Art. 1 Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.
Ticino · 181.320 · regulation
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 07e9a1c759f7847a5f593834cc99e0f08b6080223fd20d097431cadd66c61ddd
Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.
1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d’intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione). 2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi. 3La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.
Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.
1Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente. 2La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di: a) comuni; b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTi); c) SEL. 3La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L’lFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.
La Commissione: a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali; 1 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 2 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 3 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 4 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 181.320 b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi; c) è informata sul regolamento d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali; d) è sentita per la scelta dei docenti; e) è sentita sui casi particolari di ammissione; f) è sentita sul programma di formazione continua; g) decide sui requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC; h) è competente per l’omologazione dei corsi prevista dall’art. 14 cpv. 2.5 2La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d’esame. TITOLO II Formazione dei segretari comunali Capitolo primo Formazione di base Diploma che abilita all’esercizio della carica; assunzione della carica
1Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali. 2Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.
1Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni; b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale). 2La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.
1La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore. 2Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d’esame.
1La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale. 2Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.
1Il regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale. 2L’IFC designa la relativa commissione d’esame secondo le disposizioni del regolamento d’esame.
1Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone. 2Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica. 5 Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 6 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 181.320 Capitolo secondo Formazione continua
1La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d’intesa con la Commissione.7 2Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati. TITOLO III Norme finali ed abrogative
Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2009, 474. 7 Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 8 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.