Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 02b212bfdf508ecb09c8da82cde1cb6c882a850941885e91b7495482af0f5e86
23 provisions
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la
manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri
escursionistici.
2Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.
Art. 2 Attribuzioni generali
1La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata,
mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.2
2In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.
Art. 3 Coordinamento
Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri
escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i
programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.
Art. 4 Compiti del Dipartimento
1Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli
indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i
programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la
formazione degli addetti.3
2Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può
delegare determinate mansioni.
3Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.
CAPITOLO II
Percorsi pedonali
Art. 5 Pianificazione
1I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti,
che costituiscono la viabilità pedonale comunale.
2Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di
lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi
d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile,
sono inclusi tratti di percorsi storici.
3I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori
comunali.
4La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute
dalla Confederazione.
1 RS 704
2 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
3 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
726.100
Art. 6 Attuazione e finanziamento
1La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi
pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.
2I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il
trasferimento di compiti e oneri.
CAPITOLO III
Sentieri escursionistici
Piano cantonale
Art. 7 a) contenuti
1Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che
costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
2Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di
svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei
trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.
Art. 8 b) allestimento
1Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in
collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate
designate dal Consiglio di Stato.4
2Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali
e cantonali interessati.
Art. 9 c) pubblicazione e approvazione
1Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni
interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare
osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.
2La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei
quotidiani del Cantone.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro il termine di trenta giorni.
Art. 10 d) revisione e modifica6
1Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua
approvazione.
2Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’art. 9. La modifica è allestita
dal Dipartimento.
Costruzione
Art. 11 a) progetto e piano di finanziamento
1Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il
preventivo dei costi e un piano di finanziamento.
2I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati
partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali.8
3Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza
dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
Art. 12 b) ricorsi
Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso
al Consiglio di Stato.
4 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
5 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU
2009, 34.
6 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
7 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
8 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
9 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
726.100
Art. 13 c) delega
La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni
turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.
Art. 14 Sistemazione, manutenzione e segnalazione
1I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono
assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.
2Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in
sede di preventivo.
3Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base
all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.
Art. 15 Criteri di segnalazione
1Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle
direttive federali e cantonali.
2Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.12
Art. 16 Compiti delegabili
Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di
sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti
pubblici o privati con il loro accordo.
Art. 16a
…14
CAPITOLO IV
Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici
Art. 17 Percorribilità
1I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente
percorribili a piedi.
2I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se
compatibili con la destinazione pedonale.
Art. 18 Obblighi dei proprietari
1I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e
dei sentieri escursionistici.
2Essi sono consultati preventivamente.
Interventi sulle reti
Art. 19 a) autorizzazione
1Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri
escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.
2L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di
costruzione.
Art. 20 b) sostituzioni
1Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la
sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono
adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS).
2Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il
tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.
10 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU
2014, 15.
11 Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
12 Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
13 Art. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU
2007, 277; BU 2014, 439.
14 Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU
2007, 277; BU 2014, 439.
726.100
Rimedi di diritto
Art. 20a15 1Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di
Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.
CAPITOLO V
Norme finali
Art. 21 Modificazione di leggi
I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:
Art. 416
Art. 9 cpv. 1 lett. h)17
II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:
Art. 6 cpv. 1 lett. a)18
Art. 37 cpv. 4 (nuovo) e 519
Art. 42 cpv. 3 lett. a)
a) abrogata
Art. 53 cpv. 1 lett. f)20
Art. 22 Entrata in vigore
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data
dell’entrata in vigore.21
Pubblicata nel BU 1994, 95.
15 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
16 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
17 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
18 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
19 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
20 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
21 Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.