40 provisions
Art. 1 Scopo
1Lo Stato, allo scopo di assicurare un’offerta adeguata di abitazioni, nonché di ridurre i
costi d’abitazione, segnatamente le pigioni, promuove una politica attiva e coordinata intesa a
favorire:
a) la costruzione e il rinnovo di abitazioni;
b) l’accesso alla loro proprietà;
c) l’acquisizione di terreni di riserva da parte dei Comuni;
d) l’acquisto di stabili esistenti.2
2Gli interventi soggettivi, aiuti individualizzati ai locatari, sono di competenza dei Comuni; lo Stato
assicura ai Comuni la necessaria consulenza.
3La legge persegue altresì lo scopo di una politica regionale tendente a mantenere o ad aumentare
convenientemente la popolazione nelle regioni economicamente deboli.
Art. 2 Campo di applicazione
Questa legge si applica alle case unifamiliari ed agli appartamenti abitati durevolmente,
escluse le abitazioni secondarie e di vacanza, ed ai terreni riservati dai Comuni per la costruzione
di abitazioni a tal fine.
Art. 3 Requisiti delle abitazioni
1Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere assegnati per le abitazioni che
soddisfano i seguenti requisiti:
a) rispondere per la loro concezione e caratteristiche ai bisogni della popolazione;
b) essere dotati di attrezzature confortevoli;
c) essere costruiti o rinnovati conformemente alle regole dell’arte e con l’utilizzazione di materiale
di buona qualità atti anche a favorire il risparmio energetico.
2Gli immobili devono costantemente essere mantenuti in buono stato.
Art. 4 Ricerca e informazione
In collaborazione con la Confederazione il Cantone favorisce la ricerca sul mercato
dell’abitazione e un’adeguata informazione sulle possibilità offerte dalla legge.
CAPITOLO II
Promovimento della costruzione di abitazioni
Sussidi
Art. 5 a) Ordinari
1Per favorire la costruzione di abitazioni a pigione moderata lo Stato può concedere un
sussidio pari al massimo al 13.8% dell’investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni,
così ripartito:
0.6% per i primi 11 anni;
1.2% dal 12° al 15° anno;
0.6% dal 16° al 19° anno.3
1 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
2 Lett. introdotta dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
3 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
2Il sussidio può essere subordinato alla costruzione di un adeguato numero di alloggi per famiglie
numerose, per invalidi e per persone anziane.
Art. 6 b) Supplementari
1Per alloggi occupati da famiglie numerose lo Stato può concedere un sussidio
supplementare pari al massimo al 5% dell’investimento necessario, così ripartito:
0,2% per i primi 11 anni;
0,5% dal 12° al 15° anno;
0,2% dal 16° al 19° anno.4
2Per alloggi occupati da anziani e da invalidi, compreso il personale necessario per la loro
assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al massimo al 19%
dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno.5
Art. 7 ...6
Art. 8 Alloggi per motulesi
1Un sussidio a fondo perso pari ai maggiori costi di costruzione è concesso allo scopo
di favorire la costruzione di alloggi per motulesi. Gli alloggi devono essere conformi alle norme
tecniche del Centro per la razionalizzazione della costruzione (CRB).
2La maggior spesa non è computabile ai fini del calcolo dei sussidi di cui agli art. 5 e 6 e delle
pigioni.
Art. 9 Condizioni soggettive
I sussidi di cui agli art. 5 e 6 possono essere concessi unicamente per alloggi occupati
da persone residenti nel Cantone e il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto
federale.
Soppressione e sospensione
Art. 10 del sussidio
1Il sussidio è soppresso fintanto che un’abitazione rimane vuota o è utilizzata da
persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
2È fatta riserva per il personale necessario per l’assistenza alle persone anziane o invalide di cui
all’art. 6.
3Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato.
CAPITOLO III
Promovimento dell’accesso alla proprietà
Art. 11 Sussidi
1Lo Stato promuove l’accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari con la
concessione di un sussidio pari al massimo al 13.8% dell’investimento necessario, versato su un
periodo di 19 anni, così ripartito:
0.6% per i primi 11 anni;
1.2% dal 12° al 15° anno;
0.6% dal 16° al 19° anno.7
2Il sussidio è accordato per la costruzione o l’acquisto di un’abitazione già esistente.
3L’art. 8 è applicabile per analogia.
4Il sussidio è concesso se il proprietario rinuncia alla rimunerazione del capitale proprio ai fini del
calcolo della riduzione di base prevista dalla legge federale.8
Art. 12 ...9
Art. 13 Condizioni soggettive
L’aiuto è concesso soltanto a cittadini maggiorenni svizzeri o stranieri in possesso del
permesso di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.
4 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
5 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
6 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
7 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
8 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
9 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
Art. 14 Soppressione del sussidio
È applicabile per analogia l’art. 10 cpv. 1.
CAPITOLO IV
Rinnovo di abitazioni
Art. 15 Principio
1Allo scopo di salvaguardare gli spazi abitativi e di migliorare la qualità delle condizioni
di abitazione, lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 18.8% dei costi d’investimento
per il rinnovo di abitazioni costruite, di regola, almeno 20 anni prima della richiesta del sussidio.10
2Il sussidio è versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:
0.8% per i primi 11 anni;
1.7% dal 12° al 15° anno;
0.8% dal 16° al 19° anno.11
3Per il rinnovo di abitazioni locative occupate da anziani e da invalidi, compreso il personale
necessario per la loro assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al 19%
dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno.12
Abitazioni locative
a) Sussidio13
Art. 15a14 1Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto qualora la pigione dopo il rinnovo
risultasse inferiore alla pigione richiesta prima del rinnovo.
2Il sussidio può essere rifiutato qualora la pigione dopo il rinnovo, senza gli aiuti federali e il
sussidio cantonale, risultasse nei limiti di quella in uso nella località o nel quartiere per abitazioni
paragonabili, tenuto conto dell’ubicazione, delle attrezzature, dello stato della cosa locata e
dell’epoca di costruzione.
3Il sussidio può parimenti essere rifiutato o proporzionalmente ridotto qualora il progetto fosse in
palese contrasto con le norme della legge sulla protezione del territorio circa l’uso razionale del
territorio.
4Non sono sussidiabili i rinnovi di costo inferiore a quanto stabilito dal diritto federale.
b) Costi e valori computabili15
Art. 15b16 1I costi d’investimento computabili si compongono della pigione capitalizzata che
precede il rinnovo e dei costi di rinnovo per migliorie di valorizzazione, conformemente al diritto
federale.
2Per gli edifici inutilizzati o adibiti ad altri scopi, per i quali non può essere determinata una vecchia
pigione, il valore viene stabilito conformemente al diritto federale.
3Sono sussidiabili anche i soli provvedimenti intesi a favorire il risparmio energetico.
4Il costo complessivo del rinnovo non può superare quello di nuove abitazioni equiparabili.
Abitazioni in proprietà
a) Sussidio
Art. 15c17 1Dopo il rinnovo, l’onere per il proprietario non può essere inferiore a quello esistente
prima del rinnovo.
2Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto o negato.
b) Costi e valori computabili
Art. 15d18 1I costi d’investimento computabili si compongono dell’importo dell’ipoteca esistente
prima del rinnovo e dei costi del rinnovo per miglioria e di valorizzazione conformemente al diritto
federale.
10 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; precedenti modifiche: BU
1987, 68; BU 1989, 203.
11 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
12 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
13 Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
14 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
15 Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
16 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
17 Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
18 Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
2L’art. 11 cpv. 4 si applica per analogia.
Art. 16 ...19
Beneficiari
Art. 1720 Il sussidio di cui all’art. 15 può essere concesso per il rinnovo di abitazioni occupate da
persone o famiglie residenti nel Cantone ed il cui reddito o sostanza non superano i limiti stabiliti
dal diritto federale.
Trasformazione dell’istanza
Art.17a21 Qualora l’autorità federale consideri un’abitazione da rinnovare come una nuova
costruzione a cagione dello stato dell’immobile e dell’entità dei costi, lo stesso vale per il Cantone.
In tal caso sono concessi gli aiuti di cui al capitolo II o III.
Art. 18 ...22
Soppressione e sospensione del sussidio
Art. 18bis23 1Il sussidio è soppresso fintanto che un’abitazione rimane vuota o è utilizzata da
persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
2È fatta riserva per il personale necessario per l’assistenza alle persone anziane o invalide di cui
all’art. 6.
3Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato.
Art. 19 ...24
CAPITOLO V
Acquisto terreni edificabili
Art. 20 Principio
Lo Stato sostiene con la concessione di sussidi l’acquisto, da parte di Comuni, di terreni
edificabili da destinare alla costruzione di abitazioni.
Art. 21 Condizioni
Il Comune deve fornire indicazioni sulle previsioni pianificatorie e di sviluppo sui bisogni
e sulle caratteristiche delle abitazioni che si intendono realizzare.
Art. 22 Sussidio
Il sussidio può ammontare:
- per i Comuni finanziariamente forti:
al 10% (gruppo I zona superiore)
al 20% (gruppo I zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente medi:
al 30% (gruppo II zona superiore)
al 40% (gruppo II zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente deboli:
al 50%
del costo del terreno.
Art. 23 Utilizzazione dei terreni
1I terreni possono essere utilizzati dal Comune per la costruzione di abitazioni a pigione
moderata secondo gli art. 5 e seguenti della presente legge, oppure concessi a terzi con diritto di
superficie per la realizzazione dello stesso scopo.
2I terreni possono essere venduti, ad un prezzo non superiore agli oneri sopportati dal Comune,
unicamente per favorire l’accesso alla proprietà secondo gli art. 11 e seguenti della presente legge.
19 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
68.
20 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
21 Art. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
22 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
68.
23 Art. introdotto dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
24 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
L’acquirente è tenuto alla retrocessione del terreno, allo stesso prezzo, in caso di mancata
realizzazione dell’abitazione entro due anni dall’acquisto.
3È esclusa la concessione del diritto di superficie o la vendita al proprietario che ha ceduto il
terreno al Comune, nonché ai suoi ascendenti o discendenti in linea retta o al coniuge o al partner
registrato.25
4Il sussidio deve essere restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli previsti
dalla legge o diversi dalla:
a) costruzione di abitazioni a pigione moderata, non sussidiata;
b) promozione di alloggi in proprietà, non sussidiati, per persone di condizioni finanziarie limitate.
CAPITOLO V BIS27
Acquisto di stabili esistenti
Beneficiari dei sussidi
Art. 23a28 I sussidi per l’acquisto di stabili esistenti sono assegnati a enti pubblici ed a imprenditori
ed organizzazioni della costruzione di abitazione di pubblica utilità.
Concessione dei sussidi
Art. 23b29 I sussidi per l’acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e da parte di
imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità sono concessi nella
misura prevista dagli articoli 5 e 6.
CAPITOLO VI
Misure di promovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni
della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità
Art. 24 Genere dell’aiuto
1Lo Stato sostiene l’attività di imprenditori e di organizzazioni della costruzione
d’abitazioni di pubblica utilità mediante la partecipazione al capitale, come pure con mutui e
fideiussioni.
2È considerata di pubblica utilità una società anonima, società in accomandita, società a garanzia
limitata o società cooperativa che svolge durevolmente la parte preponderante della sua attività in
favore del promovimento della costruzione di abitazioni e di accesso alla proprietà, esclusi ogni fine
di lucro, la distribuzione di dividendo superiore al 6% del capitale sociale versato e l’assegnazione
di tantièmes.
3Lo Stato promuove la formazione ed il perfezionamento, lo scambio d’esperienze e il
coordinamento tra gli imprenditori e le organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica
utilità.
Art. 25 Partecipazione al capitale
1Lo Stato può partecipare al capitale di organizzazioni mantello, come pure di
imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
2La partecipazione pubblica non deve di regola superare il 50% del capitale sociale.
Mutui e fideiussioni vincolati
Art. 26 all’immobile
1Lo Stato può accordare agli imprenditori o organizzazioni della costruzione d’abitazioni
di pubblica utilità, congiuntamente alla Confederazione, mutui o fideiussioni fino a concorrenza del
95% dei costi d’investimento delle singole abitazioni, escluso il costo del terreno.
2I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle
ipoteche di secondo grado.
CAPITOLO VII
Piano cantonale
25 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
26 Cpv. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1999, 133.
27 Capitolo introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
28 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
29 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
Art. 27 Scopo e contenuto
1Il piano cantonale ha per scopo di coordinare gli interventi del Cantone nel settore
dell’alloggio sussidiato e dell’accesso alla proprietà e di promuovere un’adeguata attività di
informazione. Questo piano è coordinato con il piano direttore cantonale.
2Esso indica, in particolare, la necessità di nuovi alloggi, di risanamento degli esistenti e
dell’acquisto di aree da parte dei Comuni da destinare alla costruzione di abitazioni.
3Il piano specifica la distribuzione e la priorità degli interventi nelle singole regioni.
4Il piano stabilisce l’ammontare annuo delle spese per l’applicazione della legge.
Art. 28 Elaborazione e approvazione
1Il piano è elaborato ed approvato dal Consiglio di Stato previa consultazione dei
Comuni e delle Regioni.
2I Comuni sono consultati preventivamente dallo Stato prima della decisione di sussidiamento, in
applicazione degli art. 5 e 6.30
Art. 29 Durata e modificazioni
1Il piano ha durata indeterminata.
2Esso deve essere costantemente aggiornato e riesaminato almeno ogni quattro anni.
3Le modificazioni sono introdotte osservando la procedura per l’elaborazione e l’approvazione;
modificazioni secondarie possono essere introdotte dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni
direttamente interessati.
CAPITOLO VIII
Controllo delle pigioni
Art. 30 Principio
Le abitazioni in locazione sussidiate con questa legge sono sottoposte al controllo delle
pigioni in base al diritto federale.
Art. 31 Riduzione della pigione
Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre le
pigioni in misura corrispondente agli aiuti percepiti.
Art. 32 Contratto tipo
Il Consiglio di Stato, sentito l’avviso delle Associazioni cantonali interessate, stabilisce
un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo questa legge.
CAPITOLO IX
Conservazione della destinazione
Art. 33 Principio e distrazione della destinazione
1Le abitazioni sussidiate in base a questa legge non possono essere sottratte alla loro
destinazione per il periodo stabilito dal diritto federale.
2Vi è distrazione della destinazione se un’abitazione viene destinata a scopi diversi dall’abitazione
oppure se viene utilizzata quale residenza secondaria.
Art. 34 Conseguenze
1Qualora vi sia distrazione della destinazione per le abitazioni sussidiate in base al
capitolo II e capitolo III, il versamento del sussidio è sospeso.
2...31
Art. 35 Alienazione
L’alienazione di abitazioni sussidiate con questa legge è ammissibile alle condizioni
stabilite dal diritto federale applicato in via analogetica.
Art. 36 Conversione
La conversione di abitazioni è regolata dalle disposizioni del diritto federale.
30 Cpv. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
31 Cpv. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
CAPITOLO X
Competenze e procedura
Art. 37 Autorità competente
Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione della legge, designa il Dipartimento
competente, elabora il regolamento e decide sulle domande di sussidio.
Commissione consultiva
Art. 37a32 1Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva.
2La Commissione è in particolare chiamata a dare il suo avviso sul coordinamento degli interventi
dal Cantone nel settore dell’alloggio sussidiato.
3Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate dal regolamento di
applicazione.
Art. 38 Regolamento
In particolare il regolamento definisce:
a) le esigenze minime costruttive;
b) i limiti di costo delle costruzioni;
c) le condizioni personali e finanziarie dei beneficiari;
d) le condizioni particolari che devono essere adempiute dai Comuni oltre a quelle previste
dall’art. 21;
e) le procedure per le domande di sussidio;
f) i criteri applicabili per l’acquisto di abitazioni già esistenti;
g) le modalità di controllo del rispetto delle condizioni di sussidiamento;
h) il tasso di occupazione degli alloggi in locazione;
i) le abitazioni destinate alle famiglie numerose, agli anziani e agli invalidi;
l) ...33
Art. 39 Condizioni particolari
1I sussidi sono concessi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di
sussidio.
2L’inizio anticipato è permesso previa autorizzazione del Dipartimento.
3L’acquisto di un alloggio in proprietà per piani o di una casa unifamiliare già esistente o in
costruzione prima che sia emanata la decisione di sussidiamento, dev’essere preventivamente
autorizzato dal Dipartimento.
4Il sussidio previsto al capitolo III è pure concesso per i casi di rigore stabiliti dall’autorità federale
dall’entrata in vigore della legge.34
5L’acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e di imprenditori ed organizzazioni della
costruzione di abitazioni di pubblica utilità, prima che sia emanata la decisione di sussidiamento,
dev’essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento.35
Art. 40 Ricorsi
1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.36
3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.37
Art. 41 Cumulo con altri sussidi cantonali
1I sussidi concessi in base alla presente legge non sono cumulativi con altri sussidi
cantonali, fatta eccezione per quelli concessi secondo il decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali.
2Nel caso di accesso alla proprietà tramite l’acquisto e il contemporaneo rinnovo di un’abitazione il
sussidio è concesso unicamente in base al capitolo III.
Competenze comunali
32 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
33 Lett. abrogata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 31.3.1998 - BU 1998, 84.
34 Cpv. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
35 Cpv. introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
36 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
37 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. 41a38 1I Comuni possono utilizzare dei crediti-quadro per l’acquisto di immobili nell’ambito di
una politica volta al mantenimento di un’offerta adeguata di alloggi a pigione moderata.
2La possibilità di utilizzare lo strumento del credito-quadro deve essere contenuta nel regolamento
comunale che deve inoltre precisare:
a) l’ammontare globale massimo del credito-quadro;
b) l’autorità competente per la suddivisione in singoli crediti d’opera;
c) il termine massimo di perenzione del credito-quadro.
CAPITOLO XI
Norme finali e abrogative
Art. 42 Obbligo di informare
Chi chiede un aiuto previsto nella presente legge deve fornire qualsiasi informazione e,
su domanda, consentire l’esame dei libri, conteggi ed altri documenti.
Art. 43 Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi
1Il Consiglio di Stato può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi
quando:
a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni di questa legge o non fornisce le informazioni
richieste;
b) il sussidio è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
c) il sussidio è stato ottenuto con informazioni inveritiere.
2È riservata l’azione penale.
Rifiuto per inadempimento di
obblighi fiscali e sociali
a) richiedenti
Art. 43a39 40 1Il Consiglio di Stato rifiuta il sussidio se il richiedente, al momento del deposito
della domanda, non ha assolto i seguenti obblighi:
a) pagamento delle imposte cantonali a dipendenza di tassazioni cresciute in giudicato;
b) pagamento, se esercita attività in proprio, dei contributi AVS/AI/IPG e LPP, rispettivamente
riversamento delle trattenute d’imposta alla fonte dei dipendenti.
b) prestatori d’opera
2Il sussidio per la costruzione di abitazioni è pure rifiutato se, al momento dell’aggiudicazione dei
lavori, il richiedente fa capo ad un’impresa iscritta all’albo, conformemente alla legge sull’esercizio
della professione d’impresario costruttore, che non ha adempiuto agli obblighi fiscali e sociali
previsti dal capoverso 1.
c) verifica
3Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali dev’essere comprovato dal richiedente, per sé e
per il prestatore d’opera, attraverso la produzione di un attestato, secondo le modalità fissate dal
Dipartimento.
Art. 44 Cumulo con gli aiuti federali
1La concessione degli aiuti cantonali in base agli articoli 5, 6, 11 e 15 della presente
legge è vincolata all’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale.
2Il sussidio di cui agli articoli 5 e 6 è pure concesso qualora un terzo si sostituisce alla
Confederazione per le anticipazioni rimborsabili e si sottomette al piano delle pigioni ed alle
condizioni generali, secondo il diritto federale. Le riduzioni suppletive non concesse dalla
Confederazione sono assunte dal Cantone.
3La concessione del sussidio di cui all’art. 15, per le abitazioni locative, non è vincolata
all’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale nel caso di esaurimento del
contingente federale. Il richiedente si sottomette al piano delle pigioni ed alle condizioni generali,
secondo il diritto federale.
Norme transitorie
38 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
39 Art. introdotto dalla L 21.12.1994; in vigore dal 3.2.1995 - BU 1995, 54.
40 Norma transitoria: v. BU 1995, 54; testo completo, nota a fine legge.
41 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU
1987, 68.
Art. 45
1Con l’entrata in vigore di questa legge non sono più concessi sussidi in base al decreto
legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978.
2Rimangono riservati i sussidi già promessi.
3Il sussidio di cui agli art. 5 e 6 è concesso per le abitazioni a pigione moderata già beneficianti
delle riduzioni suppletive del diritto federale all’entrata in vigore della legge, qualora il permesso di
abitabilità sia concesso dopo l’entrata in vigore della presente legge.42
Art. 45a43 La partecipazione dei Comuni per le abitazioni sussidiate dall’entrata in vigore della
legge in base ai capitoli II e III, è assunta dal Cantone con l’entrata in vigore della presente
modificazione.
Art. 45b44 1Per le abitazioni sussidiate in base al capitolo IV della legge fino al momento
dell’entrata in vigore della presente modificazione non è applicabile l’art. 18 bis.
2Sono per contro applicabili:
a) nel caso in cui un’abitazione rinnovata è utilizzata da persone che non soddisfano le condizioni
personali o finanziarie o rimane vuota, il proprietario è tenuto a pagare un interesse
sull’importo del sussidio percepito al tasso dell’ipoteca di I. grado, per il periodo
corrispondente;
b) al proprietario dell’abitazione rinnovata da esso stesso utilizzata è data la possibilità di:
- pagare gli interessi di cui alla lett. a;
- o rimborsare il sussidio pro-rata;
c) qualora vi sia distrazione dalla destinazione è chiesto il rimborso pro-rata del sussidio.
Art. 45c45 1Per le abitazioni locative che hanno beneficiato del sussidio decennale dell’1,2%
all’anno in base all’art. 5 prima della modifica del 6 febbraio 1993, è concesso un sussidio
complementare del 3,2% dell’investimento necessario, così ripartito:
a) 0,8% dall’11° al 13° anno;
b) 0,4% dal 14° al 15° anno.
2Per gli alloggi occupati da anziani e invalidi che hanno beneficiato del sussidio decennale
dell’1,7% all’anno in base all’art. 6 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un
sussidio complementare del 4,8% dell’investimento necessario, così ripartito:
a) 1,2% dall’11° al 13° anno;
b) 0,6% dal 14° al 15° anno.
Art. 45d46 Per le abitazioni locative rinnovate che hanno beneficiato del sussidio decennale in
base all’art. 15 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare
del 3,2% dei costi d’investimento, così ripartito:
a) 0,8% dall’11° al 13° anno;
b) 0,4% dal 14° al 15° anno.
Art. 46 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.47
N.B. Norma transitoria
- BU 1995, 54 (21 dicembre 1994)
L’art. 43a si applica a tutte le domande pendenti per le quali non è ancora stata emessa la
promessa di sussidi a partire dal 3.2.1995.
Pubblicato nel BU 1985, 447.
42 Cpv. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
43 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
44 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
45 Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
46 Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
47 Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 447.