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Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

Ticino · 178.320 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Spese processuali, pene pecuniarie e multe
  2. Art. 2 Assistenza giudiziaria
  3. Art. 3 Entrata in vigore

3 provisions

Art. 1 Spese processuali, pene pecuniarie e multe

1Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia. 2Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti: a) Preture; b) Pretura penale; c) Tribunale di appello; d) Ministero pubblico; e) Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi; f) Magistratura dei minorenni; g) Tribunale dei minorenni; h) Tribunale di espropriazione.

Art. 2 Assistenza giudiziaria

1L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato. 2Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria. 3Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento. Tasse amministrative Art. 2a1 L’Ufficio applica le seguenti tasse amministrative: 1. spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato: fino a fr. 30.– 2. spese di notifica sollecito / diffida: fino a fr. 25.– 3. interessi moratori: pari al 5% dell’importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.2 Pubblicato nel BU 2012, 443. 1 Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411. 2 Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.

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