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15 provisions
Art. 1 (art. 4 cpv. 1 legge)
L’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale è affidata
al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) qualora determinate
competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.
Art. 1a3 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (di seguito Ufficio):
a) definire le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure di cui agli art. 11 e seguenti
della legge;
b) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;
c) autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il
sussidio richiesto, fino ad un importo massimo di 500’000 franchi;
d) decidere le misure previste dalla legge fino ad un importo massimo di 500’000 franchi per
singolo aiuto finanziario e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento
e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;
e) redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;
f) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d;
g) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d
giudicate non conformi.
Art. 1b4 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling:
a) erogare i fondi per attuare le misure e le altre decisioni ai sensi della legge;
b) monitorare l’esecuzione dei progetti;
c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi;
d) gestire la banca dati dei progetti sostenuti;
e) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della legge.
b) grado di raggiungimento degli obiettivi
Art. 2 (art. 4 cpv. 2 lett. d legge)
Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella
convenzione di programma e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio per il tramite del rendiconto
annuale.
c) zone a basso potenziale di sviluppo
Art. 3 (art. 4 cpv. 2 lett. f legge)
1Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione
funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel
comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.
1 Titolo modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72.
2 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 208.
3 Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
4 Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
5 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72; precedente modifica: BU 2020, 113.
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2Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per
lo sviluppo interessati.6
3Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a:
a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico
esistente;
b) sostenere il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da
massimizzare le sinergie, consolidare l’unità d’intenti quali premesse per uno sviluppo virtuoso
di questi territori.7
d) bandi di concorso
Art. 4 (art. 4 cpv. 2 lett. i legge)
1Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di
progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione
della politica economica regionale e della convenzione di programma.8
2Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di
attribuzione degli aiuti.
Enti regionali per lo sviluppo: riconoscimento
Art. 5 (art. 6 cpv. 3 legge)
Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione
funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio-
Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da
notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.
Agenzie regionali per lo sviluppo
a) compiti
Art. 6 (art. 7 lett. a, c, d legge)
1Nell’esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie)
devono in particolare:
a) assicurare l’informazione sugli obiettivi generali del programma d’attuazione della politica
economica regionale e della convenzione di programma;10
b) garantire un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche
e viceversa;
c) assicurare la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme
tematiche.
2L’ERS e i Comuni possono attribuire all’Agenzia altri compiti che esulano dal campo d’applicazione
della legge, assicurandone il finanziamento.
Art. 7 b) convenzione
1La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi dell’Agenzia
nell’applicazione della legge, l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del
raggiungimento degli obiettivi.
2La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della
convenzione di programma.
3Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività
che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Gruppo strategico per la politica regionale: composizione
Art. 8 (art. 8 cpv. 1 legge)12
1Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri ed è presieduta dal Direttore
del Dipartimento delle finanze e dell’economia.13
6 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
7 Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
8 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
9 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
10 Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
11 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
12 Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
13 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
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2Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti del Cantone e gli esperti tematici fino ad un massimo
di 8 membri.14
3Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.
4L’Ufficio assicura il segretariato.15
5L’Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato.16
Piattaforme tematiche
a) identificazione
Art. 9 (art. 8 cpv. 2 lett. c legge)
Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità del
programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma,
previo avallo del Gruppo strategico per la politica economica regionale.
b) commissione consultiva: composizione e funzionamento
Art. 10 (art. 10 cpv. 1 legge)
1La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo
strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.
2La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato.
3L’Ufficio assicura il segretariato.
Progetti
(art. 11 legge)
Art. 11 a) modalità di presentazione
1I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati all’Ufficio
per il tramite della rispettiva Agenzia.
2Di regola il promotore sottopone un’idea di progetto.
3I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir
presentati direttamente all’Ufficio.
4I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province
italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
b) elaborazione progetto
Art. 12 (art. 7 cpv. 2 lett. b legge)20
1I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per
l’accompagnamento e il sostegno:
a) nei contatti con i Comuni e l’Ufficio;
b) nell’elaborazione dello studio di fattibilità;
c) nell’approfondimento dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari;
d) nella messa a punto del progetto definitivo;
e) nell’allestimento del dossier da presentare all’Ufficio;
f) nella fase di realizzazione.21
2Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti
che esulano dal campo d’applicazione della legge.22
3I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province
italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
c) preavvisi
14 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
15 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
16 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.
17 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
18 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,
287.
19 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,
287.
20 Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
21 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
22 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
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Art. 13
1L’Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all’Ufficio, con
una proposta di aiuto finanziario.
2Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase
di realizzazione.
3L’Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari:
a) delle piattaforme tematiche;
b) di eventuali altri uffici cantonali.
4L’Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi del programma d’attuazione della politica
economica regionale, della convenzione di programma e della sostenibilità economica del progetto
e formula una proposta di aiuto finanziario.
d) commissione consultiva
Art. 14 (art. 10 cpv. 2 legge)
1La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si
esprime sul sostegno definitivo ad un progetto.
2La commissione non si esprime sugli studi di base e di fattibilità, che sono decisi direttamente
dall’Ufficio, sentita la rispettiva piattaforma tematica.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore26.
Art. 16-21 …27
Pubblicato nel BU 2010, 155.
23 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,
287.
24 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,
287.
25 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,
287.
26 Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.
27 Art. abrogati dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedenti modifiche: BU 2011,
287; BU 2017, 208.