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31 provisions
Art. 1 A. Scopo
La presente legge tutela i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera
privata delle persone i cui dati sono elaborati dalla polizia cantonale o, nell’ambito di deleghe o
collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).
B. Campo di applicazione
Art. 2 I. Principio
1La legge si applica all’elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla
ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla
polizia.
2Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).
Art. 3 II. Eccezioni
La legge non si applica alle elaborazioni temporanee di dati personali, quali quelle
relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti
dalla legislazione federale.
C. Definizioni
Art. 4 I. Informazioni confidenziali
È considerata confidenziale l’informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi
ha un interesse legittimo all’anonimato.
Art. 5 II. Rapporto informativo
È considerato rapporto informativo l’insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e
alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un’autorità.
TITOLO II
Principi per l’elaborazione dei dati personali
A. Principi
Art. 6 I. In generale
1Nell’adempimento dei propri compiti la polizia non può discostarsi dai principi
d’esattezza e completezza dei dati.
2Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.
II. Eccezioni ai principi dell’elaborazione di dati
1. Raccolta
Art. 7
1Se le esigenze di servizio lo richiedono, la polizia può derogare al principio della
raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato tra il pregiudizio che le
arreca e lo scopo perseguito.
163.150
2I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così
come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura
in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.
3L’esercizio lecito dei diritti costituzionalmente garantiti non può fare di per sé oggetto di raccolta e
archiviazione a titolo di informazione preventiva.
2. Informazioni confidenziali
Art. 8
Le informazioni confidenziali devono essere elaborate in modo da salvaguardare
adeguatamente tutti gli interessi in gioco.
3. Rapporti di polizia
Art. 9
1Dai rapporti di polizia deve risultare il grado d’esattezza e completezza delle
informazioni ivi contenute.
2Essi menzionano pure le modalità d’accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò
non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
4. Decisioni di altre autorità
Art. 10
1Le autorità giudiziarie e amministrative penali cantonali trasmettono alla polizia
cantonale copia delle proprie decisioni.
2Il Comando della polizia cantonale concorda con le altre autorità amministrative la trasmissione
delle decisioni secondo le proprie necessità.
B. Trasmissioni
Art. 11 I. ad autorità giudiziarie penali
Su richiesta motivata, la polizia trasmette alle autorità giudiziarie penali tutte le
informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.
Art. 12 II. altre autorità giudiziarie e amministrative
1Alle altre autorità giudiziarie e amministrative possono essere trasmesse unicamente
le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.
2La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.
3Nella domanda di rapporto informativo l’autorità amministrativa deve indicare la base legale e
l’elenco o la natura dei dati richiesti.
Art. 13 III. Eccezioni
Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei
funzionari come testi.
Art. 14 IV. Trasmissione intercantonale e internazionale
1La trasmissione intercantonale, internazionale o ad autorità e servizi della
Confederazione di dati personali è possibile se:
a) il destinatario della trasmissione è un organo di polizia di un altro cantone, della
Confederazione o altra nazione;
b) serve allo svolgimento di un compito della polizia.
2Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia
d’assistenza giudiziaria penale.
Art. 15 V. Trasmissione alle polizie comunali
La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.
Art. 16 VI. Trasmissione a persone private
1La polizia può trasmettere dati a persone private unicamente in adempimento ad un
obbligo legale o se vi è l’esplicito consenso della persona interessata.
2Il consenso della persona interessata non obbliga la polizia a trasmettere rapporti informativi e
dati di cui all’art. 7 cpv. 2 a privati o per uso privato.
Art. 17 C. Durata di conservazione
1I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario
all’adempimento dei compiti di polizia.
2In particolare:
163.150
a) dati relativi a reati impuniti sono conservati non oltre un anno dall’intervenuta prescrizione
assoluta della punibilità;
b) atti di polizia giudiziaria sono conservati per cinque anni dalla redazione, per dieci anni se si
tratta di delitti e in ogni caso almeno fino a un anno oltre l’intervenuta prescrizione assoluta del
reato;
c) rapporti informativi sono conservati per cinque anni dalla redazione.
3Ai termini di cui al cpv. 2 può essere fatta eccezione per indagini in corso, persone ricercate o
scomparse o altri motivi speciali, segnatamente di continuità. Il motivo deve risultare dagli atti
conservati.
TITOLO III
Norme per gli archivi di dati
Art. 18 A. Organo responsabile
Il Comando della polizia cantonale è l’organo responsabile, ai sensi dell’articolo 4 cpv. 5
LPDP, dell’elaborazione dei dati personali della polizia.
Art. 19 B. Organi partecipanti
1I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.
2Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente
necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).
C. Registri
Art. 20 I. Registro degli archivi
1Il Comando della polizia cantonale tiene un Registro degli archivi di dati in suo
possesso.
2Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.
3Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.
Art. 21 II. Registro delle elaborazioni di dati personali
1Il Comando della polizia cantonale allestisce un Registro delle elaborazioni di dati degli
organi partecipanti.
2Il Registro deve segnalare l’utente e la data.
TITOLO IV
Diritti della persona interessata
A. Diritto di accesso
Art. 22 I. Principio
Chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati
elaborati dalla polizia che lo riguardano.
II. Procedura
1. Istanza
Art. 23
1L’istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.
2Essa deve menzionare:
a) nome e cognome e data di nascita della persona interessata;
b) l’indirizzo;
c) un’indicazione sommaria dei dati a cui si vuole accedere.
3All’istanza deve essere allegata una copia di un documento d’identità.
2. Risposta
Art. 24
1Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.
2Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se:
a) vi è pericolo di collusione o di fuga nell’ambito di un procedimento penale;
b) gli interessi prevalenti d’inquirenti, vittime o terze persone minacciate lo impongono;
c) la trasmissione di dati potrebbe arrecare grave o irreparabile pregiudizio ad inchieste in corso;
d) i dati sono vincolati al segreto stipulato con autorità estere o d’altri cantoni.
3La risposta deve evidenziare che la stessa non vale quale attestato di buona condotta o sui
precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.
163.150
3. Dati personali ottenuti da organi d’altri cantoni
Art. 25 o altre nazioni
Se la richiesta verte su informazioni ottenute da organi d’altri Cantoni, della
Confederazione o d’altre nazioni la risposta è limitata unicamente ai dati elaborati dalla polizia,
qualora si possa ragionevolmente presumere l’esistenza di un motivo di limitazione o di rifiuto di
cui all’art. 24 cpv. 2.
Art. 26 B. Consultazione degli Archivi
Soltanto le autorità di vigilanza e di ricorso, nei limiti degli art. 27 e 31, possono
consultare gli archivi di dati di polizia.
TITOLO V
Vigilanza
Art. 27 Autorità di vigilanza
L’Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni
dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei
dati personali.
TITOLO VI
Tasse
Art. 28 A. Principio
La procedura relativa al diritto d’accesso, come pure i rapporti informativi ad altre
autorità sono gratuiti.
Art. 29 B. Eccezioni
Per le informazioni a terzi, come pure in caso di richieste ripetute o che comportano
oneri rilevanti di elaborazione della risposta, è percepita una tassa di cancelleria.
TITOLO VII
Rimedi di diritto
Art. 30 A. Denuncia
1La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all’Incaricato
cantonale della protezione dei dati.
2Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato
raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli
informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.
3Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il
Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona
interessata e all’Incaricato.
Art. 31 B. Ricorso
1Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta
e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per
la protezione dei dati e la trasparenza.
2Soltanto il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza,
nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in
particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’informazioni confidenziali.
3Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e
l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
1 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
3 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228; precedente modifica: BU
2008, 549.
163.150
III. Entrata in vigore (BU 2000, 385)
Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo
allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 2000, 379.
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.