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Legge sull’ordine pubblico

Ticino · 550.100 · statute

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 a) di competenza del municipio
  3. Art. 3 b) di competenza del ministero pubblico
  4. Art. 4 c) di competenza della magistratura dei minorenni
  5. Art. 5 Ammontare della multa
  6. Art. 6 Procedura e rimedi giuridici
  7. Art. 7 Direttive di applicazione
  8. Art. 8 Abrogazione
  9. Art. 9 Norma transitoria
  10. Art. 10 Entrata in vigore

10 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici. Infrazioni

Art. 2 a) di competenza del municipio

1Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente: a) praticano l’accattonaggio; b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta; c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi; d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia; e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie; f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete; g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP); h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione; i) …1 l) …2 2…3

Art. 3 b) di competenza del ministero pubblico

Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente: a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico; b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

Art. 4 c) di competenza della magistratura dei minorenni

Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.

Art. 5 Ammontare della multa

1Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi. 1 Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340. 2 Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340. 3 Cpv. abrogato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340; precedente modifica: BU 2019, 396. 550.100 2La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Art. 6 Procedura e rimedi giuridici

1La procedura e i rimedi giuridici sono retti: a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2; b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3; c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni. 2I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.

Art. 7 Direttive di applicazione

Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali.

Art. 8 Abrogazione

La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

Art. 9 Norma transitoria

Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.

Art. 10 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.4 3Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013. Pubblicata nel BU 2016, 194. 4 Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.

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