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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Ticino · 280.100 · statute

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Contents: 22 provisions
  1. Art. 1 Circondario di esecuzione e circondario dei fallimenti1
  2. Art. 2 Ufficiali, supplenti e impiegati4
  3. Art. 3 Incompatibilità
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD
  8. Art. 8 Responsabilità
  9. Art. 9 Regresso
  10. Art. 10 Competenze
  11. Art. 11 Potere disciplinare
  12. Art. 12 Ordinanze e circolari
  13. Art. 13 Autorità giudiziarie e loro competenze
  14. Art. 14 Competenza per materia
  15. Art. 24 Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione
  16. Art. 25
  17. Art. 26 …18
  18. Art. 27
  19. Art. 28 …21
  20. Art. 29 Depositi
  21. Art. 30 Disposizioni d'esecuzione
  22. Art. 31 Disposizioni transitorie

22 provisions

Art. 1 Circondario di esecuzione e circondario dei fallimenti1

1Il Cantone costituisce un circondario di esecuzione e un circondario dei fallimenti. 2Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione degli uffici e garantisce una loro distribuzione equa nel territorio. 3Il circondario di esecuzione è composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido. Il circondario dei fallimenti è composto dall’ufficio principale con sede a Lugano e dalle agenzie di Acquarossa, Bellinzona, Biasca, Cevio, Faido, Locarno e Mendrisio.3

Art. 2 Ufficiali, supplenti e impiegati4

1Il Consiglio di Stato nomina un ufficiale per il circondario di esecuzione e un ufficiale per il circondario dei fallimenti, incaricati della gestione operativa del proprio settore in conformità alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Esso nomina inoltre uno o più supplenti.6 2Agli ufficiali, ai supplenti e ai dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è applicabile la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 3Il Consiglio di Stato, sentita l’autorità di vigilanza, definisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità degli ufficiali e disciplina le supplenze straordinarie.7

Art. 3 Incompatibilità

Le funzioni di ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l'esercizio dell'avvocatura e del notariato.

Art. 4

…8

Art. 5

…9 1 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413. 2 Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2005, 393. 3 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67. 4 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413. 5 Art. modificato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128. 6 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67. 7 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 67. 8 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedente modifica: BU 2002, 128. 9 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413. 280.100

Art. 6

…10

Art. 7 Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD

1Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo, sono legittimati all'esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi: a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un'attività irreprensibile; b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica; c) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione; d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni; e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile. 2L'assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall'organo di esecuzione e fallimento nell'esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.

Art. 8 Responsabilità

1Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall'Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). 2Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. 3Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità). 4Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.

Art. 9 Regresso

1L'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha cagionato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp): sull'esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CEF. 2Procedura e competenza sono disciplinate dalla LResp. Capitolo II Autorità cantonale di vigilanza

Art. 10 Competenze

1La Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti. 2Il controllo contabile dell’amministrazione degli uffici viene esercitato dal Controllo cantonale delle finanze che informa l’autorità di vigilanza.11 3La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo. 10 Art. abrogato dalla L 2.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 413; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138. 11 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256. 280.100 4L'Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR). 5La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune. 6L'Autorità di vigilanza provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento.

Art. 11 Potere disciplinare

1Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 LEF sono inflitte dall'Autorità cantonale di vigilanza. 2Il procedimento disciplinare, promosso d'ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR. 3All'interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti. 4Il denunciante non è parte. 5Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.

Art. 12 Ordinanze e circolari

L'Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo. Capitolo III

Art. 13 Autorità giudiziarie e loro competenze

…12

Art. 14 Competenza per materia

1Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite all'autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza. 2Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva competenza del pretore. Art. 15-16 …13 Art. 17-18 …14 Capitolo IV Procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento Art. 19-23 …15

Art. 24 Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione

1Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l'ha ottenuta in un altro Cantone. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.16 12 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 13 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 566. 14 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 15 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 16 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. 280.100

Art. 25

…17 Capitolo V

Art. 26 …18

…19

Art. 27

…20 Capitolo VI

Art. 28 …21

…22 Capitolo VII Stabilimento di deposito

Art. 29 Depositi

I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino. Capitolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 Disposizioni d'esecuzione

La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni ispettive e l'organizzazione della formazione permanente degli organi di esecuzione e fallimento.

Art. 31 Disposizioni transitorie

1Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili. 2Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore. IX Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.23 Pubblicata nel BU 1997, 269. 17 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 18 Capitolo abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 19 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 20 Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221. 21 Capitolo abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 22 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 23 Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 280.

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