Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 c3d23a896f47a4c5ca12a08982b4fb0c6dd9a5b982248e315b29c7db2ca722f2
8 provisions
Art. 1 Scopo
Il presente regolamento disciplina le modalità per l’ottenimento da parte dei Comuni di
una certificazione cantonale attestante l’adempimento di uno standard base di qualità nei loro
sistemi di gestione amministrativa e di controllo interno, a garanzia della fornitura di servizi e
prestazioni di qualità all’utenza.
Capitolo secondo
Sistema di gestione della qualità
Art. 2 Definizione e obiettivi
1Per sistema di gestione della qualità si intende un’organizzazione dell’attività
amministrativa comunale conforme ad uno standard base di qualità e rispondente in modo efficace
alle esigenze degli utenti.
2Gli obiettivi del sistema sono:
a) fornire le prestazioni e i servizi previsti dalle leggi all’utenza, a soddisfazione delle esigenze di
quest’ultima;
b) incrementare la soddisfazione dell’utenza, colmare eventuali lacune e migliorare i servizi resi;
c) garantire un sistema di controllo interno.
Direttiva per l’implementazione del sistema
Art. 3 di gestione della qualità
La Sezione degli enti locali emana una Direttiva, in cui sono fissati gli standard base e
le modalità d’implementazione del sistema, necessari al conseguimento della certificazione
cantonale.
Capitolo terzo
Certificazione del sistema; Commissione di vigilanza
Art. 4 Competenza a rilasciare la certificazione
Sono competenti a rilasciare la certificazione cantonale gli enti di certificazione che
rispettano i requisiti della Direttiva.
Art. 5 Procedura di certificazione
1La certificazione del sistema di gestione della qualità è facoltativa e si sviluppa su
quattro anni.
2Essa comprende:
a) un audit di certificazione iniziale;
b) un audit di sorveglianza alla scadenza del primo, secondo e terzo anno;
c) un audit di rinnovo alla scadenza del quarto anno e di seguito ogni quattro anni.
3Dopo l’audit di certificazione iniziale i Comuni che adempiono le condizioni fissate nella Direttiva
ricevono la certificazione.
Commissione di vigilanza
181.120
Art. 6
1Il Consiglio di Stato nomina una Commissione di vigilanza composta da cinque a sette
membri, in rappresentanza dell’amministrazione cantonale, degli enti di certificazione e dei
Comuni.
2La Commissione in particolare:
– esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure di certificazione e del suo
mantenimento;
– pubblica sul Foglio ufficiale i nominativi degli enti di certificazione secondo le modalità stabilite
dalla Direttiva;
– propone aggiornamenti della Direttiva;
– suggerisce proposte per la formazione degli amministratori locali.
Art. 7 Reclami e ricorsi
1Contro le decisioni in materia di certificazione è dato reclamo alla Commissione di
vigilanza entro 15 giorni dall’intimazione delle decisioni, che si pronuncerà limitatamente agli
aspetti formali.
2Le decisioni della Commissione sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2014
Pubblicato nel BU 2014, 299.