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14 provisions
Art. 1 Scopo
Questo decreto regola l’adozione di provvedimenti adeguati, validi per tutto il territorio
cantonale o per una parte di esso, quando l’inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da
mettere in pericolo la salute della popolazione e l’ambiente.
Art. 2 Provvedimenti
Possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) informazione e raccomandazioni alla popolazione;
b) misure di carattere ambientale:
1. divieto assoluto di fuochi all’aperto;
2. fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione
cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi;
3. divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di
filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari
con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
4. divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento
secondari;
c) restrizioni al traffico motorizzato:
1. limitazione della velocità generalizzata su autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
2. divieto di sorpasso per i veicoli pesanti su autostrade e semiautostrade;
3. divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di
emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade
cantonali e comunali.
Art. 3 Informazione e raccomandazioni alla popolazione
1Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti),
rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere
attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla
popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria.
2Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti
l’aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della
popolazione:
a) in caso di smog invernale: la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede
75 microgrammi per metro cubo;
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b) in caso di smog estivo: la concentrazione media oraria di ozono eccede 180 microgrammi per
metro cubo.
3L’adozione dei provvedimenti giusta gli art. 4, 5 e 6 è accompagnata da una capillare
informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al
pubblico.
Misure di carattere ambientale in caso
Art. 4 di smog invernale (polveri sottili, PM 10)
1Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della
popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi
per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di
stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione
delle emissioni inquinanti l’aria:
a) divieto assoluto di fuochi all’aperto;
b) fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale
riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.
2Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la
concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo
e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i
tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare:
a) il divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di
filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con
motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
b) il divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento
secondari.
Restrizioni al traffico motorizzato
Art. 5 a) in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)
1In presenza della situazione descritta all’art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia
cantonale ordina:
a) la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
b) il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.
2Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la
concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo
per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di
stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina
inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori
(codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade
cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.
Art. 6 b) in caso di smog fotochimico estivo (ozono)
Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della
popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo
durante tre ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di
stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina:
a) la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
b) il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.
Art. 7 Entrata in vigore e durata dei provvedimenti
1Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla
data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.
2La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi
possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle
condizioni atmosferiche, oppure quando:
a) in caso di smog invernale: la soglia di 75 microgrammi per metro cubo come media
giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata;
b) in caso di smog fotochimico estivo: la soglia di 240 microgrammi per metro cubo per l’ozono
non è più superata.
3In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni
consecutivi.
4Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni
confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.
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Art. 8 Eccezioni per il traffico motorizzato
Le restrizioni di cui all’art. 2 lett. c) cifra 1 e 2 non si applicano ai veicoli prioritari in
servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta).
Art. 9 Delimitazione delle aree soggette ai provvedimenti
I provvedimenti possono interessare tutto il territorio cantonale, come solo una parte, a
dipendenza della situazione dell’inquinamento atmosferico. Il DT delimita le aree interessate dai
provvedimenti.
Art. 10 Trasporto pubblico
Per tutta la durata delle restrizioni alla circolazione di cui all’art. 2 lett. c) cifra 3 l’uso
del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA),
escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese
di trasporto.
Art. 11 Collaborazione e vigilanza
1Nell’adempimento dei compiti stabiliti da questo decreto, la polizia cantonale opera
con il supporto delle polizie comunali.
2La vigilanza sulla corretta applicazione delle restrizioni al traffico motorizzato è esercitata dalla
polizia cantonale e dalle polizie comunali, coadiuvate dal Corpo delle guardie di confine.
3Il DT, con la collaborazione dei Municipi, vigila sulla corretta applicazione di tutti gli altri
provvedimenti.
Art. 12 Disposizioni penali
1Le contravvenzioni a questo decreto sono punite conformemente ai disposti previsti
dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente e dai
relativi regolamenti.
2Le contravvenzioni alle restrizioni al traffico motorizzato sono punite sulla base della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante.
Art. 13 Abrogazione
Il decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso di inquinamento
atmosferico acuto del 30 gennaio 2007 è abrogato.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2016, 475.
1 Entrata in vigore: 25 novembre 2016 - BU 2016, 475.