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11 provisions
Art. 1 Autorità competente
1Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del
territorio agricolo.
2L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore
di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al
miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr.2
II. Compenso pecuniario
Art. 2 Principio
1Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della
sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
2La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il
contributo pecuniario sostitutivo.
3Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno
da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.
Art. 3 Calcolo
1Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i
coefficienti indicati nella tabella seguente:3
Valore commerciale o di
transazione della zona
edificabile fr./mq
Valore di reddito agricolo
Terreni agricoli (ct./mq)
<20 21-30 31-40 >41
<100 30 40 50 60
100-200 35 45 55 65
200-400 40 50 60 70
400-600 45 55 65 75
600-800 50 60 70 80
800-1000 55 65 75 85
1000-1200 60 70 80 90
>1200 65 75 85 95
2Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente
medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.
3Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di
transazione della zona edificabile.
4Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.
Art. 4 Restituzione
Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia
provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.
1 Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114; precedente modifica: BU
2006, 259.
2 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
3 Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
910.210
Art. 5 Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria
Il Fondo può essere utilizzato per:
a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;
b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi
meccanici;
c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;
e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.
III. Sussidiamento di bonifiche
Art. 6 Beneficiari e domande di contributo5
1Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in
loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
2Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio, che decide sulla concessione del contributo.7
Art. 7 Ammontare del contributo8
1L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a
dipendenza delle disponibilità del Fondo.
2Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:
fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
3Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad
eccezione dei provvedimenti di cui alla:
lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;
lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso
in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi
complessivamente l’85% delle spese computabili.
Art. 8 Oneri e condizioni10
Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei
contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art.
13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.
Art. 9 IV...12
…13
Art. 10 V. Disposizioni transitorie e finali14
I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.
Entrata in vigore
4 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
5 Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
6 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006,
259; BU 2011, 289.
7 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
8 Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
9 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,
289.
10 Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
11 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006,
259.
12 Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
13 Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,
289.
14 Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
910.210
Art. 11
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.15
Pubblicato nel BU 1998, 192 e 199.
15 Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.