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11 provisions
Art. 1 Scopo
1La presente Legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di
lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).
2Essa ha in particolare lo scopo di:
a) favorire la prevenzione del lavoro nero e degli abusi in ambito salariale e sociale;
b) reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale;
c) coordinare le diverse attività degli organi di controllo nel settore del mercato del lavoro.
Autorità competenti
Art. 2 a) Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i
lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in
materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.
2Il Consiglio di Stato in particolare:
a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;
b) stabilisce il contratto normale di lavoro secondo l’art. 360a CO e decide in merito alle
contestazioni di cui all’art. 360b cpv. 5 CO;
c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;
d) stipula gli accordi di prestazione con l’autorità federale.
Art. 3 b) altre autorità
1Le seguenti autorità collaborano nell’applicazione della presente legge nei rispettivi
limiti di competenza da essa stabiliti:
a) la Commissione tripartita cantonale;
b) il segretariato di coordinamento;
c) l’organo cantonale di controllo;
d) le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;
e) gli organi paritetici.
2La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.
Commissione tripartita
1 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
2 Ingresso modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
3 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
4 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
843.300
Art. 4
1La Commissione tripartita cantonale (in seguito Commissione) è composta da un
numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello
Stato.
2La Commissione assolve i compiti ad essa affidati dalla legislazione federale in materia di libera
circolazione delle persone ed esercita la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero.
Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato:
a) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli;
b) assicura un’adeguata informazione e sensibilizzazione del pubblico;
c) organizza e coordina le attività di osservazione del mercato del lavoro;
d) riferisce periodicamente al Consiglio di Stato e all’Autorità federale sulla propria attività.
3La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).
Art. 5 Segretariato di coordinamento
1Il segretariato di coordinamento (in seguito segretariato) assiste la Commissione
nell’esecuzione dei propri compiti, in particolare:
a) assicura la corretta gestione dei dati concernenti le attività di controllo, segnatamente la
raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione
o la distruzione di dati;
b) coordina le attività dei diversi organi esecutivi.
2Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest’ultimo.
Art. 6 Organo cantonale di controllo
1L’organo cantonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di
lotta contro il lavoro nero sul territorio cantonale.
2Assicura l’accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.
Art. 7 Organi paritetici
1Gli organi paritetici sono competenti per l’esecuzione dei compiti che sono loro
espressamente attribuiti dalla legislazione federale.
2Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi paritetici,
nonché il finanziamento delle spese d’esecuzione.
Sanzioni:
Art. 8 a) autorità competenti
1L’autorità amministrativa è competente per l’adozione delle sanzioni di carattere
amministrativo.
2In materia di contravvenzioni l’autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle
infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40’000.–; è applicabile la legge del 20 aprile
2010 di procedura per le contravvenzioni.5
3Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.
4Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.
Art. 9 b) rimedi di diritto
1Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.6
2…7
Art. 10 Finanziamento
Il Consiglio di Stato determina, per quanto non stabilito dalla legislazione federale, il
finanziamento delle spese d’esecuzione tramite regolamento, segnatamente:
- i costi di funzionamento della commissione;
- le indennità degli organi paritetici;
- gli emolumenti a carico delle persone controllate.
Entrata in vigore
5 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
6 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
7 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
843.300
Art. 11
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente
al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.8
Pubblicata nel BU 2008, 557.
8 Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 557.