39 provisions
Art. 1
1I circondari dello stato civile sono composti come segue:
a) il Servizio circondariale dello stato civile di Bellinzona, con sede nel Comune di Bellinzona,
comprende il territorio dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera;
b) il Servizio circondariale dello stato civile di Locarno, con sede nel Comune di Locarno,
comprende il territorio dei distretti di Locarno e di Vallemaggia;
c) il Servizio circondariale dello stato civile di Lugano, con sede nel Comune di Lugano,
comprende il territorio del distretto di Lugano;
d) il Servizio circondariale dello stato civile di Mendrisio, con sede nel Comune di Mendrisio,
comprende il territorio del distretto di Mendrisio.
2Il Servizio centrale dello stato civile (di seguito Servizio centrale) è designato quale Ufficio dello
stato civile speciale ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC)
con competenza su tutto il territorio cantonale e ha sede a Bellinzona.
3Per ragioni organizzative e di prossimità le procedure possono essere effettuate su appuntamento
in locali dislocati appositamente adibiti.
4Gli ufficiali dello stato civile di un determinato circondario in caso di necessità prestano supplenza
presso un altro circondario.
Art. 2 Oneri del circondario sede
Ogni sede di circondario mette a disposizione gratuitamente uno o più locali idonei alla
celebrazione dei matrimoni e alla conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate,
nonché l’infrastruttura necessaria alla conduzione delle operazioni di stato civile, all’archiviazione
dei registri, dei documenti e dei supporti di dati dello stato civile, in particolare con un’adeguata
protezione dal furto, dal fuoco e dall’acqua.
Celebrazioni dei matrimoni e conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i
Art. 3 comuni5
1L’Ufficio dello stato civile, preso atto del preavviso espresso dal Servizio circondariale
dello stato civile (di seguito Servizio circondariale) interessato, può permettere la celebrazione dei
matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i comuni del
circondario che mettono a disposizione locali idonei gratuiti.6
2I comuni che intendono mettere a disposizione locali idonei per la celebrazione dei matrimoni e la
conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate sul proprio territorio notificano tramite il
Servizio circondariale interessato, il numero, le particolarità e la documentazione delle sale
1 Titolo modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
2 Ingresso modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
3 Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414; precedente modifica: BU 2022,
176.
4 Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
5 Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
6 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
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disponibili gratuitamente. In aggiunta a sale gratuite possono essere proposti locali particolari,
soggetti al pagamento delle spese cagionate dal loro utilizzo.7
3Le spese per la locazione di locali particolari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione
cerimoniale, nonché quelle per i relativi disborsi, sono poste a carico dei fidanzati o dei partner
direttamente dai comuni interessati, se del caso unitamente alle tasse della celebrazione del
matrimonio effettuata dal Sindaco o dal Vicesindaco.8
4I fidanzati e i partner devono essere informati al momento della riservazione del locale particolare
delle spese che saranno poste a loro carico.
5Il Servizio circondariale regola i dettagli. In caso di contestazioni decide in via definitiva l’Ufficio
dello stato civile.
Art. 4 Autorità di vigilanza
La vigilanza in materia di stato civile è esercitata dall’Ufficio dello stato civile.
Capitolo secondo
Competenze delle autorità di stato civile
Art. 5 Ufficio dello stato civile
L’Ufficio dello stato civile, oltre alle competenze demandate dalle normative federali
all’autorità di vigilanza, dirige, amministra, regola le supplenze e coordina la gestione dei servizi
circondariali e centrale; esso in particolare:
a) esamina e decide sulla trascrizione degli atti e delle decisioni amministrative e giudiziarie
emesse da autorità estere, che necessitano di una trascrizione o di un riconoscimento nei
registri dello stato civile gestiti dalle autorità di stato civile ticinesi;
b) autorizza la celebrazione di matrimoni di stranieri non domiciliati o che non ottemperano i
presupposti materiali stabiliti dal diritto svizzero (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 della legge federale
sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 - LDIP; art. 73 e 74 OSC);
c) esamina e ordina le rettifiche, i complementi e le cancellazioni di competenza amministrativa
nei registri particolari, nei registri delle famiglie e nel registro dello stato civile;
d) esercita le funzioni di primo livello di supporto nell’ambito delle funzionalità del registro
informatizzato dello stato civile;
e) esamina, con la collaborazione del Servizio centrale, la documentazione straniera presentata
per il rilevamento di una persona nel registro dello stato civile nell’ambito delle procedure di
naturalizzazione, per la trascrizione di eventi e decisioni giudiziarie e amministrative estere, in
vista di procedure preparatorie al matrimonio o per la registrazione di eventi naturali,
dichiarazioni del nome, rispettivamente in occasione di riconoscimenti con componenti
straniere o allorquando il diritto estero è o potrebbe essere applicato al nome (art. 37 LDIP).
L’Ufficio emana le specifiche direttive riguardo ai singoli casi;9
f) organizza le ispezioni periodiche e straordinarie dei servizi dello stato civile subordinati e vigila
affinché i registri, i documenti giustificativi ed i supporti elettronici di dati siano conservati in
luogo sicuro;
g) si occupa della formazione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile e fissa i termini
entro cui dev’essere conseguito l’attestato professionale federale di capacità professionale.
Art. 6 Servizio centrale dello stato civile
1Il Servizio centrale svolge i compiti stabiliti all’art. 2 cpv. 2 OSC.
2Esso inoltre:
a) si occupa della ripresa sistematica dei dati dai registri delle famiglie al registro dello stato civile
e collabora alla ripresa dati di competenza dei servizi circondariali in caso di necessità;
b) si occupa della conservazione e dell’aggiornamento dei duplicati dei registri delle famiglie e dei
registri particolari;
c) provvede se necessario alla riproduzione su microfilm o su supporto elettronico dei dati delle
trascrizioni nei registri dello stato civile e alla loro conservazione.
Art. 7 Servizi circondariali dello stato civile
I Servizi circondariali svolgono i compiti stabiliti dalle disposizioni federali e che non sono
attribuiti al Servizio centrale o assunti dall’autorità di vigilanza.
7 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
8 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
9 Lett. modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
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Art. 8 Ufficiali straordinari
1I Sindaci e i Vicesindaci (ufficiali straordinari) sono abilitati alla sola celebrazione delle
nozze nel rispettivo comune di nomina (art. 31d LAC); è riservata la loro designazione quali ufficiali
straordinari in altri comuni in caso di supplenze. Essi non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato
professionale federale di ufficiale dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di
formazione e aggiornamento proposti dall’autorità di vigilanza (art. 96 OSC).
2La celebrazione delle nozze include sia la celebrazione del matrimonio, sia la conversione
cerimoniale delle unioni domestiche registrate (art. 75o OSC).
3L’esecuzione della procedura preparatoria e il ricevimento della dichiarazione di conversione in
matrimonio dell’unione domestica registrata compete ai soli ufficiali dello stato civile (art. 62 e 75n
OSC).
4È riservata la designazione dei Sindaci e Vicesindaci quali ufficiali straordinari, anche in altri comuni
di nomina in caso di supplenze, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
5Gli ufficiali straordinari non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato professionale di ufficiale
dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti
dall’Autorità di vigilanza (art. 96 OSC).
Capitolo terzo
Cambiamento di nome e adozione
Art. 9 Cambiamento del nome
1Le decisioni in materia di cambiamento di nome sono di competenza dell’Ufficio dello
stato civile.
2La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante
legale o da un suo procuratore.
3Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti:
a) giustificativi a sostegno della motivazione su cui si fonda l’istanza;
b) libretto di famiglia o cartellina contenente gli atti dello stato civile se in possesso dell’istante;
c) consenso dei genitori o del rappresentante legale per i minorenni o gli interdetti incapaci di
discernimento;
d) certificato di domicilio dell’istante in originale e rilasciato da meno di sei mesi;
e) copia di un documento di identità valevole.
4È riservata ogni altra richiesta di prova, in particolare gli atti di stato civile che si renderanno
necessari nell’ambito della trattazione dell’istanza e per quanto i dati personali utili non siano
direttamente rilevabili mediante procedura d’accesso al registro dello stato civile.
5L’Ufficio dello stato civile può sollecitare informazioni da altre autorità comunali e cantonali o da
terzi utili per verificare i requisiti previsti dalle norme che disciplinano il cambiamento di nome.11
Art. 10 Adozione
1Le decisioni in materia di adozione competono all’Ufficio dello stato civile.
2La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante
legale o da un suo procuratore.
3Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori adottivi iscritti nel registro dello
stato civile, atto di famiglia o atti sostitutivi dei genitori non iscritti nel registro dello stato civile,
a dipendenza del caso. I documenti, in originale, devono essere rilasciati da meno di sei mesi
dalla competente autorità di stato civile;
b) certificato di domicilio dei genitori adottivi e dell’adottando; atto di nascita dell’adottando
straniero non ancora iscritto nel registro dello stato civile;
c) certificato relativo allo stato di famiglia registrato dell’adottando iscritto nel registro dello stato
civile, atto di famiglia o documenti sostitutivi, a dipendenza del caso, se non iscritto nel registro
dello stato civile. I documenti devono essere rilasciati da meno di sei mesi dalla competente
autorità di stato civile;
d) estratto del casellario giudiziale dei genitori adottivi;
e) consenso del padre e della madre dell’adottando (estratto del verbale della Delegazione
tutoria).
4È riservata ogni altra richiesta di prova.
Capitolo quarto
10 Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
11 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
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Disposizioni particolari e speciali
Art. 11 Lingua ufficiale
La lingua ufficiale degli uffici dello stato civile è l’italiano.
Art. 12 Spese
Le spese per l’esercizio dello stato civile nei servizi circondariali e centrale sono a carico
del Cantone.
Art. 13 Tenuta dei registri
1Il registro delle famiglie, i registri particolari delle nascite, delle morti e dei matrimoni in
forma cartacea sono tenuti, sino alla gestione dei dati mediante il registro dello stato civile, in due
esemplari.
2L’originale è tenuto e conservato dal Servizio circondariale; il duplicato è depositato e conservato
dal Servizio centrale.
3Il registro dei riconoscimenti e quello delle legittimazioni sono tenuti e conservati in un solo
esemplare presso il Servizio circondariale.
Art. 14 Documenti giustificativi dei registri
1I documenti giustificativi del registro delle famiglie e dei registri particolari tenuti in forma
cartacea sono conservati presso il circondario interessato.
2I documenti giustificativi inerenti il rilevamento delle persone nel registro dello stato civile sono
conservati presso il circondario dello stato civile del luogo di attinenza della persona interessata o
dello straniero connesso con un cittadino svizzero e classificati secondo il comune di attinenza,
rispettivamente in forma crescente secondo il numero star.
3I Servizi circondariali e il Servizio centrale tengono, oltre ad un archivio destinato ad accogliere i
documenti giustificativi delle persone inserite nel registro dello stato civile secondo l’indicazione del
capoverso precedente, una ulteriore suddivisione d’archivio per gli stranieri inseriti quali persone,
non collegati a cittadini attinenti. All’interno di tale archiviazione è pure mantenuta la suddivisione
crescente secondo i numeri star.
4I documenti giustificativi inerenti le transazioni elaborate sono conservati presso il Servizio che si
è occupato delle stesse, separatamente dai giustificativi inerenti l’inserimento delle persone ed
archiviati secondo l’anno di trattazione della transazione, successivamente per tipo di transazione
e quindi secondo il numero crescente delle medesime.
5I documenti giustificativi sono conservati a tempo indeterminato; è riservata la conservazione
mediante microfilm o supporto elettronico dei dati, secondo le disposizioni del diritto federale.
Art. 15 Estratti
1Gli estratti dal registro dello stato civile sono rilasciati dal Servizio dello stato civile
circondariale o centrale, secondo le competenze stabilite dalle disposizioni federali.
2Gli estratti dai registri cartacei sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile del Servizio circondariale
presso cui sono depositati i registri originali o, eccezionalmente, dal Servizio centrale presso cui
sono depositati i duplicati dei registri se è garantita la corrispondenza degli stessi con i registri
originali.
Art. 16 Nascite
1Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle nascite secondo l’OSC
effettuano l’annuncio direttamente al Servizio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la
nascita o è stato trovato il bambino mediante un modulo firmato in originale.
2L’annuncio deve pure riportare il numero di iscrizione della nascita del registro delle levatrici.
Art. 17 Bambini abbandonati
1Chi trova un bambino abbandonato deve informare il Sindaco del Comune di
ritrovamento.
2Il Sindaco assegna al bambino un cognome e un nome ed ottempera quanto prescrivono gli art.
34 e seguenti dell’OSC.
3Egli, oltre che all’ufficiale dello stato civile, notifica il ritrovamento:
a) all’autorità tutoria del luogo di ritrovamento;
b) all’Ufficio dello stato civile per l’avvio della procedura di accertamento dell’attinenza.
Nati morti
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Art. 18
La notifica di ogni bambino nato morto dev’essere accompagnata dal certificato medico
attestante che il bambino all’atto della nascita era morto.
Art. 19 Morti
1Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle morti secondo l’OSC effettuano
l’annuncio allegando l’attestato medico di morte originale al Servizio dello stato civile del circondario
in cui è avvenuta la morte o è stato ritrovato il cadavere. Copia dell’attestato di morte e della notifica
sono inoltre consegnati o trasmessi alla Cancelleria comunale del Comune di morte.
2Il Municipio del Comune di morte è competente ad autorizzare la sepoltura, la cremazione e il
rilascio della carta di passo per il cadavere secondo l’art. 36 OSC; l’autorizzazione per l’emissione
di tali attestati può essere delegata dal Municipio ad un servizio dell’Amministrazione comunale.
Art. 20 Persona nota o ignota
La Polizia cantonale notifica la morte o il ritrovamento di un cadavere di una persona
nota o ignota all’ufficiale dello stato civile del circondario della morte o del ritrovamento.
Art. 21 Persona morta e non ritrovata
1La Polizia cantonale, a conoscenza di circostanze in cui la morte di una persona
scomparsa debba ritenersi certa, benché nessuno ne abbia visto il cadavere, è tenuta a farne
notifica all’Ufficio dello stato civile.
2Quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione innanzi all’autorità giudiziaria.
Art. 22 Modulo
Le notifiche della Polizia cantonale sono trasmesse con l’apposito modulo.
Art. 23 Segno di chiusura
Gli spazi rimasti in bianco al termine dell’iscrizione negli estratti di tutti i registri cartacei
sono completati con il segno -/-.
Art. 24 Comunicazioni in generale
Le comunicazioni delle autorità giudiziarie, amministrative e dei pubblici ufficiali giusta gli
art. 40 e seguenti dell’OSC sono effettuate al Servizio centrale, che poi le notifica agli uffici
interessati.
Art. 25 Comunicazioni speciali
Le comunicazioni vincolanti previste dall’OSC e quelle che comportano la decorrenza di
un termine per il destinatario sono notificate per lettera raccomandata.
Art. 26 Comunicazioni di diritto cantonale
1Le decisioni di cambiamento del nome emanate nel Canton Ticino sono notificate
dall’Ufficio dello stato civile alla Polizia cantonale ed al Servizio di coordinamento cantonale in
materia di casellario giudiziale; se del caso le stesse sono pure notificate al Ministero pubblico, alla
Sezione della circolazione, all’Ufficio di esecuzione ed alla Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione.13
2Le decisioni di adozione emanate nel Canton Ticino sono notificate all’autorità di protezione del
minore e dell’adulto competente, al tutore, all’assistente sociale e se del caso alla Sezione della
popolazione, Ufficio della migrazione.14
2bisLe dichiarazioni di cambiamento di sesso con cambiamento di nome se vi sono elementi che lo
giustificano sono notificate all’Ufficio di esecuzione, alla Polizia cantonale ed alla Sezione della
popolazione, Ufficio della migrazione. Le dichiarazioni di cambiamento di sesso senza cambiamento
di nome se vi sono elementi che lo giustificano sono notificate alle autorità competenti per il rilascio
dei documenti d’identità.15
3Le decisioni di cambiamento del nome e di adozione di cui ai capoversi precedenti sono pure
notificate nei casi previsti dall’art. 2 cpv. 2 dell’OSC.
12 Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
13 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
14 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
15 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
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3bisL’Ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di
naturalizzazione le iscrizioni delle decisioni di divorzio avvenute entro otto anni dalla
naturalizzazione agevolata.16
4Le comunicazioni sono effettuate mediante una copia completa o un estratto della decisione, a
seconda delle necessità.
Luoghi e orari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale delle unioni
Art. 27 domestiche registrate17
1La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche
registrate avviene nei locali appositamente designati conformemente agli art. 2 e 3; le cerimonie
all’aperto, in veicoli fermi o in movimento non sono consentite.18
2La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate
devono avvenire durante gli orari di apertura del Servizio circondariale o del Comune, non oltre le
ore 19.00; esse non possono aver luogo le domeniche e i giorni festivi cantonali riconosciuti.19
3È riservata la procedura d’urgenza di cui agli art. 100 cpv. 2 del Codice civile svizzero, 68 cpv. 2 e
75a cpv. 3 OSC.
Capitolo quinto
Norme applicabili all’atto d’origine
Art. 28 Diritto applicabile
Per quanto non sia disciplinato dalle disposizioni federali sono applicabili le norme del
presente capitolo.
Art. 29 Rilascio
1Il Servizio circondariale rilascia l’atto d’origine sulla base del registro dello stato civile.
2L’atto d’origine è trasmesso al titolare del documento, al suo rappresentante legale o, su sua
indicazione, accordo o informazione, all’autorità o alla persona dallo stesso designata; per i
minorenni occorre il consenso del rappresentante legale.
3Il controllo degli atti d’origine rilasciati è effettuato sulla base del registro dello stato civile o, per gli
atti rilasciati in base ai registri delle famiglie e per quanto possibile, sulla base dei repertori degli atti
d’origine precedentemente tenuti dagli uffici dello stato civile comunali.
Art. 30 Deposito
1L’atto d’origine è depositato presso il Comune di domicilio svizzero; esso può anche
essere consegnato all’interessato in vista della sua immatricolazione presso la Rappresentanza
svizzera all’estero.
2Nel caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, l’atto d’origine è trasmesso al Comune del nuovo
domicilio oppure consegnato all’interessato per le formalità di trasferimento del domicilio.
3Non è ammessa la trasmissione postale dell’atto d’origine all’estero.
Art. 31 Aggiornamento e perdita
1In caso di modifica dello stato civile, del nome o dell’attinenza, occorre sostituire l’atto
d’origine.
2L’atto d’origine che ha perso validità a seguito della modifica dello stato civile, del nome o
dell’attinenza del titolare è distrutto da parte dell’autorità di deposito.
3Chi ha perso il proprio atto d’origine deve notificare la perdita all’ufficiale dello stato civile che l’ha
emesso.
4Se l’ufficiale dello stato civile constata che è già stato emesso un atto d’origine con l’attuale stato
personale del richiedente, prima del rilascio di un nuovo documento occorre pretendere che il titolare
dichiari, richiamando l’obbligo di dire la verità, che né lui stesso, né altre persone o autorità sono in
possesso del documento precedente.
5Ricevuta la relativa attestazione, l’autorità competente rilascia un nuovo atto d’origine.
Tassa
16 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
17 Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
18 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
19 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
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Art. 32
1Il titolare dell’atto d’origine che sollecita il rilascio, la sostituzione o l’aggiornamento
dell’atto d’origine è tenuto al pagamento della tassa stabilita dall’ordinanza sugli emolumenti in
materia di stato civile del 27 ottobre 1999 (OESC).20
2Allorquando l’atto d’origine è richiesto dal controllo abitanti, l’incasso della tassa di rilascio, che è
a carico del titolare del documento, avviene presso il servizio richiedente.
Art. 33 Validità
Restano valevoli gli atti d’origine rilasciati precedentemente, sino all’eventuale modifica
dello statuto personale dell’interessato. In caso di sostituzione vale quanto indicato dal presente
capitolo.
Capitolo sesto
Tasse
Art. 34 Ufficio dello stato civile Comuni di celebrazione
1L’Ufficio dello stato civile, i Servizi circondariali, il Servizio centrale e le Autorità comunali
di celebrazione riscuotono le tasse previste dall’OESC.
2Per quanto di competenza cantonale, sono stabilite le seguenti tasse:
– cartellina degli atti di stato civile: da fr. 10.– a fr. 20.–.
3Le spese per la traduzione, l’autenticazione e la verifica di documenti, l’assunzione di atti e
certificazioni ed attestazioni mancanti richiesti dall’Ufficio dello stato civile, dal Servizio centrale o
dai Servizi circondariali sono a carico delle persone interessate all’iscrizione o alla procedura,
unitamente ai relativi disborsi. E’ riservata l’applicazione dell’art. 13 cpv. 3 OESC.
4Le competenze cantonali relative alla rinuncia completa o parziale, rispettivamente all’applicazione
dei supplementi degli emolumenti per la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale
dell’unione domestica registrata di cui agli art. 3 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OESC, sono delegate ai Municipi
nei casi di cui all’art. 3 cpv. 3.21
Art. 35 Ufficio dello stato civile
L’Ufficio dello stato civile applica le seguenti tasse:
a) autorizzazione al cambiamento del nome (art. 30 CCS) fino a un massimo di fr. 700.–;
b) pronuncia dell’adozione (art. 264 e segg. CCS) fino a un massimo di fr. 1200.–.
Capitolo settimo
Penalità
Art. 36 Sanzioni
Le sanzioni giusta l’art. 91 dell’OSC sono pronunciate dall’Ufficio dello stato civile.
Capitolo ottavo
Norme finali
Norma transitoria - condizioni di nomina dei funzionari di stato civile già in carica
Art. 37
L’Ufficio dello stato civile determina l’obbligatorietà al conseguimento dell’attestato
professionale federale di ufficiale dello stato civile delle persone attive nel settore dello stato civile
al 1° giugno 2004, sulla base degli anni di servizio e del grado di occupazione svolto presso la
precedente autorità di stato civile comunale o presso l’autorità di vigilanza.
Art. 38 Norma abrogativa
È abrogato il regolamento sullo stato civile del 21 febbraio 2006.
Art. 39 Entrata in vigore
Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, è pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.22
Pubblicato nel BU 2011, 293.
20 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
21 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
22 Entrata in vigore: 17 maggio 2011 - BU 2011, 293.