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8 provisions
Art. 1
Il presente decreto esecutivo regola la concessione dei sussidi previsti dal decreto
legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l’adozione di
misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica
economica regionale 2024-2027 dell’11 dicembre 2023.
Art. 2
1L’applicazione del decreto legislativo è delegata all’Ufficio per lo sviluppo economico
del Dipartimento delle finanze e dell’economia (USE) qualora determinate competenze non siano
espressamente riservate ad altri organi.
2Le operazioni di gestione relative al versamento, alla restituzione e, in caso di mutui, al rimborso
degli aiuti finanziari, nonché la sottoscrizione dei contratti di mutuo sono di competenza dell’Ufficio
dell’amministrazione e del controlling del Dipartimento delle finanze e dell’economia (UAC).
Art. 3
1A inizio quadriennio e su richiesta degli enti regionali per lo sviluppo (ERS), l’UAC versa
un primo importo di 1'500'000 franchi a favore di ogni ente, per il sostegno a progetti di cui all’articolo
2 lettere a e b del decreto legislativo.
2A esaurimento dei fondi previsti dal capoverso 1, a ogni ERS potrà essere attribuito un contributo
supplementare, equivalente al contributo versato dei comuni associati per alimentare il fondo di
promozione regionale nel quadriennio 2024-2027, pari al massimo a 500'000 franchi per ente.
3Per la richiesta del contributo supplementare l’ERS presenta un rapporto di dettaglio a conferma
dell’esaurimento del fondo di promozione regionale (FPR) e dei contributi comunali versati a favore
del Fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024-2027.
4I singoli ERS sono tenuti a sostenere in particolare progetti delle regioni periferiche delle relative
regioni funzionali e progetti di auto-imprenditorialità.
5Gli enti regionali per lo sviluppo garantiscono il rispetto delle specifiche procedure previste in
materia di sostegno a progetti nel campo d’applicazione dell’economia locale.
Art. 4
1I singoli ERS sono competenti per identificare i progetti regionali prioritari per la propria
regione funzionale di cui all’articolo 2 lettera c del decreto legislativo. Prima di presentare all’USE i
progetti regionali, gli ERS sono tenuti a coordinarsi tra di loro.
2L’USE, valutata la documentazione e il grado di maturazione, propone la discussione dei progetti
regionali all’attenzione del gruppo strategico per la politica economica regionale.
3Il gruppo strategico per la politica economica regionale ha il compito di approvare i singoli progetti
e preavvisare sia l’elaborazione del modello imprenditoriale sia il sostegno complessivo al progetto.
4Nell’approvare i singoli progetti, il gruppo strategico per la politica economica regionale valuta in
maniera prioritaria progetti che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di riposizionamento delle
regioni periferiche.
Art. 5
1L’ERS è competente per lo stanziamento di massimi 60'000 franchi annui previsto
dall’articolo 5 capoverso 2 del decreto legislativo.
2L’ERS è tenuto a informare l’Ufficio per lo sviluppo economico entro un mese dallo stanziamento
di cui al capoverso 1.
901.210
3L’ERS è tenuto a riversare nel Fondo di promozione regionale un eventuale residuo del contributo
stanziato.
Art. 6
Il Consiglio di Stato, preso atto dell’utilizzo effettivo dei mezzi finanziari del decreto
legislativo durante il quadriennio, è competente per decidere un trasferimento, completo o parziale,
di un eventuale credito residuo a favore di altre misure di politica economica regionale.
Art. 7
Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi
cantonali del 22 giugno 1994, tra le quali quelle che regolano l’obbligo d’informazione, il controllo
dell’esecuzione del compito, la riduzione, la revoca e la restituzione del sussidio.
Art. 8
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2024, 46.
1 Entrata in vigore: 23 febbraio 2024 - BU 2024, 46.