Law

Legge sulla videosorveglianza pubblica

Ticino · 550.300 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 3954114651f582399a8cca6089cd9b7c227471b1487da50a1dc4658523f2c07c

Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Riserva di altre leggi
  4. Art. 4 Definizioni
  5. Art. 5 Videosorveglianza osservativa
  6. Art. 6 Videosorveglianza dissuasiva
  7. Art. 7 Videosorveglianza invasiva
  8. Art. 8 Finalità
  9. Art. 9 Proporzionalità
  10. Art. 10 Esattezza
  11. Art. 11 Trasparenza
  12. Art. 12 Sicurezza dei dati
  13. Art. 13 Disposizioni materiali e vigilanza
  14. Art. 14 Trasmissione di dati a terzi
  15. Art. 15 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
  16. Art. 16 Disposizioni penali
  17. Art. 17 Entrata in vigore

17 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini in relazione alla videosorveglianza pubblica e alle relative elaborazioni di dati personali.

Art. 2 Campo di applicazione

1La presente legge si applica a enti e istituzioni statali e parastatali cantonali e locali, alle Chiese e comunità religiose ufficialmente riconosciute dallo Stato e a privati che assumono compiti di diritto pubblico, qualora attuino la videosorveglianza sul demanio pubblico o su beni amministrativi per il mantenimento e la promozione della sicurezza e dell’ordine pubblico, per la tutela della pubblica salute e dell’igiene o per assicurare la logistica. 2Non soggiacciono alla presente legge, in particolare: a) gli organi di polizia cantonale e comunale che attuano la videosorveglianza pubblica in applicazione della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) e della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol); b) gli organi di polizia che attuano la videosorveglianza in applicazione della legge sull’ese– cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2020 (LEPM); c) gli enti e le istituzioni che attuano la videosorveglianza per scopi diversi da quelli previsti al capoverso 1.

Art. 3 Riserva di altre leggi

Per aspetti delle elaborazioni di dati legate alla videosorveglianza pubblica che non sono disciplinati dalla presente legge, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione.

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente legge, i seguenti termini significano: a) titolare dell’elaborazione: autorità o organo che decide o legifera segnatamente in merito agli strumenti, agli scopi, all’estensione e alle modalità della sorveglianza pubblica, ai dati elaborati, alla durata di conservazione e alle misure di sicurezza. Inoltre, è organo che vigila sull’applicazione della presente legge e che risponde in caso di violazione; b) mandatario: responsabile dell’elaborazione e del trattamento dei dati su mandato del titolare dell'elaborazione. c) videosorveglianza osservativa: attività di vigilare a distanza su un luogo pubblico, per una visione in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di monitorare e, se del caso, ripristinare il traffico di autoveicoli; d) videosorveglianza dissuasiva (o preventiva e repressiva): attività di vigilare a distanza, su un luogo, un bene amministrativo o un’infrastruttura pubblica, con registrazione e conservazione dei segnali d’immagine per una durata prestabilita. È finalizzata alla prevenzione di atti illeciti, di minacce o di turbamenti alla sicurezza o all’ordine pubblico, tramite la posa ben riconoscibile di videocamere di sorveglianza, nonché alla ricostruzione e al perseguimento di infrazioni tramite analisi delle immagini successiva alla loro commissione; e) videosorveglianza invasiva: attività di vigilare in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di gestire gli accessi di persone o veicoli a beni amministrativi o a strutture pubbliche. 550.300 Capitolo secondo Modalità della videosorveglianza

Art. 5 Videosorveglianza osservativa

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità osservativa un luogo accessibile al pubblico, se ciò è idoneo e necessario a garantire la supervisione e la gestione del traffico ai sensi dell’articolo 4 lettera c. 2È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.

Art. 6 Videosorveglianza dissuasiva

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità dissuasiva un luogo o un bene amministrativo accessibile al pubblico e conservare le relative immagini, se ciò è idoneo e necessario a garantire la prevenzione di turbamenti alla sicurezza o all’ordine pubblico, alla pubblica salute e igiene e a ricostruire, se del caso, le responsabilità. 2Le immagini possono essere analizzate successivamente a un evento rilevante per la sicurezza o l’ordine pubblico, la pubblica salute e igiene per la ricostruzione di responsabilità e per il perseguimento di reati o infrazioni amministrative. 3L'introduzione della videosorveglianza dissuasiva deve essere preceduta da una valutazione dell'idoneità e dell'efficacia della misura. 4La videosorveglianza dissuasiva non si giustifica, in particolare, quando: a) gli scopi perseguiti possono essere pienamente raggiunti anche con l’ausilio di misure meno incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci per il raggiungimento dello scopo; b) avviene alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, oppure implica la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione. 5È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.

Art. 7 Videosorveglianza invasiva

1Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità invasiva l’accesso a beni amministrativi pubblici, se ciò è idoneo e necessario a gestire gli accessi ai sensi dell’articolo 4 lettera e. 2È consentita la registrazione audio ma non l'impiego di applicativi/strumenti per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone. Capitolo terzo Principi generali

Art. 8 Finalità

1I dati personali non possono essere utilizzati per scopi che esulano da quelli previsti dagli articoli 5-7 della presente legge. 2La raccolta indiscriminata di dati (fishing expedition) è vietata. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità chiaramente definite.

Art. 9 Proporzionalità

1La videosorveglianza deve essere proporzionata, in particolare per quanto riguarda lo scopo perseguito, gli strumenti utilizzati, le modalità di attuazione, l’estensione territoriale e temporale e la cerchia di personale abilitato alla gestione e all’accesso agli impianti di videosorveglianza, ai programmi informatici ivi correlati e alle immagini registrate. 2Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy. 3La proporzionalità della videosorveglianza deve essere valutata prima dell'implementazione e periodicamente rivalutata.

Art. 10 Esattezza

Il titolare deve garantire l’esattezza dei dati elaborati, in particolare la correttezza, l’autenticità, la veridicità e la completezza. 550.300

Art. 11 Trasparenza

1Il titolare garantisce un’adeguata informazione sulla videosorveglianza, segnatamente con cartelli indicatori possibilmente prima dell’entrata nel campo di visione delle singole videocamere e in prossimità delle stesse. 2L’informazione concerne almeno la presenza della videocamera, il titolare e la base legale. 3In caso di videosorveglianza del sedime scolastico, gli allievi e/o i loro rappresentanti legali devono essere informati in modo adeguato, trasparente e completo anche sulle tempistiche, sui luoghi e sulle modalità della videosorveglianza.

Art. 12 Sicurezza dei dati

1I titolari e gli eventuali mandatari devono garantire, sin dalla progettazione di un sistema di videosorveglianza pubblica, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l’autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative. In particolare, devono proteggere i dati contro la perdita, l’abuso e il danneggiamento. 2Le misure tecniche e organizzative devono essere adeguate allo stato della tecnica, alla natura e all’estensione dell’elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità del rischio che l’elaborazione implica. 3In particolare, devono essere limitati gli accessi alle registrazioni tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato e devono essere giornalizzati gli accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate a possibili abusi dei dati. Capitolo quarto Organizzazione, trasmissione e archiviazione dei dati

Art. 13 Disposizioni materiali e vigilanza

1Il titolare emana le disposizioni materiali necessarie all’esecuzione della presente legge. Definisce, in particolare: a) lo scopo della videosorveglianza; b) la tipologia di strumenti di videosorveglianza da utilizzare; c) il mandato di esecuzione della videosorveglianza; d) i luoghi soggetti a videosorveglianza; e) le modalità e le condizioni della videosorveglianza; f) la durata di conservazione dei dati; g) i diritti di accesso ai dati; h) le misure di sicurezza. 2Vigila periodicamente sulla corretta applicazione e sul rispetto della presente legge e delle disposizioni materiali d’esecuzione.

Art. 14 Trasmissione di dati a terzi

1Di principio, le registrazioni non sono trasmesse a terzi. 2Rimane riservata la collaborazione tra polizie sulla base di specifiche norme di assistenza amministrativa. 3Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le registrazioni possono essere trasmesse alle competenti autorità, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. 4Le richieste di accesso e le operazioni di elaborazione dei dati devono essere tracciabili e conformi alle disposizioni applicabili.

Art. 15 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

1Le registrazioni sono conservate fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessarie per gli scopi per i quali sono state lecitamente raccolte o elaborate. 2Rimane riservata la conservazione da parte del titolare di una copia delle registrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa. 3Al termine del periodo di conservazione, i dati devono essere cancellati in modo automatico e definitivo tramite sistemi idonei a garantirne l'irrecuperabilità.

Art. 16 Disposizioni penali

Le infrazioni sono perseguite secondo il diritto penale federale applicabile. Capitolo quinto 550.300 Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore1. Pubblicata nel BU 2026, 119. 1 Entrata in vigore: 1° luglio 2026 - BU 2026, 119.

← Find another law