39 provisions
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1Il presente regolamento definisce:
a) le condizioni quadro per l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle
energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo;
b) l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e relativi equipaggiamenti;
c) la progettazione e gestione degli impianti volte a un uso parsimonioso e razionale dell’energia
e delle fonti rinnovabili.
2Esso si applica:
a) in caso di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione o cambiamento di
destinazione di edifici o parti di essi destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati
o umidificati;
b) al montaggio, sostituzione, trasformazione e modifica di impianti, tra cui quelli destinati alla
produzione e alla distribuzione di calore, di freddo, di acqua calda, di aria, e all’illuminazione
degli edifici;
c) ai grandi consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di
energia elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato.
Art. 2 Autorità competenti
1Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento):
a) emana le direttive per l’utilizzazione dell’energia, in particolare per regolare i riscaldamenti
all’aperto (articolo 25);
b) verifica il rispetto dell'articolo 10f della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len)
e stipula accordi con i grandi consumatori di energia (articolo 33);
c) può delegare compiti di controllo, verifica e sorveglianza a specialisti, ad associazioni o a enti
privati;
d) coordina i rapporti con le autorità federali e degli altri cantoni.
2La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (di seguito SPAAS) prende le decisioni
attribuitole dal presente regolamento e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre
autorità.
3L’Ufficio del clima e della decarbonizzazione (di seguito UCD):1
a) fornisce informazioni e consulenza a enti pubblici e privati nel campo del risparmio energetico
e dello sfruttamento delle energie rinnovabili;
b) esegue direttamente, oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche dopo
la messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati o risanati, con facoltà di richiedere al loro
titolare la presentazione di rapporti, bilanci energetici ed ecologici o perizie atti ad attestarne la
conformità con le autorizzazioni ottenute o con le norme concretamente applicabili;
c) sorveglia la corretta osservanza delle norme applicabili in materia di risparmio energetico.
4I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le
installazioni nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia ed
energetica. Essi adottano le decisioni loro attribuite dal presente regolamento.
Obbligo di allacciamento a una rete di teleriscaldamento
1 Frase modificata dal R 29.1.2025; in vigore dal 31.1.2025 - BU 2025, 21.
Art. 3
1Il Municipio può imporre l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento (articolo 5f Len)
ai nuovi edifici e agli edifici soggetti a sostituzione del generatore di calore, se la rete di
teleriscaldamento è alimentata per almeno il 75% di energia da fonti rinnovabili o da calore residuo.
2L’uso di cogeneratori a gas per alimentare le reti di teleriscaldamento ai sensi del capoverso 1 è
ammesso se è impiegato gas rinnovabile prodotto in loco o la cui origine rinnovabile è certificata.
Art. 4 Definizioni
1Per quanto non diversamente specificato nel presente regolamento, valgono le
definizioni formulate nella norma SIA 380/1:2016 «Fabbisogno termico per il riscaldamento».
2Fanno in ogni caso stato le seguenti definizioni:
a) costruzioni: edifici o impianti;
b) edifici: costruzioni inserite nel terreno che presentano una copertura fissa e, di regola, ulteriori
chiusure per la protezione di persone, animali o beni; vi sono equiparati oggetti mobili, utilizzati
nel medesimo luogo per un periodo non irrilevante o per periodi ricorrenti;
c) impianti: interventi e utilizzazioni che modificano il terreno o l’ambiente circostante;
d) equipaggiamenti / impianti tecnici: impianti, apparecchiature e installazioni rilevanti dal profilo
energetico in relazione con una costruzione;
e) impianti di riscaldamento: impianti fissi o mobili per la produzione di calore utilizzati in modo
ricorrente nel medesimo luogo e per lo stesso scopo;
f) cambiamento di destinazione: cambiamento dell’utilizzazione di un edificio o parti di esso con
conseguente variazione della temperatura ambiente in base alle condizioni d’uso standard;
g) trasformazione: ogni intervento che travalica i semplici lavori di manutenzione (rinfreschi,
riparazioni);
h) rete di teleriscaldamento: rete gestita da un ente pubblico o da un’azienda distributrice di
energia con lo scopo di vendere energia a terzi;
i) gas rinnovabili: biogas e altri gas di sintesi prodotti con energia rinnovabile;
j) edifici pubblici, parastatali o sussidiati: edifici amministrativi, scolastici, ospedali, impianti
sportivi e piscine coperte di proprietà della Confederazione, del Cantone, dei Comuni o di enti
di diritto pubblico con compiti e servizi di pubblica utilità oppure al beneficio di sussidi pubblici
in misura di almeno il 50% per le opere di costruzione o risanamento.
Art. 5 Stato della tecnica
1I provvedimenti previsti dal presente regolamento devono essere concepiti ed eseguiti
conformemente allo stato della tecnica.
2Se la Len o il presente regolamento non dispongono altrimenti, per la definizione di «stato della
tecnica» l’autorità si orienta alle prescrizioni e ai metodi di calcolo delle vigenti norme e
raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali
dell’energia (di seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (di seguito
EnFK).
Art. 6 Deroghe generali
1La SPAAS può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento:
a) in presenza di condizioni straordinarie che rendono eccessivamente difficoltoso e
sproporzionato il rispetto delle disposizioni applicabili;
b) quando ciò sia richiesto dalla salvaguardia di altri interessi pubblici, in particolare riguardo alla
protezione di beni culturali.
2Le deroghe possono essere sottoposte al rispetto di condizioni particolari, oneri e compensazioni.
Capitolo secondo
Esigenze in materia di protezione termica degli edifici
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica invernale
Art. 7 a) in generale
Per la verifica dell’isolamento termico invernale si applicano le due procedure di verifica,
secondo le esigenze puntuali o globali, definite nella norma SIA 380/1:2016 «Fabbisogno termico
per il riscaldamento» con le precisazioni indicate nell’allegato 1.
Art. 8 b) locali frigoriferi o di congelazione
1Nei locali frigoriferi o di congelazione con temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore
degli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale non deve superare i 5 W/m2 per
zona di temperatura. Il calcolo viene eseguito in base alla temperatura prefissata per il locale
frigorifero e sulle temperature qui elencate:
a) verso locali riscaldati: la temperatura di riscaldamento designata
b) verso il clima esterno: 20°C
c) verso il suolo o locali non riscaldati: 10°C
2Le esigenze dei locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m3 di volume utile sono
considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale
a 0,15 W/m2K.
Art. 9 c) serre e strutture pressostatiche riscaldate
1Le serre artigianali e agricole, nelle quali la riproduzione, la produzione e la
commercializzazione di piante impongono delle condizioni di riscaldamento, devono essere
conformi alla raccomandazione «Serre riscaldate» della EnFK.
2Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella
raccomandazione «Strutture pressostatiche riscaldate» della EnFK.
Art. 10 Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica estiva
1Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate in base allo stato
della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale e delle seguenti
precisazioni:
a) per i locali raffreddati e per quelli dove è auspicato un raffreddamento, le esigenze vanno
rispettate in relazione al fattore di trasmissione di energia globale g degli elementi costruttivi
trasparenti, al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al
vento delle protezioni solari;
b) per gli altri locali vanno rispettate le esigenze relative al fattore di trasmissione di energia
globale g della protezione solare;
c) in caso di installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale,
la SPAAS può esigere verifiche supplementari e provvedimenti di protezione.
Art. 11 Deroghe
1Possono essere concesse deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento
termico invernale (articolo 7) per:
a) edifici riscaldati in modo attivo con temperatura inferiore a 10°C, escluse le celle frigorifere o di
congelazione;
b) celle frigorifere raffreddate con temperatura superiore a 8°C;
c) costruzioni provvisorie soggette a demolizione o smantellamento entro tre anni dalla loro
realizzazione.
2Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’articolo
10:
a) le costruzioni provvisorie soggette a demolizione o smantellamento entro tre anni dalla loro
realizzazione;
b) i progetti che non comportano un maggior fabbisogno energetico.
Esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati
Art. 12
1Gli edifici nuovi, gli ampliamenti e le trasformazioni di edifici esistenti di proprietà
pubblica, parastatale o sussidiati devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE. Per gli
edifici esistenti, l’autorità può concedere delle deroghe se il raggiungimento dello standard
MINERGIE risulta sproporzionato dal punto di vista economico o non giustificato in considerazione
della salvaguardia di altri interessi pubblici.2
2Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i
valori previsti per gli edifici nuovi (allegato 1 tabella 1a).
Capitolo terzo
Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Art. 13 Esigenze per gli edifici nuovi
1La costruzione di nuovi edifici, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili a delle
costruzioni a nuovo di edifici esistenti sono realizzati in modo che il fabbisogno annuo ponderato di
energia, calcolato in base all’allegato 2, non superi i limiti stabiliti dall’allegato 3.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
2Per gli edifici abitativi, le esigenze di cui al capoverso 1 sono soddisfatte se (condizioni alternative):
a) viene rispettata una delle combinazioni di soluzioni standard per l’involucro dell’edificio e la
produzione di calore di cui all’allegato 4;
b) sono messi in atto i provvedimenti definiti in base allo strumento di verifica energetica per edifici
semplici ENteb edito dalla EnFK.
3Per determinate categorie di edificio valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
a) per ristoranti e impianti sportivi le esigenze non tengono conto del fabbisogno energetico per
produrre l’acqua calda sanitaria;
b) per le piscine coperte l’utilizzo del calore residuo da aria espulsa e da acqua di vasche e docce
dev’essere ottimizzato al meglio;
c) per tutte le categorie menzionate nelle lettere a e b, almeno il 20% dell’energia per la
produzione di acqua calda sanitaria deve essere coperta da energie rinnovabili.
4Le esigenze devono essere soddisfatte applicando provvedimenti in loco.
5Sono esentati dalle esigenze di cui al capoverso 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la
parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m2, oppure essa rappresenta
meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i
1000 m2.
6Per i locali con altezze maggiori di 3 metri è possibile eseguire una correzione applicando
un’altezza di riferimento di 3 metri. Sono esclusi da questa possibilità gli edifici abitativi.
Art. 14 Produzione autonoma di energia elettrica negli edifici nuovi
1Gli edifici nuovi, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili a delle costruzioni a
nuovo di edifici esistenti devono produrre una parte di energia elettrica tramite l'impiego di fonti
rinnovabili. L’impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W
per m2 di nuova superficie di riferimento energetico, sebbene non sia mai richiesta una potenza di
30 kW o superiore.
2Se la realizzazione o l’esercizio di un impianto per la produzione autonoma di elettricità risulta
difficoltoso e sproporzionato, l’esigenza di cui al capoverso 1 è compensata con una riduzione di 5
kWh/m2 del fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua
calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione EHWLK. In caso di copertura parziale della potenza
richiesta, la riduzione viene diminuita proporzionalmente.
3Sono esentati dall’esigenza di cui al capoverso 1 gli edifici:
a) esistenti ed ampliati, quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore
a 50 m2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte
esistente, ma senza superare i 1000 m2;
b) situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri
da proteggere d’importanza nazionale (ISOS);
c) protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei
relativi perimetri di rispetto.
Esigenze accresciute per le energie rinnovabili negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati
Art. 15
1L’installazione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria in edifici di nuova costruzione non è ammessa. È fatta eccezione
per l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento.
2Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda sanitaria deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia
rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento
presente prima della sostituzione dell’impianto, come pure il 50% del fabbisogno di energia per la
produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per
coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è possibile tenere conto di riduzioni del
fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3L’esigenza di cui al capoverso 2 può essere soddisfatta nel caso di:
a) allacciamento a una rete di teleriscaldamento, o
b) installazione di un cogeneratore a gas, dimostrando che l’intero volume del gas impiegato è di
origine rinnovabile.
Capitolo quarto
Esigenze per gli impianti
Art. 16 Generatori di calore di grande potenza alimentati con energia fossile
1Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la
produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione.
2L’UCD può esigere la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica.3
Art. 17 Generatori di calore con sfruttamento della condensazione
1I nuovi impianti a combustione alimentati da olioEL o gas e quelli sostituiti devono
sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione sono definiti «a
condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di
condensazione. La temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del
termovettore.
2Deroghe possono essere ammesse per i seguenti impianti:
a) ad aria calda;
b) con temperatura di mandata superiore ai 110° C;
c) definiti speciali ai sensi delle direttive per i controlli della combustione (DirCC) emanate dalla
SPAAS.
Art. 18 Scaldacqua e accumulatori di calore
1Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore a 60°C. Fanno
eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati
su una temperatura superiore.
2In deroga all'articolo 10e capoverso 2 Len, la posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se
(condizioni alternative):
a) durante il periodo di riscaldamento l’acqua calda è riscaldata o preriscaldata dal generatore di
calore utilizzato per il riscaldamento;
b) l’acqua calda è prodotta per la maggior parte con dell’energia rinnovabile o con del calore
residuo altrimenti non sfruttabile;
c) il loro impiego è ritenuto necessario per motivi igienici.
Art. 19 Distribuzione e resa del calore
1Nei sistemi di distribuzione e resa del calore per il riscaldamento nuovi o sostituiti,
quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna
determinante), la temperatura di mandata non deve superare i 50°C e nelle serpentine a pavimento
i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di
riscaldamento per le serre o costruzioni simili, qualora vi sia l’effettiva necessità di una temperatura
di mandata più elevata.
2I seguenti impianti (nuovi o sostituiti), devono essere completamente isolati contro le perdite
termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 5:
a) condotte per la distribuzione del calore nei locali non riscaldati e all’esterno;
b) elementi del sistema di distribuzione dell’acqua calda mantenuti in temperatura sia nei locali
che all’esterno.
3Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati come ad esempio
all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri o in caso di temperature di mandata che non
superano i 30°C.
4Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 6.
5Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere
adattate alle esigenze indicate nell’allegato 5, nella misura in cui lo spazio disponibile lo permetta.
6Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura
ambiente in modo indipendente ed automatica. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un
riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a 30°C. In tal caso è
necessario installare, in un locale di riferimento, almeno un dispositivo di regolazione per unità
abitativa o di utilizzo.
Art. 20 Impianti di ventilazione
1Gli impianti di ventilazione a doppio flusso, ossia con espulsione e immissione d'aria,
devono essere dotati di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo
stato della tecnica, se non prescritto altrimenti dall'ordinanza sull'efficienza energetica del 1°
novembre 2017 (OEEne).
3 Cpv. modificato dal R 29.1.2025; in vigore dal 31.1.2025 - BU 2025, 21.
2Gli impianti meccanici semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere
equipaggiati di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero
o di riutilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m3/h e il tempo di
esercizio supera le 500 h/anno. Gli impianti semplici di estrazione dell’aria situati nello stesso edificio
sono da considerare come un unico impianto.
3La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi
mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità:
fino a 1 000 m3/h 3 m/s
fino a 2 000 m3/h 4 m/s
fino a 4 000 m3/h 5 m/s
fino a 10 000 m3/h 6 m/s
più di 10 000 m3/h 7 m/s
4Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se (condizioni alternative):
a) si riesce a dimostrare che non vi è un consumo energetico maggiore;
b) l’impianto funziona meno di 1000 ore all’anno;
c) le velocità sono inevitabili a causa delle condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati.
5Gli impianti di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente
diverse devono essere concepite per un esercizio differenziato.
Art. 21 Isolamento termico degli impianti di ventilazione
1I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione
devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo
la cifra 5.9 della norma SIA 382/1:2014 «Impianti di ventilazione e climatizzazione - Basi generali e
requisiti».
2Lo spessore delle isolazioni indicate al capoverso 1 può essere ridotto se giustificato e se i rispettivi
organi di regolazione sono situati entro i confini delle parti isolate.
Art. 22 Impianti di raffreddamento, umidificazione e deumidificazione
1La progettazione, la posa, la sostituzione e l'esercizio di impianti per il raffreddamento,
l’umidificazione o la deumidificazione devono essere conformi allo stato della tecnica.
2Gli impianti di raffrescamento devono essere conformi ai requisiti energetici previsti dalla norma
SIA 382/1:2014.
Art. 23 Riscaldamento a resistenza elettrica
1Non sono ammesse:
a) l’installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici;
b) la sostituzione di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica esistente, che distribuisce il
calore tramite un circuito idraulico, con un nuovo sistema a resistenza elettrica;
c) l’installazione di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di riscaldamento
d’appoggio; è considerato quale riscaldamento d’appoggio ogni installazione che completa un
impianto di riscaldamento principale che non è in grado di coprire totalmente il fabbisogno di
potenza;
d) l’installazione di riscaldamenti di soccorso a resistenza elettrica, fatto salvo di quelli di cui al
capoverso 2;
e) l’installazione di resistenze elettriche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda in
impianti e installazioni fisse esistenti.
2In deroga all’articolo 10e capoverso 1 Len, i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore
possono essere impiegati quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di
dimensionamento. Per caldaie a legna a carica manuale, riscaldamenti di soccorso sono ammessi
se la loro potenza copre al massimo il 50% del fabbisogno di potenza.
Art. 24 Valori limite del fabbisogno di elettricità per l’illuminazione
1Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano
una superficie di riferimento energetico (AE) superiore a 1000 m2 occorre rispettare i valori limite per
il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la norma SIA 387/4:2017 «Elettricità negli edifici –
Illuminazione: calcolo e requisiti». Questa esigenza non si applica agli edifici o alle parti di edifici
adibite ad abitazione.
2Le esigenze di cui al capoverso 1 sono considerate soddisfatte se, tramite lo strumento di verifica
per l’illuminazione dell’EnFK, si dimostra che l’esigenza riguardante la potenza specifica per
l’illuminazione pL rispetta il valore limite conformemente alla tabella 13 della norma SIA 387/4.
Art. 25 Riscaldamenti all’aperto
1Sono sistemi di riscaldamento all’aperto ai sensi dell’articolo 10c Len quelli destinati al
riscaldamento di parti esterne agli edifici quali terrazze, rampe, canali, panchine e simili.
2La SPAAS può concedere deroghe all’articolo 10c Len per la posa, la sostituzione o la modifica di
un riscaldamento all’aperto se è cumulativamente dimostrato che:
a) la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici
lo esigono;
b) misure costruttive (per es. protezione tramite copertura) o di esercizio (per es. sgombero della
neve) sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati;
c) il sistema di riscaldamento all’aperto è equipaggiato di una regolazione termica e igrometrica.
3Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento
temporanei all’aperto.
Art. 26 Piscine riscaldate all’aria aperta
1Sono considerate piscine, ai sensi dell’articolo 10d Len, quelle i cui bacini superano la
capacità di 8 m3.
2È possibile riscaldare una piscina con una pompa di calore a condizione che sia presente una
copertura contro le perdite termiche.
Art. 27 Residenze secondarie
1Le singole unità abitative di nuove residenze secondarie con sistema di riscaldamento
automatico, devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono,
SMS o internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze secondarie plurifamiliari esistenti, con un
sistema di riscaldamento automatico, nel caso di sostituzione dell'impianto di distribuzione del calore
e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.
Art. 28 Sfruttamento del calore residuo
1Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da
processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni
d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
2L’UCD può richiedere delle verifiche sul potenziale di calore residuo a disposizione e delle
valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.4
Art. 29 Sostituzione di un generatore di calore
1Edifici abitativi soggetti a sostituzione del generatore di calore o di sue componenti
rilevanti (per es. bruciatore) devono garantire che il 10% del fabbisogno di energia termica sia
coperto da energie rinnovabili.
2L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata soddisfatta se (condizioni alternative):
a) l'edificio o il progetto di risanamento è conforme a una delle soluzioni standard (SS) di cui
all’allegato 7;
b) viene installato un nuovo generatore allacciato alla rete di distribuzione del gas naturale ed è
attestato che almeno il 20% del volume di gas acquistato presso l’azienda fornitrice di energia
è di origine rinnovabile certificata;
c) l’edificio dispone di una certificazione MINERGIE;
d) l’edificio raggiunge la classe D del CECE per l’efficienza energetica globale;
e) l'edificio è stato realizzato o l’involucro termico completamente risanato in conformità al
presente regolamento o al regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008
(RUEn).5
3In caso di edifici con destinazione d’uso mista, le esigenze sono da applicare alla parte abitativa.
Sono esentati quelli dove la superficie di riferimento energetica (AE) della parte abitativa non è
preponderante e non supera 150 m2.
4La SPAAS può concedere deroghe se, per motivi eccezionali, nessuna delle soluzioni elencate al
capoverso 2 sono applicabili.
Capitolo quinto
Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria
4 Cpv. modificato dal R 29.1.2025; in vigore dal 31.1.2025 - BU 2025, 21.
5 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
Art. 30 Equipaggiamento obbligatorio
1I nuovi edifici e i gruppi d’edifici con una produzione di calore centralizzata devono
essere equipaggiati con apparecchi per il conteggio delle spese per la produzione di calore del
riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria:
a) per ogni singola unità d'uso, e
b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.
2Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore
e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m2K.
3Gli edifici esistenti con produzione del calore centralizzata, in caso di risanamento completo
dell'impianto di riscaldamento o dell’acqua calda sanitaria, devono essere equipaggiati con
apparecchi per la determinazione individuale del consumo. Il risanamento completo dell'impianto è
da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione.
4Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiati
con apparecchi per la determinazione del consumo per ogni edificio quando più del 75%
dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.
Art. 31 Conteggio delle spese
Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con
apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla
base del consumo misurato di ogni unità d’uso.
Capitolo sesto
Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica
Art. 32 Condizioni per la costruzione degli impianti
1La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del
calore è ammessa solo per impianti di emergenza il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore
all’anno.
2La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica sono ammessi alle seguenti
condizioni:
a) impianti alimentati con combustibili fossili: se il calore residuo viene completamente utilizzato
in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono
essere allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi dell’allacciamento o del recupero di
calore sono sproporzionati;
b) impianti alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili: se una grande parte
del calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno
eccezione gli impianti che utilizzano solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli
e non sono collegati a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o se i costi di questo
allacciamento risultano sproporzionati;
c) impianti alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi: se la maggior parte del calore
residuo viene utilizzato conformemente allo stato della tecnica.
Capitolo settimo
Grandi consumatori di energia
Art. 33 Esigenze per i grandi consumatori di energia
1Le esigenze dell’articolo 10f Len non si applicano ai grandi consumatori che si
impegnano a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei
consumi di energia.
2In caso di comprovata necessità o impossibilità a rispettare le esigenze tecniche dell’articolo 10f
Len, il Dipartimento può esentare i grandi consumatori dal rispetto di tali esigenze a condizione che
si impegnano a raggiungere degli obiettivi di consumo ragionevoli, stabiliti con il Dipartimento
mediante convenzione.
3Sono ritenuti ragionevoli gli obbiettivi che possono essere perseguiti mediante misure
corrispondenti allo stato della tecnica, se gli investimenti possono essere ammortizzati sulla durata
d’esercizio e se non comportano degli inconvenienti rilevanti per l’esercizio.
Capitolo ottavo
Norme di attuazione
Art. 34 Dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica
1Ogni progetto rilevante dal punto di vista energetico deve essere accompagnato
dall’incarto energia e dai relativi giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso
razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e sfruttamento
delle energie rinnovabili.
2La certificazione provvisoria MINERGIE può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato
MINERGIE vale come verifica energetica dell’edificio.
3L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e
dall’istante o dal proprietario.
Art. 35 Attestato di conformità della realizzazione
1Nell’ambito dei controlli previsti dalla legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al
proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al
progetto approvato.
2Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette alla SPAAS una copia dell’attestato di cui al
capoverso 1. La SPAAS può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche
supplementari.
3La certificazione definitiva MINERGIE può essere ritenuta valida come attestato di conformità.
Capitolo nono
Disposizioni varie e finali
Art. 36 Obbligo di sfruttamento dell’energia solare
1Fino al 31 dicembre 2025, i tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie
determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici.
2Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio.
3L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della
superficie determinante.
4L’esigenza di cui al capoverso 1 non è applicabile se l’installazione dell’impianto:
a) concerne gli edifici situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) o protetti ai sensi della
legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di
rispetto;
b) viola altre prescrizioni di diritto pubblico; oppure
c) risulta sproporzionato dal punto di vista economico.
Art. 37 Abrogazione
Il regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008 (RUEn) è abrogato.
Art. 38 Disposizione transitoria
Le procedure d’autorizzazione a costruire, pubblicate prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento, sono trattate secondo il diritto anteriore.
Art. 39 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2023, 93.
Allegato 16
Protezione termica invernale
(art. 7 RUEn)
1. Principi
a) Per il rispetto delle esigenze puntuali per l’isolamento termico delle singole parti dell’involucro
costruttivo valgono i requisiti:
- della tabella 1a per i nuovi edifici e per i nuovi elementi costruttivi;
6 Allegato modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
- della tabella 1b per tutti gli edifici e i singoli elementi costruttivi che ne fanno parte, toccati
da una trasformazione o da un cambiamento di destinazione.
b) Per il rispetto delle esigenze globali, i valori della tabella 1c devono essere utilizzati per il calcolo
del valore limite per il fabbisogno termico annuale del riscaldamento QH,li e della potenza
specifica di riscaldamento PH,li.
c) Se la temperatura ambiente d’esercizio di un edificio oppure di una parte di esso, definita alle
condizioni standard di utilizzo, è inferiore o superiore a 20°C, i valori limite delle tabelle 1a e 1b
devono essere aumentati e rispettivamente diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza
(valori limite più bassi per temperature interne più elevate).
d) Nel caso di trasformazioni e cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico
concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel
sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla
trasformazione o dal cambiamento di destinazione.
e) La stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle
seguenti stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In
base alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione
di riferimento, secondo la lista pubblicata dall’UCD.7
f) Nel calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni
climatiche.
2. Tabelle
2.1 Tabella 1a: Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per i nuovi edifici e per i nuovi
elementi costruttivi
Valori limite riferiti a una temperatura ambiente di 20°C
2.2 Tabella 1b: Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per gli edifici soggetti a
trasformazione o cambiamento di destinazione
Valori limite riferiti a una temperatura ambiente di 20°C
7 Lett. modificata dal R 29.1.2025; in vigore dal 31.1.2025 - BU 2025, 21.
2.3 Tabella 1c: Valori limite per il fabbisogno termico annuale per il riscaldamento degli edifici nuovi
e di quelli soggetti a trasformazione o cambiamento di destinazione
Valori limite del fabbisogno termico annuale per il riscaldamento QH,li definiti alla temperatura media
annuale di 9,4°C e della potenza specifica di riscaldamento PH,li definiti alla temperatura di
dimensionamento di -8°C
Condizione supplementare: se la temperatura media annuale o la temperatura di dimensionamento
sono inferiori o superiori a quelle indicate, il valore limite deve essere maggiorato o ridotto del 6%
per ogni grado K di differenza.
Allegato 2
Principi di calcolo del fabbisogno annuo ponderato di energia
(art. 13 cpv. 1 RUEn)
Il fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione EHWLK è determinato sommando i fabbisogni termici
per il riscaldamento QH,eff e per l’acqua calda sanitaria QWW divisi per il rendimento η dei rispettivi
generatori di calore e moltiplicati per il fattore di ponderazione g dei rispettivi vettori energetici
utilizzati, addizionando poi il fabbisogno energetico per la climatizzazione EK e la ventilazione EL
moltiplicati per il rispettivo fattore di ponderazione g.
EHWLK = QH,eff·g/η + QW·g/η + EK·g/η + EL·g
Valgono inoltre le seguenti regole:
- per la ponderazione dei vettori energetici trovano applicazione i fattori di ponderazione nazionali
definiti dalla EnDK, fatto salvo per i seguenti casi:
a) rete di teleriscaldamento: fattore di ponderazione g pari a 0.4, indipendentemente dalla fonte
energetica impiegata;
b) gas rinnovabili: fattore di ponderazione g pari a 0.5;
- in generale, nel calcolo del fabbisogno energetico si tiene conto unicamente dell’energia
immessa nell’edificio per assicurarne il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria,
la ventilazione e la climatizzazione dei locali. L’energia di processo non viene inclusa nel calcolo
del fabbisogno energetico;
- nel calcolo del fabbisogno energetico ponderato non si tiene conto dell’energia elettrica
prodotta nell’edificio stesso, salvo per quella prodotta con impianti di cogenerazione;
- l’impiego di gas rinnovabili è ammesso unicamente se prodotti in loco.
Allegato 3
Valori limite del fabbisogno annuo ponderato di energia per nuovi edifici
(art. 13 cpv. 1 RUEn)
Valori limite per il fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di
acqua calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione EHWLK per nuovi edifici
Condizione supplementare: il fabbisogno annuo ponderato di energia per la stazione climatica di
San Bernardino è maggiorato di 2 kWh/m2 quale correzione d'altitudine.
Allegato 4
Soluzioni standard per il rispetto del fabbisogno annuo ponderato di energia per nuovi edifici
abitativi
(art. 13 cpv. 2 RUEn)
Combinazioni di soluzioni standard per la verifica del rispetto del fabbisogno annuo ponderato di
energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e la
climatizzazione EHWLK per abitazioni monofamiliari e plurifamiliari
Condizioni supplementari:
- il coefficiente di lavoro annuo (CLA) delle pompe di calore a gas deve essere almeno 1,4;
- il grado di rendimento del recuperatore di calore dell’aerazione controllata deve essere almeno
dell’80%.
Allegato 5
Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda
sanitaria
(art. 19 RUEn)
Spessori dell'isolamento termico valevoli per temperature d'esercizio fino a 90°C
Condizione supplementare: temperature d’esercizio più elevate comportano l’aumento
proporzionale dell’isolamento termico.
Allegato 6
Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK
(art. 19 RUEn)
Dimensioni dei tubi
Valore Uc per tubi rigidi [W/mK]
Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK]
Allegato 7
Soluzioni standard per la sostituzione di un generatore di calore in edifici abitativi
(art. 29 cpv. 2 RUEn)
SS 1: Collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria:
- collettori solari con una superficie pari almeno al 2% della AE.
SS 2: Riscaldamento a legna per la produzione principale di calore:
- riscaldamento a legna quale principale generatore di calore e una parte di energie
rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria.
SS 3: Pompa di calore con sonde geotermiche, ad acqua o ad aria:
- pompa di calore elettrica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria durante tutto l’arco dell’anno.
SS 4: Pompa di calore a gas naturale:
- pompa di calore a gas naturale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria durante tutto l’arco dell’anno in funzionamento monovalente oppure
bivalente a condizione che copra almeno il 50% del fabbisogno di potenza e abbia
un rendimento di almeno il 120%.
SS 5: Allacciamento a una rete di teleriscaldamento.
SS 6: Impianto di cogenerazione:
- rendimento elettrico superiore al 25% e copertura di almeno il 60% del fabbisogno
di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
SS 7: Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e impianto fotovoltaico:
- scaldacqua alimentato da pompa di calore e impianto fotovoltaico con una potenza
installata di almeno 5 Wp per m2 di AE.
SS 8: Sostituzione delle finestre dell’involucro termico dell’edificio:
- valore Uw delle finestre esistenti ≥ 2,0 W/m2K e valore Ug dei vetri delle nuove
finestre ≤ 0,7 W/m2K.
SS 9: Isolamento termico della facciata e/o del tetto e/o del pavimento del solaio:
- valore U di elementi esistenti di facciata/tetto/pavimento del solaio ≥ 0,6 W/m2K;
- valore U di elementi facciata/tetto/pavimento del solaio isolati termicamente ≤ 0,20
W/m2K;
- superficie minima da isolare pari a 0,5 m2 per m2 di AE.
SS 10: Generatore di calore di base a energie rinnovabili con funzionamento bivalente a
combustibili fossili per i picchi di potenza:
- generatore di base per la produzione automatica di calore per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno funzionante a
energie rinnovabili (cippato di legna, pellet, calore geotermico, acque sotterranee o
calore ambiente) con una potenza pari ad almeno il 25% della potenza richiesta alla
temperatura di dimensionamento, completato da un funzionamento bivalente a
combustibili fossili a copertura dei picchi di carico.
SS 11: Ventilazione meccanica controllata:
- sistema di ventilazione meccanica controllata dotata di recuperatore di calore con
un grado di rendimento pari almeno al 70%.