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Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

Ticino · 181.320 · regulation

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Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Competenze
  3. Art. 3 Corpo insegnante
  4. Art. 4 Finanziamento
  5. Art. 5 Commissione per la formazione dei segretari comunali
  6. Art. 6 Compiti della Commissione
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Ammissione al corso di diploma
  9. Art. 9 Contenuti della formazione
  10. Art. 10 Formazione: parte teorica
  11. Art. 11 Formazione: parte pratica
  12. Art. 12 Regolamento e Commissione d’esame
  13. Art. 13 Conseguimento del diploma
  14. Art. 14 Contenuti
  15. Art. 15 Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023
  16. Art. 16 Abrogazioni
  17. Art. 17 Entrata in vigore

17 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.

Art. 2 Competenze

1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d’intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione). 2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi. 3La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

Art. 3 Corpo insegnante

L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.

Art. 4 Finanziamento

Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.

Art. 5 Commissione per la formazione dei segretari comunali

1Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente. 2La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di: a) comuni; b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTi); c) SEL. 3La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L’lFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.

Art. 6 Compiti della Commissione

La Commissione: a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali; 1 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 2 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 3 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 4 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 181.320 b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi; c) è informata sul regolamento d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali; d) è sentita per la scelta dei docenti; e) è sentita sui casi particolari di ammissione; f) è sentita sul programma di formazione continua; g) decide sui requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC; h) è competente per l’omologazione dei corsi prevista dall’art. 14 cpv. 2.5 2La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d’esame. TITOLO II Formazione dei segretari comunali Capitolo primo Formazione di base Diploma che abilita all’esercizio della carica; assunzione della carica

Art. 7

1Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali. 2Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.

Art. 8 Ammissione al corso di diploma

1Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni; b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale). 2La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

Art. 9 Contenuti della formazione

La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

Art. 10 Formazione: parte teorica

1La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore. 2Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d’esame.

Art. 11 Formazione: parte pratica

1La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale. 2Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.

Art. 12 Regolamento e Commissione d’esame

1Il regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale. 2L’IFC designa la relativa commissione d’esame secondo le disposizioni del regolamento d’esame.

Art. 13 Conseguimento del diploma

1Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone. 2Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica. 5 Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 6 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 181.320 Capitolo secondo Formazione continua

Art. 14 Contenuti

1La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d’intesa con la Commissione.7 2Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati. TITOLO III Norme finali ed abrogative

Art. 15 Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023

Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.

Art. 16 Abrogazioni

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2009, 474. 7 Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174. 8 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

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