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16 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge si prefigge di:
a) garantire sul territorio uno sviluppo controllato ed ordinato degli impianti a fune metallica;
b) contribuire alla sicurezza della navigazione aerea;
c) evitare che la presenza degli impianti a fune metallica ostacoli in modo determinante la gestione
del bosco di protezione.
Art. 2 Campo di applicazione
1La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e lo smantellamento degli
impianti a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci, che non soggiacciono
all’obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato
concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15
ottobre 1951.
2Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di
una stazione di partenza e di una d’arrivo.
Art. 3 Banca dati degli impianti
1Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai
sensi della legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell’ordinanza
sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), le esamina dal profilo formale e le
trasmette alla competente autorità federale.
2Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non
costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA. La stessa è
accessibile al pubblico.
Art. 4 Costruzione
1La costruzione di un impianto a fune metallica è retta dalla legge edilizia del 13 marzo
1991.
2L’inizio dei lavori di costruzione è in ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di
esercizio.
Art. 5 Esercizio
1L’esercizio di un impianto a fune metallica soggiace al rilascio di un’autorizzazione del
Consiglio di Stato.
2L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata al proprietario dell’impianto se sono adempiute le seguenti
condizioni cumulative:
a) l’impianto che costituisce un ostacolo aereo ai sensi della legislazione federale sulla
navigazione aerea beneficia dell’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione;
b) l’impianto è necessario e non intralcia in modo determinante la gestione del bosco di
protezione;
c) il proprietario ha fornito i dati tecnici dell’impianto, in particolare le coordinate e l’altezza o la
distanza massima dal suolo misurata verticalmente ed un’autocertificazione tecnica dello
stesso;
d) il proprietario ha stipulato una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della
responsabilità civile per il periodo di validità dell’autorizzazione d’esercizio e ha prodotto
adeguate garanzie per la copertura dei costi di rimozione dell’impianto;
e) il proprietario ha prodotto copia dei contratti di servitù conclusi con i proprietari dei fondi
sorvolati e dei fondi sui quali si trovano la stazione di partenza e la stazione di arrivo
dell’impianto.
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3L’autorizzazione viene concessa per una durata massima di cinque anni e può essere soggetta a
oneri e/o condizioni.
Art. 6 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio
L’autorizzazione d’esercizio dell’impianto viene rinnovata alle condizioni poste per il suo
rilascio.
Art. 7 Responsabilità
1Il proprietario dell’impianto è responsabile della costante e buona manutenzione
dell’impianto.
2È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone
o a cose dovuti alla presenza o all’esercizio di un impianto a fune metallica.
Art. 8 Rimozione
1Se l’impianto è in disuso o non è più a beneficio di un’autorizzazione, il Consiglio di
Stato ordina al proprietario la rimozione e il ripristino del fondo.
2I costi di rimozione sono a carico del proprietario dell’impianto.
3Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente l’avvenuta rimozione.
4Gli impianti a fune metallica in disuso e senza proprietario conosciuto, se costituiscono un ostacolo
alla navigazione aerea oppure intralciano la gestione del bosco di protezione, vengono smantellati
dal Consiglio di Stato previa pubblicazione di una diffida sul Foglio ufficiale cantonale. Resta
riservata la facoltà del Consiglio di Stato di recuperare le spese di rimozione presso i proprietari dei
fondi toccati.
Art. 9 Organizzazione e procedura
Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l’autorità incaricata dell’esecuzione
della presente legge e le procedure di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione.
Art. 10 Tasse
1Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario dell’impianto è
tenuto a pagare una tassa.
2Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l’importo della tassa, in particolare in funzione
della lunghezza dell’impianto e della sua altezza massima sul terreno (AGL), ritenuto un massimo
di 5'000 franchi.
3Le teleferiche forestali per l’esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di tasse.
Art. 11 Contravvenzioni
1Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e segnatamente:
a) mette in esercizio un impianto a fune metallica senza essere provvisto dell’autorizzazione
necessaria;
b) mantiene in esercizio un impianto a fune metallica nonostante non gli sia stata rinnovata
l’autorizzazione necessaria;
c) fornisce all’autorità indicazioni inesatte o false sulla base delle quali l’autorità rilascia
l’autorizzazione necessaria;
d) utilizza l’impianto per altri scopi che per il trasporto di materiale;
è punito con la multa sino a 20'000 franchi.
2Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20
aprile 2010.1
Art. 12 Ricorsi
1Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 13 Vigilanza
1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della presente legge.
2I Comuni e i proprietari dei fondi toccati o sorvolati collaborano con il Consiglio di Stato, segnalando
la presenza di impianti non autorizzati e fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.
1 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
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Art. 14 Disposizione transitoria
1Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge mantengono
la propria validità sino alla loro scadenza.
2Il rinnovo delle autorizzazioni di cui al capoverso precedente è subordinato all’adempimento dei
criteri di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, c, d, e.
Art. 15 Norma abrogativa
La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.3
Pubblicato nel BU 2010, 57.
3 Entrata in vigore: 1° marzo 2010 - BU 2010, 57.