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2.8.2 Regolamento d'uso della strada forestale "pista di fondo" sul territorio di Certara del 20 dicembre 2011

Lugano · 16176733 · communal act

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 11 y
  3. Art. 12
  4. Art. 14
  5. Art. 15 presentato in forma scritta e debitamente motivato

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5 provisions

Art. 1

Disposizioni particolari Il Municipio di Certara può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure la sosta dei veicoli sui piazzali. 2 Le limitazioni o la sospensione della circolazione sulla strada forestale, a dipendenza di esigenze di manutenzione o casi di forza maggiore, non danno diritto all'utente di pretendere delle indennità di sorta e il Comune di Certara non assume responsabilità al riguardo. 3 I Vili che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale. 4 11 tonnellaggio massimo consentito è di 9 t. 5 I caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Certara. 6 Prla strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale. - - - P. 4 di 4 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.2 www.lugano.ch

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Art. 11 y

Divieti Agli utenti della strada forestale è vietato: permetterne l'uso a terzi non autorizzati; il parcheggio sulla carreggiata di marcia; l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato. Lo spargimento di ghiaia, sale, lo sgombero della neve ed il transito con catene sono in principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio di Certara o in caso di assoluta necessità.

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Art. 12

Vigilanza Il Municipio di Certara vigila sull'osservanza del presente Regolamento. 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Certara relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali. A r t . C o n t r a v v e n z i o n i Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio di Certara conformemente all'art. 145 LOC. 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

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Art. 14

Rimedi di diritto Contro le decisioni del Municipio di Certara è data facoltà di reclamo al Municipio di Certara entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere

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Art. 15 presentato in forma scritta e debitamente motivato

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato. Adottato dall'Assemblea comunale nella seduta del 20 dicembre 2011. Approvato dal Consiglio di Stato in data 3 aprile 2012 con ris. n. 1870.

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