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15 provisions
Art. 1 Scopo
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la circolazione di veicoli cingolati
destinati alla circolazione su suolo innevato (slitte a motore e veicoli per la preparazione delle
piste) come pure la circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono
adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art.
7 LCStr.
Capitolo II
Circolazione di slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste
Art. 2 Principio
La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata
unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni:
a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;
b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.
Art. 3 Eccezioni
1Sono autorizzate, ossequiate le condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2:
a) le corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;
b) le corse legate all’attività agricola, forestale, alpestre e di sorveglianza e gestione sulla caccia
e sulla pesca;
c) le corse che servono per la preparazione di piste di sci alpino, di sci di fondo o di percorsi
pedestri, come pure altre attività per la gestione di stazioni invernali.
2Per giustificati motivi la Sezione della circolazione può, sentiti i competenti Servizi del
Dipartimento del territorio, autorizzare corse al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente.
3Sono riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari
e della protezione civile.
Art. 4 Responsabilità
Il transito su percorsi per i quali non è riconoscibile l’esistenza di un servizio d’apertura
invernale non implica la responsabilità dell’ente pubblico proprietario.
Capitolo III
Circolazione fuori strada o su strade non adatte
o manifestamente non destinate ai veicoli
Art. 5 Principio
La circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o
non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr è
vietata.
Eccezioni
760.120
Art. 6
1Il divieto non si applica:
a) alle corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;
b) alla circolazione con veicoli legati all’attività agricola, forestale, alpestre, edile e di gestione e
sorveglianza della caccia e della pesca.
2Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei Municipi interessati, definire zone riservate agli
sport motoristici fuoristrada, tenuto conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura,
della sicurezza e della tranquillità pubblica.
3Restano riservate le disposizioni del Capitolo II.
Deroghe
Art. 7 a) Autorità competente
1Il Municipio è l’autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga
all’art. 5.
2La domanda d’autorizzazione va inoltrata in forma scritta e deve indicare il motivo della richiesta
e il tratto da percorrere.
3Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia del percorso, del contesto territoriale ed
ambientale in cui esso si inserisce, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.
4La decisione deve essere trasmessa alla Sezione della circolazione e al Dipartimento del
territorio.
Art. 8 b) Condizioni
1L’autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) esistenza di un bisogno che non può oggettivamente essere soddisfatto in altro modo, in
particolare il raggiungimento di immobili discosti;
b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.
2L’autorità di rilascio può sottoporre l’autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla
stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.
3Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della
natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.
Art. 9 Manifestazioni
Il Municipio può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, concedere
l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo.
Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 37 e seguenti del Regolamento della legge
cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).
Art. 10 Durata
1L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a tre
anni. Essa può essere rinnovata su richiesta.
2L’autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione
non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.
Art. 11 Tasse
La concessione e la revoca dell’autorizzazione sono soggette a una tassa compresa fra
fr. 20.-- e fr. 300.--.
Capitolo IV
Disposizioni finali e penali
Art. 12 Norme di comportamento
La LCStr e le relative ordinanze di applicazione si applicano per analogia.
Art. 13 Vigilanza
Gli agenti della Polizia cantonale e comunale, gli agenti di società di sorveglianza
privati espressamente autorizzati dai Municipi, i guardacaccia e pesca, i forestali e le guardie della
natura denunciano alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le infrazioni al presente
Regolamento.
Contravvenzioni
760.120
Art. 14
Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punibili a norma dell’art. 22 Legge di
applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24
settembre 1985.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2008, 17.
1 Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 17.