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Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

Ticino · 953.155 · regulation

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 Organizzazione
  2. Art. 2 Consiglio di vigilanza
  3. Art. 3 Competenze
  4. Art. 4 Funzionamento
  5. Art. 5 Esclusione e ricusazione
  6. Art. 6 Segretariato
  7. Art. 7 Responsabilità
  8. Art. 8 Diritto di firma
  9. Art. 9 Tasse
  10. Art. 10 Riserve
  11. Art. 11 Tesoreria
  12. Art. 12 Consuntivo
  13. Art. 13 Albo
  14. Art. 14 Procedure di autorizzazione
  15. Art. 15 Segreto d’ufficio
  16. Art. 16 Entrata in vigore

16 provisions

Art. 1 Organizzazione

1L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario è costituita nella forma di unità amministrativa autonoma e indipendente (art. 18 e 19 LFid). 2L’Autorità di vigilanza adotta le decisioni di sua competenza e si avvale di un segretariato permanente, cui sono affidati compiti esecutivi. 3I dipendenti del segretariato sono funzionari dello Stato il cui rapporto di impiego è disciplinato dalla legislazione cantonale sul pubblico impiego. 4La revisione annuale dei conti dell’Autorità di vigilanza è svolta dal Controllo cantonale delle finanze, che funge da ufficio di revisione.

Art. 2 Consiglio di vigilanza

1Il Consiglio di vigilanza è composto dai membri dell’Autorità di vigilanza nominati dal Consiglio di Stato. 2Il presidente dirige il Consiglio e ne convoca le sedute, stabilendo l’ordine del giorno. 3Il presidente rappresenta l’Autorità di vigilanza nei confronti delle istituzioni e delle associazioni professionali. 4In caso di impedimento, il presidente è sostituito in tutte le sue incombenze dal vicepresidente. 5Il Consiglio può delegare a suoi membri compiti specifici o permanenti in ambito organizzativo o ispettivo, creando se necessario apposite commissioni.

Art. 3 Competenze

1Il Consiglio adotta tutte le decisioni che la legge demanda all’Autorità di vigilanza. 2Il Consiglio dirige il segretariato, ne è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento, e gli può impartire istruzioni. Esso, in particolare: a) approva il preventivo ed il consuntivo nonché l’eventuale piano finanziario; b) approva la convenzione di risorse con il Consiglio di Stato; c) elabora il rapporto di gestione annuale da sottoporre al Consiglio di Stato; d) determina gli onorari dei propri membri e dei supplenti; e) stabilisce le tasse entro i limiti fissati dall’articolo 12 LFid, tenuto conto del principio di causalità;1 f) assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale; g) adotta tutte le decisioni inerenti la gestione del personale comprese quelle che la legislazione cantonale riserva al funzionario dirigente; h) rilascia, revoca e sospende le autorizzazioni; i) dispone le iscrizioni e radiazioni dall’Albo dei fiduciari e le pubblicazioni; j) accetta i titoli di studio svizzeri ed esteri giusta l’articolo 11 capoversi 4 e 5 LFid e decide quali richiedenti debbano sottoporsi ad un esame;2 k) adotta il regolamento di esame per i richiedenti con titoli di studio conseguiti all’estero e designa la commissione d’esame; l) promuove i procedimenti di contravvenzione, quelli disciplinari e di violazione del segreto professionale e decide le relative sanzioni; m) decide, fuori dei casi di competenza dell’autorità giudiziaria, la confisca di profitti conseguiti in violazione della legge; n) adotta misure cautelari e provvedimenti interdittivi; o) trasmette gli atti al Ministero pubblico nel caso di violazioni gravi della legge; 1 Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 2 Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 953.155 p) conferisce mandati a periti o consulenti esterni; q) decide sulle domande di svincolo delle cauzioni depositate a garanzia della copertura per la responsabilità civile; r) organizza e dirige il segretariato; s) adotta direttive su tutto il campo di applicazione della legge; t) delega compiti specifici a suoi componenti e crea commissioni permanenti al suo interno.

Art. 4 Funzionamento

1Il Consiglio viene convocato in seduta con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, inviata per posta o per posta elettronica con almeno 10 giorni di preavviso. In casi urgenti può essere derogato a tale termine ed alla forma di convocazione. 2Il Consiglio adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni possono essere adottate anche in via di circolazione. 3In caso di impedimento di uno o più membri, il Consiglio si completa, a cura del Presidente, con uno o più supplenti. 4Il Consiglio designa, di regola all’interno del segretariato permanente, un segretario delle sedute. Delle sedute del Consiglio è tenuto un verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. 5Il Consiglio può far partecipare alle sedute uno o più appartenenti al segretariato permanente. Le decisioni formali del Consiglio vengono notificate dal segretariato e sono sottoscritte dal presidente e da un altro membro o da un membro del segretariato.

Art. 5 Esclusione e ricusazione

1I membri del Consiglio sono esclusi o ricusati quando vi sia motivo per dubitare della loro imparzialità. Gli articoli 50 e seguenti LPAmm si applicano per analogia.3 2La cognizione dei motivi di esclusione o di ricusazione spetta al Consiglio composto dai membri non ricusati e non esclusi. 3Se è ricusato l’intero Consiglio, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario. 4Le ricusazioni devono essere proposte al Consiglio con istanza motivata.

Art. 6 Segretariato

1Il segretariato permanente fornisce supporto amministrativo, giuridico e ispettivo al Consiglio, ne istruisce le procedure e dà esecuzione alle sue decisioni. Esso si compone di due sezioni: a) la sezione giuridica e amministrativa; b) la sezione ispettiva. 2Le due sezioni si prestano vicendevolmente sostegno, secondo le necessità e secondo le direttive del Consiglio. 3La sezione giuridica e amministrativa assicura il buon funzionamento amministrativo dell’Autorità di vigilanza e la fondatezza giuridica delle sue decisioni e, in particolare: a) istruisce le richieste di autorizzazione e le sottopone al Consiglio per decisione; b) predispone progetti di decisioni, atti di procedura, direttive, e, in genere ogni atto a contenuto giuridico; c) allestisce i progetti di preventivi e consuntivi, nonché il piano finanziario e il rapporto di gestione da sottoporre al Consiglio per approvazione; d) provvede alla riscossione di tasse e spese, ai pagamenti e alla tenuta della contabilità; e) provvede alla notifica delle decisioni del Consiglio; f) gestisce una banca dati contenente le informazioni necessarie per l’attuazione della legge; g) cura la tenuta dell’albo e provvede alla sua pubblicazione; h) assolve in genere tutti i compiti di natura amministrativa necessari al funzionamento dell’Autorità. 4La sezione ispettiva assicura l’attuazione della sorveglianza prevista dalla legge e l’esecuzione delle istruttorie nelle procedure avviate dal Consiglio e, in particolare: a) esercita la vigilanza diretta sui fiduciari e sulle ditte fiduciarie mediante verifiche d’ufficio e ispezioni nonché richieste di informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi; b) effettua gli accertamenti nei casi di presunto esercizio abusivo; c) istruisce i procedimenti disciplinari e di contravvenzione nonché i casi di presunta rilevanza penale; d) propone al Consiglio le segnalazioni al Ministero pubblico o ad altre autorità; e) propone l’adozione di provvedimenti cautelari e interdittivi; f) propone la designazione di periti esterni; 3 Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 953.155 g) cura i contatti con le altre autorità legate alla tematica della sorveglianza.4

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità dell’Autorità di vigilanza, dei suoi organi e del suo personale è disciplinata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Art. 8 Diritto di firma

1È conferito il diritto di firma collettiva a due al presidente, al vicepresidente, a un altro membro e ai collaboratori del segretariato designati dall’Autorità. 2I membri del segretariato possono firmare solo congiuntamente con il presidente o il vicepresidente dell’Autorità di vigilanza.

Art. 9 Tasse

1Il Consiglio stabilisce la tassa di esercizio e quella di autorizzazione. 2La tassa di esercizio viene fissata con l’approvazione del preventivo annuale, in funzione della copertura dei costi e di eventuali accantonamenti, tenuto conto in particolare del principio di causalità di cui all’articolo 2 lettera e della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. 3Per le nuove autorizzazioni la tassa d’esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese intero. 4Il Consiglio fissa la tassa d’autorizzazione unica e le tasse per le singole decisioni in considerazione degli oneri amministrativi e di istruttoria sostenuti. In seno alle proprie decisioni, il Consiglio può disporre che le spese sostenute in particolare peritali, vengano addossate all’interessato che le ha provocate.5 5L’Autorità di vigilanza fissa le tasse, con pubblicazione nel Foglio ufficiale, entro il mese di dicembre precedente all’anno di riferimento.

Art. 10 Riserve

Per svolgere la propria attività l’Autorità di vigilanza può costituire riserve in volume pari ad 1/5 del suo preventivo annuale.

Art. 11 Tesoreria

1Per i servizi di tesoreria e di gestione della liquidità l’Autorità fa capo alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. 2Il diritto di firma sulle relazioni bancarie è collettivo a due ed è disciplinato nell’articolo 8.

Art. 12 Consuntivo

1Il consuntivo annuale dell’Autorità di vigilanza espone integralmente il conto di esercizio, il bilancio e la gestione della liquidità. 2Esso segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo, richiamata inoltre la legge sulla gestione ed il controllo finanziario dello Stato.

Art. 13 Albo

1Il Segretariato tiene un albo dei fiduciari autorizzati e delle ditte fiduciarie di cui sono responsabili. 2L’albo con i relativi aggiornamenti è pubblicato sul Foglio ufficiale ed accessibile in forma elettronica al pubblico.

Art. 14 Procedure di autorizzazione

Le domande volte ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare professione di fiduciario devono essere indirizzate all’Autorità di vigilanza accompagnate dai documenti seguenti: a) curriculum vitae; b) certificato di domicilio; c) estratto del casellario giudiziale; d) attestazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio fallimenti competente dalla quale risulti che il richiedente non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in 4 Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 5 Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 953.155 stato di fallimento o in stato di sovraindebitamento comprovato da un estratto delle esecuzioni e fallimenti per debiti indipendenti da eventuali precetti relativi alla propria attività di fiduciario;6 e) titolo/i di studio; f) se del caso, attestato di superamento dell’esame attitudinale per i richiedenti in possesso di un titolo di studio estero; g) attestazione comprovante l’assolvimento di un periodo di pratica di due anni, secondo le direttive emanate dal Consiglio; h) attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile; i) ogni altro documento ritenuto necessario dall’Autorità di vigilanza.

Art. 15 Segreto d’ufficio

Tutti i componenti dell’Autorità di vigilanza sono tenuti al segreto d’ufficio.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.7 Pubblicato nel BU 2012, 521. 6 Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131. 7 Entrata in vigore: 9 novembre 2012 - BU 2012, 521.

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