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2.11.3 Ordinanza sull'Accademia per pompieri professionisti di lingua italiana del 31 marzo 2022

Lugano · 16371933 · communal act

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Organi
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Diritti e doveri
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Contratto di formazione e copertura assicurativa
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Disposizioni finali
  12. Art. 12
  13. Art. 13

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13 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Oggetto La presente Ordinanza disciplina l'organizzazione, lo scopo e la formazione dell'Accademia per pompieri professionisti di lingua italiana (in seguito: APPLI), le competenze degli organi, le condizioni di ammissione, nonché i diritti ed obblighi dei candidati aspiranti pompieri (in seguito: aspiranti) e di partecipanti terzi iscritti all'APPLI.

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Art. 2

Organizzazione e scopo L'Accademia per pompieri professionisti di lingua italiana: a. è un istituto di formazione riconosciuto a livello federale dell'Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (in seguito: OdMLP) ed ha lo scopo di formare gli aspiranti invista dell'esame professionale di pompiere professionista (in seguito: esame) affinché possa conseguire l'attestato professionale federale (in seguito: APF); b. prevede una formazione che rilascia un attestato di partecipazione per l'iscrizione all'esame; c. può organizzare dei corsi di formazione a favore di partecipanti terzi, rilasciando un attestato di frequenza; d. ha la propria sede presso il Corpo civici pompieri di Lugano (CCPL).

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Art. 3

Formazione 1 L formazione ha lo scopo di preparare gli aspiranti all'esame, in base alle direttive ed alle istruzioni emanate nel Regolamento concernente l'esame professionale per pompieri professionisti dell'OdMLP, nonché alle P. 2 di 6 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.11.3 www.lugano.ch y direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) affinché possa conseguire l'APF. La formazione è suddivisa in aree di competenza, moduli e lezioni ed ha una durata complessiva di 18 mesi. 3 La formazione teorica ha una durata di 7 mesi. 4 La formazione pratica, che consiste in uno stage professionale presso il corpo pompieri professionista suo datore di lavoro oppure, in caso di necessità formative, presso un altro corpo pompieri professionista, ha una durata di 11 mesi. 5 1I ipettivo corpo pompieri professionista è responsabile dello stage professionale e si attiene alle raccomandazioni ed alle indicazioni dell'APPLI. 6 La formazione è impartita dagli istruttori dell'APPLI del CCPL e da formatori esterni chevalutano l'apprendimento degli aspiranti con prove scritte, orali e pratiche. 7 1 Corsi di formazione a favore di partecipanti terzi avvengono alle condizioni comunicate dall'APPLI. 8 L partecipazione alla formazione è obbigatoria. CAPITOLO 11

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Art. 4 Organi

Comando APPLI Il comando APPLI, composto dal comandante, dalvice comandante e da un membro dello stato maggiore del CCPL, ha le seguenti competenze: a. sottopone al Municipio la decisione di ammissione e di esclusione degli aspiranti e di partecipanti terzi che si iscrivono all'APPLI; b. sottopone al Municipio il contratto di formazione tra l'APPLI, gli aspiranti e partecipanti terzi, nonché contratti e convenzioni che concernono, direttamente o indirettamente, l'attività dell'APPLI, fatta eccezione per le convenzioni di prestazione per corsi specialistici e le convenzioni tecniche che devono ossequiare gli importi massimi stabiliti dall'OM sulle deleghe in materia di spesa; c. sottopone al Municipio la decisione di provvedimenti disciplinari di cui agli art. 31 e segg. del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano del 12 novembre 2018 (ROCC e informa il datore di lavoro degli aspiranti e di partecipanti terzi; d. sottopone al Municipio la decisione di allontamento degli aspiranti e di partecipanti terzi dall'APPLI e informa il loro datore di lavoro; e. collabora con la direzione scolastica per garantire il buon funzionamento dell'APPLI; f. redige levalutazioni, proposte dalla direzione scolastica, degli aspiranti e dei partecipanti terzi; P. 3 di 6 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.11.3 www.lugano.ch y g. rilascia l'attestato di partecipazione per l'iscrizione all'esame, nonché l'attestato di frequenza al corso a favore di partecipanti terzi; h. sottopone al Municipio la richiesta di partecipazione ai costi, nei confronti del datore di lavoro degli aspiranti e di partecipanti terzi, per dei corsi di formazioni speciali che esulano dal catalogo delle prestazioni concordate; i. decide l'impiego degli aspiranti, in caso di un evento maggiore sul territorio di competenza del Centro di Soccorso di Lugano, in base alle direttive cantonali.

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Art. 5

Direzione scolastica La direzione scolastica, composta dal direttore e dalvice direttore, ha le seguenti competenze: a. sottopone al comando APPLI la decisione di ammissione e di esclusione degli aspiranti e di partecipanti terzi che si iscrivono all'APPLI; b. allestisce e sottopone al comando APPLI il contratto di formazione tra l'APPLI, gli aspiranti e partecipanti terzi, contratti e convenzioni che concernono, direttamente o indirettamente l'attività dell'APPLI nonché le convenzioni di prestazione per corsi specialistici e le convenzioni tecniche; c. sottopone al comando APPLI la decisione di provedimenti disciplinari di cui agli art. 31 e segg. ROCCL; d. sottopone al comando APPLI la decisione di allontamento degli aspiranti e di partecipanti tezi dall'APPLI; e. organizza e pianifica la formazione; f. adotta le modalità e le procedure di qualifica degli aspiranti; g. effettua lavalutazione degli aspiranti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione, nonché di partecipanti terzi nell'ambito della frequenza al corso e sottopone al Comando APPLI l'esito dellevalutazioni. h. svolge le mansioni amministrative dell'APPLI e gestisce i rapporti con terzi; i. designa, in collaborazione con il comando APPLI, il corpo istruttori della formazione (composto da pompieri professionisti e altri formatori esterni); j. sottopone al comando APPLI la richiesta di partecipazione ai costi, nei confronti del datore di lavoro degli aspiranti e di partecipanti terzi, per corsi di formazioni speciali che esulano dal catalogo delle prestazioni concordate; k. propone al comando APPLI l'impiego degli aspiranti, in caso di un evento maggiore sul territorio di compentenza del Centro di Soccorso di Lugano, in base alle direttive cantonali; 1. supervisionata l'operato degli istruttori e dei formatori esterni. P. 4 di 6 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.11.3 www.lugano.ch y CAPITOLO Ili

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Art. 6 Diritti e doveri

Diritto alla formazione 1 comando APPLI e la direzione scolasticavalutano l'adempimento delle condizioni di ammissione degli aspiranti all'APPLI in base al Regolamento d'esame del 13.03.2015 dell'OdMLP e alle direttive interne emanate dal CCPL relativamente all'adempimento delle attitudini fisiche e psicologiche degli aspiranti. 2 11 Comando APPLI e la direzione scolasticavalutano l'adempimento delle condizioni di ammissione di partecipanti terzi ai corsi di formazione.

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Art. 7

Doveri 1 Gli aspiranti e i partecipanti terzi: a. si attengono alle norme ed alle direttive interne dell'APPLI, del Regolamento dei pompieri del corpo civici pompieri della Città di Lugano, del ROCCL e di ogni altra norma applicabile in materia, mantenendo un comportamento corretto, nel rispetto dei propri e altrui doveri, a prescindere dal controllo esercitato dall'APPLI. b. devono produrre un'attestazione assicurativa conformemente all'art. 10 cpv. 1 della presente Ordinanza, sono obbligati a partecipare alla formazione e devono, in caso di assenza per ragioni di salute o impedimenti, avvertire immediatamente la Direzione scolastica. Le assenze non autorizzate o non giustificate sono considerate arbitrarie; c. rispettano scrupolosamente tutte le prescrizioni di sicurezza in materia; d. sono responsabili dell'accurata manutenzione e della custodia dell'equipaggiamento personale, di corpo e di ogni altro materiale a loro affidato. 2 Gli aspiranti: a. sono responsabili per i danni causati al Comune, all'APPLI e a terzi in base alla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988; b. sonovincolanti al segreto d'ufficio, che sussiste anche dopo il termine dell'APPLI o con la cessazione della sua frequenza; c. sono tenuti ad allenare la condizione fisica mediante una regolare pratica sportiva.

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Art. 8

Provvedimenti disciplinari 1 Nei confronti di tutti i collaboratori del Comune di Lugano si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli art. 31 e seguenti ROCCL. 2 Comando APPLI può proporre al Municipio l'allontanamento degli aspiranti e di partecipanti terzi dall'APPLI, a garanzia del corretto svolgimento della formazione. P. 5 di 6 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.11.3 www.lugano.ch y 3 Altre misure sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti del datore di lavoro degli aspiranti e del datore di lavoro di partecipanti terzi. CAPITOLO IV

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Art. 9 Contratto di formazione e copertura assicurativa

Contratto di formazione 1 Il Municipio stipula con il datore di lavoro degli aspiranti e di partecipanti terzi un contratto di formazione all'interno del quale, in particolare, sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti, il catalogo delle prestazioni formative fornite, nonché l'importo delle tasse di iscrizione all'APPLI. 11 Municipio può chiedere, al datore di lavoro degli aspiranti e di partecipanti terzi, una partecipazione ai costi per corsi di formazioni speciali, che esulano dal catalogo delle prestazioni concordate.

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Art. 10

Copertura assicurativa 1 Gli aspiranti e partecipanti terzi devono produrre al Comando APPLI un'attestazione assicurativa a copertura di ogni ipotetico rischio in relazione alla frequentazione dell'APPLI. 2 Gli aspiranti e i partecipanti terzi rispondonoverso l'APPLI del danno cagionato mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri. CAPITOLO V

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Art. 11 Disposizioni finali

Riserva di legge Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di leggi federali e cantonali in materia.

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Art. 12

Rimedi di diritto 1 ontro le decisioni del Comando APPLI è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

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Art. 13

Entrata invigore La presente Ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. P. 6 di 6 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.11.3 www.lugano.ch y Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario M . t t i R. Bregy Risoluzione municipale del 31.03.2022. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 25 maggio 2022.

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