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22 provisions
Art. 1 Circondario di esecuzione e circondario dei fallimenti1
1Il Cantone costituisce un circondario di esecuzione e un circondario dei fallimenti.
2Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione degli uffici e garantisce una loro distribuzione equa
nel territorio.
3Il circondario di esecuzione è composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano
e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido. Il circondario dei fallimenti è
composto dall’ufficio principale con sede a Lugano e dalle agenzie di Acquarossa, Bellinzona, Biasca,
Cevio, Faido, Locarno e Mendrisio.3
Art. 2 Ufficiali, supplenti e impiegati4
1Il Consiglio di Stato nomina un ufficiale per il circondario di esecuzione e un ufficiale per
il circondario dei fallimenti, incaricati della gestione operativa del proprio settore in conformità alla
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Esso nomina inoltre uno o più supplenti.6
2Agli ufficiali, ai supplenti e ai dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è applicabile la legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3Il Consiglio di Stato, sentita l’autorità di vigilanza, definisce la ripartizione delle competenze e delle
responsabilità degli ufficiali e disciplina le supplenze straordinarie.7
Art. 3 Incompatibilità
Le funzioni di ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono
incompatibili con ogni impiego federale e con l'esercizio dell'avvocatura e del notariato.
Art. 4
…8
Art. 5
…9
1 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413.
2 Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2005,
393.
3 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.
4 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413.
5 Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002,
128.
6 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.
7 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67.
8 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128.
9 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413.
280.100
Art. 6
…10
Art. 7 Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD
1Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le
amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con
abbandono dell'attivo, sono legittimati all'esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti
cumulativi:
a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un'attività
irreprensibile;
b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati
intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;
c) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e
della destituzione;
d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.
2L'assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione
di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro
le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall'organo di esecuzione e fallimento nell'esercizio delle
sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.
Art. 8 Responsabilità
1Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli
impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori,
dalle autorità giudiziarie, dall'Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia,
nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF).
2Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale.
3Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla
responsabilità).
4Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.
Art. 9 Regresso
1L'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha cagionato
il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici (LResp): sull'esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso
della CEF.
2Procedura e competenza sono disciplinate dalla LResp.
Capitolo II
Autorità cantonale di vigilanza
Art. 10 Competenze
1La Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica
cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti.
2Il controllo contabile dell’amministrazione degli uffici viene esercitato dal Controllo cantonale delle
finanze che informa l’autorità di vigilanza.11
3La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente
le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con
abbandono dell'attivo.
10 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedenti modifiche: BU 1998,
391; FU 1999, 5138.
11 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
280.100
4L'Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di
esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento (LPR).
5La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di
esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di
gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale
di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune.
6L'Autorità di vigilanza provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione
professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento.
Art. 11 Potere disciplinare
1Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 LEF sono inflitte dall'Autorità cantonale di
vigilanza.
2Il procedimento disciplinare, promosso d'ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR.
3All'interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli
atti.
4Il denunciante non è parte.
5Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.
Art. 12 Ordinanze e circolari
L'Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la
facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica
attuazione del diritto esecutivo.
Capitolo III
Art. 13 Autorità giudiziarie e loro competenze
…12
Art. 14 Competenza per materia
1Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite
all'autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro
competenza.
2Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative
private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva
competenza del pretore.
Art. 15-16 …13
Art. 17-18 …14
Capitolo IV
Procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento
Art. 19-23 …15
Art. 24 Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione
1Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la
professione di rappresentante a chi l'ha ottenuta in un altro Cantone.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.16
12 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
13 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997,
566.
14 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
15 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
16 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
280.100
Art. 25
…17
Capitolo V
Art. 26 …18
…19
Art. 27
…20
Capitolo VI
Art. 28 …21
…22
Capitolo VII
Stabilimento di deposito
Art. 29 Depositi
I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del
Cantone Ticino.
Capitolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30 Disposizioni d'esecuzione
La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni
ispettive e l'organizzazione della formazione permanente degli organi di esecuzione e fallimento.
Art. 31 Disposizioni transitorie
1Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro
entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.
2Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge,
vale il diritto anteriore.
IX
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.23
Pubblicata nel BU 1997, 269.
17 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
18 Capitolo abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
19 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
20 Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221.
21 Capitolo abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
22 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.
23 Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 280.