il
termine per interporlo.
4La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del
personale da essa designato.
Capitolo quarto
Disposizioni varie e finali
Art. 16 Principi di esecuzione
1L’applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il
motivo che ne è all’origine non sussiste piú.
2Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.
3I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in
funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.
4Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare
immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.
Art. 17 Registro
1La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà
personale che menziona almeno:
a) data dei fatti;
b) descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenne;
c) misura pronunciata e data dell’esecuzione.
2Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.
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Art. 18 Ricorsi
1Contro le decisioni adottate in virtú della presente legge è dato ricorso all’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.
2Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
3Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale
entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
4Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della
struttura.
Art. 19 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti,
d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.
Art. 20 Procedura
1La procedura è di regola gratuita.
2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
3La Camera di protezione applica per analogia gli art. 450 segg. CC. Il termine per la
presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori
scambi di allegati.
Art. 21 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2017, 161.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.