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2.5.16 Ordinanza municipale concernente l'uso del Centro sportivo al Maglio del 12 giugno 2025

Lugano · 40651715 · communal act

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Contents: 23 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2 Uso delle aree del centro
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Gestione, manutenzione e accesso al Centro
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Orari, norme di comportamento e divieti
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 P. 5 di 1 2
  18. Art. 18 Responsabilità e assicurazioni
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Disposizioni comuni
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

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23 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Oggetto 1 Il Centro sportivo Al Maglio (in seguito il Centro) si trova sui fondi 265 e 71 2 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Canobbio e sui fondi 267 e 270 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Lugano. 2 Il Centro comprende: a. Un campo principale in sintetico per allenamenti e partite con relativa buvette; b. due campi sintetici e un campo in erba naturale per allenamenti e partite dei settori giovanili e calcio regionale; c. gli spogliatoi e le relative infrastrutture; d. un autosilo; e. aree giochi e fitness; f. un parco, provvisto di prati, piante ornamentali o alberature e un biotope. 3 L’applicazione della presente ordinanza compete al Municipio del Comune di Lugano, con il coinvolgimento del Municipio di Canobbio laddove esplicitamente indicato. 1- 7 y P. 2 di 1 2 CAPITOLO 2

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Art. 2 Uso delle aree del centro

Principio 1 Tutte le aree in cui è suddiviso il Centro indicate all’art. 1 cpv. 2 della presente ordinanza devono essere utilizzate conformemente alla loro destinazione e nel rispetto del diritto degli altri utenti. 2 Gli utenti sono tenuti a seguire le norme impartite dal personale di servizio.

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Art. 3

Uso delle strutture e delle attrezzature 1 Gli spazi del Centro sono messi a disposizione delle società sportive con sede nei Comuni di Lugano e di Canobbio e che esercitano la propria attività con particolare attenzione ai settori giovanili. 2 L’utilizzo da parte di società con sede in Comuni terzi può essere concesso unicamente nel caso in cui non ostacoli l’attività delle società di cui al cpv. 1 . 3 L’uso delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è aperto al pubblico e non soggiace ad autorizzazione. 4 Il Municipio può sospendere o annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente Ordinanza o qualora le esigenze municipali lo richiedessero.

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Art. 4

Accesso e uso dei campi da calcio e alle relative infrastrutture 1 I campi da calcio sono di principio riservati esclusivamente alle manifestazioni ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre delle società sportive. 2 Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Divisione Sport della Città di Lugano, che informa preventivamente il Municipio di Canobbio. 3 Le società sportive sono tenute a vegliare sull’uso improprio degli impianti e ad indirizzare il pubblico negli spazi predisposti.

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Art. 5

Accesso al parco ed alle aree giochi Il parco urbano e le aree giochi devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

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Art. 6

Accesso all’autosilo L’accesso all’autosilo è regolamentato dall’Ordinanza municipale concernente le agevolazioni e le tariffe di parcheggio del 22 agosto 2022 del Comune di Lugano. 1- 7 y P. 3 di 1 2 CAPITOLO 3

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Art. 7 Gestione, manutenzione e accesso al Centro

Gestione e manutenzione ordinaria dei campi da calcio e delle infrastrutture 1 La gestione e la manutenzione ordinaria del Centro sono di competenza della Divisione Sport della Città di Lugano. 2 La Divisione sport coordina l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessarie per il loro costante buon funzionamento. 3 Per eventuali problematiche che dovessero sorgere e necessitano di interazione con il Comune di Canobbio, si attiva un tavolo di lavoro formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da due rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.2 della convenzione allegata.

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Art. 8

Gestione e manutenzione straordinaria dei campi da calcio e delle infrastrutture Le fasi di gestione e manutenzione straordinaria sono di competenza di un tavolo di lavoro formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da tre rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.3 della convenzione allegata.

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Art. 9

Gestione e manutenzione del parco La manutenzione delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è di competenza della Città di Lugano.

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Art. 10

Accesso al Centro e circolazione 1 All’interno del Centro è riservata la precedenza ai pedoni. 2 L’accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili sono autorizzati esclusivamente per manutenzione, primo intervento ed a quelli per persone disabili. La circolazione deve avvenire a passo d’uomo. 3 Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente devono circolare a passo d’uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. 1- 7 y P. 4 di 1 2 CAPITOLO 4

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Art. 11 Orari, norme di comportamento e divieti

Orari di apertura 1 Le aree del Centro di cui all’art. 1 lett. a), b) e c) sono accessibili durante gli orari indicati sulla segnaletica esposta all’ingresso o presente sul posto. 2 All’interno del Centro è applicabile l’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del Comune di Canobbio del 26 marzo 2018.

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Art. 12

Eventi e manifestazioni speciali Il Municipio di Lugano, con il preventivo accordo del Municipio di Canobbio, può autorizzare eccezioni agli orari di apertura del centro in occasione di attività culturali e sportive e ricreative.

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Art. 13

Aree verdi 1 Tutte le aree del parco sono calpestabili, ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale, frutteto e di quelle appositamente segnalate. 2 È vietato raccogliere, asportare o danneggiare alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere.

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Art. 14

Area fitness 1 L’utilizzo delle attrezzature fitness avviene sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore, è raccomandato a partire dal quattordicesimo anno di età e non deve arrecare disturbo ad altri utenti. 2 Le attrezzature devono essere usate conformemente al loro scopo, prestando particolare attenzione alle descritte modalità di utilizzo.

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Art. 15

Rifiuti e littering 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Canobbio. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. 2 In particolare, è vietato qualsiasi comportamento contrario all’art. 7 e le contravvenzioni verranno punite conformemente a quanto stabilito dall’art. 20.

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Art. 16

Divieto di fumare All’interno del Centro vige il divieto generalizzato di fumare, ad eccezione degli spazi appositamente autorizzati e segnalati. 1- 7 y

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Art. 17 P. 5 di 1 2

Presenza di cani 1 Nel Centro è consentito l’accesso ai cani, a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola. 2 Nelle aree definite dall’art. 1 lett. a), b) e c) è vietato l’accesso ai cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o da servizi di vigilanza privata per motivi di Servizio. 3 Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del Comune di Canobbio del 1 5 aprile 201 0. CAPITOLO 5

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Art. 18 Responsabilità e assicurazioni

Responsabilità 1 Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni a persone o cose, nonché furti che dovessero succedere durante la pratica delle attività che si svolgono al Centro. 2 Ogni utente del Centro è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo dell’autorizzazione.

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Art. 19

Norme assicurative 1 In caso di eventi o manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di persone può essere richiesta un’assicurazione temporanea di responsabilità civile. 2 I responsabili delle società sportive sono direttamente responsabili dell’ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le stesse sono messe a loro disposizione. CAPITOLO 6

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Art. 20 Disposizioni comuni

Infrazioni 1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con una multa fino a CHF 1 0'000.00. 2 La procedura di contravvenzione è disciplinata dagli art. 1 45 e seguenti LOC. 1- 7 y P. 6 di 1 2 3 Restano riservate le norme di diritto penale e civile in caso di danneggiamento.

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Art. 21

Vigilanza 1 La Polizia Ceresio Nord è competente per l’attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni per il comparto del Centro. 2 La gestione di eventi a forte richiamo di pubblico, rispettivamente che necessitano di un servizio di mantenimento dell’ordine pubblico (MO), è di competenza della Polizia Città di Lugano, in coordinamento con la Polizia Ceresio Nord. 3 La Polizia Città di Lugano supporta in via sussidiaria l’azione della Polizia Ceresio Nord. Resta riservata l’applicazione degli accordi di cui alla Convenzione di Polizia Regione III. 4 È data facoltà di affidare compiti di vigilanza a società private ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

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Art. 22

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni delegate a una divisione del Comune è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 1 5 giorni. 2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni. 3 La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

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Art. 23

Entrata in vigore 1 L’entrata in vigore della presente Ordinanza sarà fissata dal Municipio di Lugano e corrisponderà con l’entrata in funzione del Centro. 2 L’Ordinanza entrerà in vigore per un periodo di prova di un anno, al termine del quale essa diventerà definitiva, previo accordo dei Municipi di entrambi i Comuni. Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy 1- 7 y P. 7 di 1 2 Risoluzione municipale del 1 2 giugno 2025. Pubblicata agli albi comunali dal 1 6 giugno al 1 8 agosto 2025. Nella seduta del 23 ottobre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il 1 ° gennaio 2026. Allegato: Convenzione stipulata tra il Comune di Canobbio e il Comune di Lugano regolante i reciproci rapporti per la progettazione, realizzazione e utilizzazione del nuovo centro sportivo Al Maglio, adottata dai rispettivi consigli comunali il 29 marzo 2021. 1- 7 y O N V E N Z O N E Fra ic pi Premesso che è sp oc ; a a sp gl is o "conceione per l'uo Spciale") rinnovato 'u ; Ci dece sc , c re tr e p cell e n T in gg a a ni Ca Maglio, el st to, es e d ] ; è ic Pi Pi dell ; ug 'e sp o d oc ob og tiv ; zi go ec pp zi ti ï ul an gu pet st io è j it ug no suo pù : . í - ü bu gu ar e f og zion z Divisione Edilizia 0# àx Pe : V è mm 2.1 e p ii pi odd 2.2 re ol ch in on w ce ci pp si ù ec : 2.2.1 e r : in o o vi E o o C t e omu le 2.2.2 Pe in nt it segue: nt : ; re ivisi io io comunale) 2.2.3 ges ne e di : pp es Lu no re G sti zi ne e sio ; pp í (S î o C po st zi ar o l ch zz no io st ar di com ar gl ecc). 2.3 Ne mb gl tecn ic ti mun t e i su Mu ni ipi al ì ap ese an 'i ter E et es gg nto obi et og a me : í - di Can 4 di vor ge , p T E T U T fe ni rt N o d zz .1 is ce 5, cell . 6 1912. í o, d gl (2 le tu sp zz in zz del rr ot nn le ot e r o) ede rt ede ell 'o omu og n m og es lc 4. Costi di manutenzione nu st ov io e el ess rr nn Lugano. A f po izio nn H o a Ca ell ù dov le ci e pa Can pl iv ute zi del ce ic ì pa es ve ì /í--C 5. Gestione ì re o s a a me B ell ni o d o s iv si mm in cc in uf n o el iv zz iv og nn ni ip ù od o s sc e, ine rr zz re e vi E rt e l O mo nic pi es ti sm [ pp ell el us om î sti ch si del Comune di Lugano 6. Durata .1 re nd zi le ece os nte io os del ve nzi no par » n P. 1 2 di 1 2 8. Validità è re ì cco : mm zz E U N O N O B B O /11 Sin Å R. Lurati (ris. no. 6604/14.12.2020) [ PER IL MUNICIPIO Dl LUGANO 0: 11 Segli - \\ Bregy .1 mb pp o C na ì · Z > Z pp ov io omu o i Z. £ 3.

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