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24 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione
1La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla circolazione
stradale (LCS), della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD) e della Legge federale concernente
una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) nonché delle relative ordinanze e
decreti.2
2Essa si applica all’uso dei veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, velocipedi, veicoli a trazione
animale e ad altri mezzi di trasporto o altri utenti delle strade aperte al traffico.
TITOLO II
Autorità e competenze
Autorità amministrative
Art. 2 Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato è competente:
a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d’esecuzione necessarie
all’applicazione della presente legge, nonchè quelle complementari alla legge federale sulla
circolazione stradale;
b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne è richiesto a norma di legge o
a titolo consultivo;
c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti del traffico incaricati delle visite di controllo
sull’idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari;
d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze;
e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di
perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri
conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni;
f) a concludere gli accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione
dell’attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell’altro;
g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie;
h) a fissare tasse di giudizio per le decisioni amministrative;
i) a regolamentare la circolazione dei veicoli a motore al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge
sulla circolazione stradale;3
l) a promuovere campagne di sicurezza stradale.4
2Il Consiglio di Stato può istituire commissioni speciali in materia di circolazione stradale.
Competenza generale
1 Titolo modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
2 Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
3 Lett. introdotta dalla L 24.3.2004; in vigore dal 28.1.2005 - BU 2005, 17.
4 Lett. introdotta dalla L 17.12.2012; in vigore dal 8.2.2013 - BU 2013, 80.
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Art. 3
1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme
legali concernenti la circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.5
2Il Dipartimento, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o
privati, competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la
procedura.
Art. 4 Competenze particolari
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente:
1. a concedere sulle strade cantonali:
a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiali od usare la strada per scopi analoghi e
ciò in virtù delle norme della legge cantonale sulle strade;
b) i permessi di deviazione temporanea del traffico nei casi di lavori stradali;
2. a collocare sulle strade cantonali, i segnali stradali ed a tracciare la segnaletica orizzontale,
riservato l’art. 5 cpv. 4;
3. a limitare, sulle strade cantonali, il peso e le dimensioni dei veicoli qualora ragioni di sicurezza lo
esigessero;
4. ad installare sulle strade cantonali gli impianti luminosi;
5. ad adottare sulle strade cantonali altre misure richieste dalla sicurezza stradale conformemente
alle competenze conferitegli da altre leggi;
6. ad eseguire i controlli stabiliti dall’ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali di autoveicoli;
7. ad indicare alle competenti autorità i casi di conducenti inidonei alla guida eventualmente
segnalati da altri medici;
8. a preavvisare le richieste di rilascio o di proroga delle licenze per allievo conducente, qualora
esistano ragioni di natura medica, come pure ad autorizzare, in circostanze speciali, medici non
iscritti nell’elenco stabilito dal Consiglio di Stato ad effettuare esami di controllo;
9. ad introdurre nell’insegnamento scolastico corsi di istruzione in materia di circolazione stradale,
riservata la competenza del Consiglio di Stato a stabilire i relativi programmi.
Art. 5 Autorità comunali
1I Municipi sono competenti:
1. a vietare, limitare o disciplinare la circolazione sulle strade comunali, consortili o private aperte
al traffico, secondo quanto previsto dalla legge organica comunale, e da altre leggi cantonali;
2. a concedere:
a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiale od altre operazioni analoghe, su strade
comunali, consortili o private aperte al traffico;
b) in casi speciali, l’autorizzazione a lasciare in sosta autoveicoli sprovvisti di targhe di controllo
od a parcheggiare regolarmente durante la notte su aree pubbliche;
c) le autorizzazioni previste dall’art. 18 della presente legge.
3. a disciplinare il servizio tassì;
4. ad adottare e pubblicare, conformemente alla relativa ordinanza federale, la segnaletica stradale
ed a disporre per la posa se espressamente delegati dal Dipartimento competente;
5. ad autorizzare la posa di segnaletica di cantiere dopo averne approvato i piani, ed a vigilarne
l’esecuzione, se espressamente autorizzati dal Dipartimento competente;
6. a rilasciare i contrassegni per velocipedi e le targhe per ciclomotori, se espressamente autorizzati
dal Dipartimento competente;
7. a formulare i preavvisi richiesti in virtù della presente legge.
2Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.
Autorità penali
Autorità giudiziarie
5 Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
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Art. 6
1Le Autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico
punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù
della LCS e della LTTP.6
2Esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l’adozione di
provvedimenti amministrativi previsti dalla LCS e relative ordinanze.
3Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.
Art. 7 Autorità amministrativa con competenze penali
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali
previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge del 20
aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Autorità in materia di multe disciplinari
Art. 8 Organi di polizia
1Sono autorizzati a riscuotere le multe disciplinari stabilite dall’elenco del Consiglio
federale:
a) la polizia cantonale;
b) le polizie comunali espressamente autorizzate dal Dipartimento competente.
2Il Dipartimento competente può rinunciare all’esigenza dell’uniforme di servizio per i preposti alla
riscossione delle multe disciplinari nel caso di veicoli in stazionamento e di traffico nelle regioni rurali.
Art. 9 Organi amministrativi
1Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare il Dipartimento
competente dà avvio alla procedura ordinaria prevista dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per
le contravvenzioni.8
2Esso tiene inoltre il registro per l’iscrizione delle multe secondo le disposizioni fissate dall’autorità
federale.
Trasmissione dati in via elettronica
Art. 9a9 I dati dei procedimenti contravvenzionali denunciati all’autorità amministrativa devono
esserle trasmessi in formato elettronico.
Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Autorità di ricorso
Art. 10 Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo10
1Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente
è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 11
…12
Altre autorità
6 Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
7 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedenti modifiche: BU 2004,
144 e 389.
8 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedenti modifiche: BU 2004,
389; BU 2005, 17.
9 Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 137.
10 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 215.
11 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481; precedenti modifiche: BU
1997, 215; BU 2009, 36.
12 Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144; precedente modifica: BU 2002,
129.
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Art. 12
Le decisioni prese da autorità giudiziarie penali sono impugnabili conformemente alle
norme di procedura previste dalla legislazione cantonale in materia.
Art. 12a ...13
TITOLO III
Compiti della Polizia
Art. 13 Polizia cantonale
Gli organi di polizia cantonale esercitano sul territorio del Cantone i compiti loro attribuiti
dalla legislazione cantonale e federale in materia di circolazione e di tassa sul traffico pesante.
Art. 14 Polizie comunali
1Le polizie comunali esercitano nella giurisdizione comunale i compiti di polizia locale
previsti dalla legge organica comunale.
2Nel caso di Comuni consorziati o legati da convenzione particolare i compiti attribuiti alle polizie
comunali si estendono a tutto il territorio consortile o dei Comuni che hanno concluso la convenzione.
3Riservate le competenze loro attribuite da altre leggi e decreti o disposizioni della presente legge,
esse esercitano nell’ambito della circolazione stradale le funzioni loro espressamente delegate dal
Dipartimento competente.
4Le polizie comunali collaborano con le autorità scolastiche e con gli organi di polizia cantonale in
materia di educazione stradale e cooperano con la polizia cantonale nella misura richiesta dalle
circostanze o stabilita da speciali accordi.
5Il Dipartimento competente fissa le condizioni per il rilascio delle deleghe di cui al cpv. 3, con
particolare riguardo all’importanza ed all’organizzazione della polizia comunale interessata, come
pure alla formazione dei suoi agenti.
TITOLO IV
Disposizioni diverse
Art. 15 Rimozione forzata di veicoli
1Gli organi di polizia cantonale e quelli comunali espressamente autorizzati dal
Dipartimento competente possono ordinare la rimozione di veicoli fermi illecitamente, posteggiati od
ostacolanti il traffico, se il conducente non può essere raggiunto oppure rifiuta di ottemperare
all’ingiunzione di spostarlo.
2Le spese di rimozione sono a carico del conducente responsabile o del detentore.
Art. 16 Obbligo di informare
1Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l’obbligo di fornire
agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCS
commessa con il suo veicolo.
2Sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui
testimoni.15
Art. 17 Contravventori non domiciliati in Svizzera
Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del
traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra
garanzia adeguata.
Autorizzazioni speciali
13 Art. abrogato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 215; precedente modifica: BU 1996,
93.
14 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
15 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258.
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Art. 18
1I Municipi possono autorizzare, in casi speciali, nelle loro giurisdizioni, il transito dei veicoli
a motore (compresi i cingolati) o velocipedi, su tratti che non sono destinati o manifestamente non si
adattano alla loro circolazione, in particolare sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, ecc.
2Il Dipartimento competente emana le necessarie direttive per il rilascio delle autorizzazioni ad opera
dei Municipi e vigilerà sulla corretta applicazione delle stesse.
Art. 19 Rapporti di infortunio
1A seconda di chi abbia pronunciato il giudizio, le autorità giudiziarie e amministrative sono
competenti a concedere il rilascio a terzi di rapporti riguardanti gli infortuni della circolazione.
2Il rilascio avviene per il tramite del Comando della polizia. Le spese sono a carico del richiedente.
Rapporti informativi
Art. 19a16 1Gli organi di polizia, segnatamente la polizia cantonale, sono tenuti d’ufficio o su richiesta,
a comunicare agli organi amministrativi preposti all’applicazione della presente legge e delle
normative concernenti la circolazione stradale unicamente le informazioni utili di cui necessitano
nell’adempimento del proprio compito legale.
2Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.
Art. 20 Notifica al casellario giudiziale
Le competenti autorità giudiziarie e amministrative devono comunicare al dipartimento
competente le decisioni soggette all’obbligo dell’iscrizione nel casellario giudiziale, secondo la
legislazione federale e cantonale.
Art. 21 Comunicazione ad altri Cantoni
Le autorità cantonali competenti sono tenute a comunicare alle autorità di altri Cantoni i
fatti che possono giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone
domiciliate nella loro giurisdizione.
TITOLO V
Disposizioni penali
Art. 22 Penalità e sanzioni
1Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con la multa fino a fr.
100’000.--.17
2Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
TITOLO VI
Disposizioni abrogative e finali
Art. 23 Disposizioni abrogative
È abrogata la legge cantonale sulla circolazione con i veicoli a motore e velocipedi del 26
giugno 1934, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
Art. 24 Disposizioni finali
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.18
Pubblicata nel BU 1985, 413.
16 Art. introdotto dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 385.
17 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
18 Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 413.