Law

Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici

Ticino · 726.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 02b212bfdf508ecb09c8da82cde1cb6c882a850941885e91b7495482af0f5e86

Contents: 23 provisions
  1. Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  2. Art. 2 Attribuzioni generali
  3. Art. 3 Coordinamento
  4. Art. 4 Compiti del Dipartimento
  5. Art. 5 Pianificazione
  6. Art. 6 Attuazione e finanziamento
  7. Art. 7 a) contenuti
  8. Art. 8 b) allestimento
  9. Art. 9 c) pubblicazione e approvazione
  10. Art. 10 d) revisione e modifica6
  11. Art. 11 a) progetto e piano di finanziamento
  12. Art. 12 b) ricorsi
  13. Art. 13 c) delega
  14. Art. 14 Sistemazione, manutenzione e segnalazione
  15. Art. 15 Criteri di segnalazione
  16. Art. 16 Compiti delegabili
  17. Art. 16a
  18. Art. 17 Percorribilità
  19. Art. 18 Obblighi dei proprietari
  20. Art. 19 a) autorizzazione
  21. Art. 20 b) sostituzioni
  22. Art. 21 Modificazione di leggi
  23. Art. 22 Entrata in vigore

23 provisions

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici. 2Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.

Art. 2 Attribuzioni generali

1La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.2 2In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.

Art. 3 Coordinamento

Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.

Art. 4 Compiti del Dipartimento

1Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.3 2Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni. 3Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici. CAPITOLO II Percorsi pedonali

Art. 5 Pianificazione

1I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale. 2Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. 3I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali. 4La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione. 1 RS 704 2 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. 3 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. 726.100

Art. 6 Attuazione e finanziamento

1La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni. 2I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri. CAPITOLO III Sentieri escursionistici Piano cantonale

Art. 7 a) contenuti

1Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici. 2Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. 3Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.

Art. 8 b) allestimento

1Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.4 2Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

Art. 9 c) pubblicazione e approvazione

1Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano. 2La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

Art. 10 d) revisione e modifica6

1Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione. 2Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento. Costruzione

Art. 11 a) progetto e piano di finanziamento

1Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento. 2I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali.8 3Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

Art. 12 b) ricorsi

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato. 4 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. 5 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU 2009, 34. 6 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. 7 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. 8 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. 9 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. 726.100

Art. 13 c) delega

La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.

Art. 14 Sistemazione, manutenzione e segnalazione

1I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali. 2Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo. 3Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

Art. 15 Criteri di segnalazione

1Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali. 2Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.12

Art. 16 Compiti delegabili

Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.

Art. 16a

…14 CAPITOLO IV Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici

Art. 17 Percorribilità

1I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi. 2I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.

Art. 18 Obblighi dei proprietari

1I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici. 2Essi sono consultati preventivamente. Interventi sulle reti

Art. 19 a) autorizzazione

1Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti. 2L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.

Art. 20 b) sostituzioni

1Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS). 2Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile. 10 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU 2014, 15. 11 Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. 12 Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. 13 Art. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439. 14 Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439. 726.100 Rimedi di diritto Art. 20a15 1Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 2Restano riservate le procedure rette da leggi speciali. CAPITOLO V Norme finali

Art. 21 Modificazione di leggi

I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata: Art. 416 Art. 9 cpv. 1 lett. h)17 II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata: Art. 6 cpv. 1 lett. a)18 Art. 37 cpv. 4 (nuovo) e 519 Art. 42 cpv. 3 lett. a) a) abrogata Art. 53 cpv. 1 lett. f)20

Art. 22 Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.21 Pubblicata nel BU 1994, 95. 15 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. 16 Le modifiche sono inserite nella L menzionata. 17 Le modifiche sono inserite nella L menzionata. 18 Le modifiche sono inserite nella L menzionata. 19 Le modifiche sono inserite nella L menzionata. 20 Le modifiche sono inserite nella L menzionata. 21 Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.

← Find another law