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Legge sulle scuole medie superiori

Ticino · 414.100 · statute

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Contents: 33 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Direzione generale
  3. Art. 3 Funzione e compiti del Dipartimento
  4. Art. 4 Collegio dei direttori
  5. Art. 5 Gratuità dell’insegnamento
  6. Art. 6 Gli istituti
  7. Art. 7 Promozione culturale
  8. Art. 8 Conduzione
  9. Art. 9 Infrastrutture
  10. Art. 10 Convitti e mense
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Requisiti
  13. Art. 13 Ammissione
  14. Art. 14 Cambiamento di curricolo o di scuola
  15. Art. 15 Iscrizioni
  16. Art. 16 Obbligo della frequenza
  17. Art. 17 Programmi
  18. Art. 18 Aggiornamento e innovazioni
  19. Art. 19 Classi e gruppi di lavoro
  20. Art. 20 Ore-lezione
  21. Art. 21 Promozioni
  22. Art. 22 Ricorsi
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Sistema a opzioni
  25. Art. 25 Ammissione
  26. Art. 26 Titolo di studio: maturità
  27. Art. 27 Istituti e sedi
  28. Art. 28 Finalità
  29. Art. 29 Curricoli
  30. Art. 30 Ammissioni
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Sede
  33. Art. 34 Perfezionamento professionale

33 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge si applica alle scuole medie superiori, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio.

Art. 2 Direzione generale

La direzione generale delle scuole medie superiori3 spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito “Dipartimento”).

Art. 3 Funzione e compiti del Dipartimento

Per consentire alle scuole medie superiori4 di perseguire le proprie finalità il Dipartimento ne assicura l’organizzazione, la promozione, il coordinamento e la vigilanza per il tramite dei competenti uffici dipartimentali, delle direzioni degli istituti e degli esperti di materia.

Art. 4 Collegio dei direttori

1Al fine di agevolare il promovimento ed il coordinamento dell’attività delle scuole medie superiori5, i direttori dei diversi istituti costituiscono il Collegio dei direttori. 2Le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Collegio dei direttori sono definiti dal regolamento.

Art. 5 Gratuità dell’insegnamento

1L’insegnamento impartito nelle scuole medie superiori6 è gratuito per gli studenti domiciliati o residenti con permesso di dimora annuale nel Cantone. 2...7 3I libri di testo e il materiale scolastico individuali sono a carico degli allievi. Capitolo secondo

Art. 6 Gli istituti

…8

Art. 7 Promozione culturale

1Ogni istituto svolge una funzione di promozione culturale anche nel contesto extrascolastico e può essere sede di corsi di aggiornamento, di perfezionamento e riqualificazione culturale e professionale. 1 Titolo modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 2 Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedenti modifiche: BU 1991, 287; BU 1995, 416; BU 1996, 468. 3 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 4 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 5 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 6 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 7 Cpv. abrogato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399. 8 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedente modifica: BU 1991, 287. 414.100 2La programmazione dei corsi compete al Dipartimento d’intesa con gli istituti.

Art. 8 Conduzione

La conduzione dell’istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Art. 9 Infrastrutture

1Ogni istituto dispone di una sede dotata delle attrezzature e dei servizi necessari per garantire l’efficiente svolgimento della sua attività. 2In particolare ogni istituto dispone di: a) uno o più stabili, con aule e spazi di lavoro, laboratori scientifici, locali e attrezzature specifiche per le esigenze proprie delle diverse scuole; b) una biblioteca e un centro di documentazione; c) impianti sportivi; d) servizi amministrativi. 3Le infrastrutture possono essere comuni a più istituti.

Art. 10 Convitti e mense

Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale regolamento.

Art. 11

…10 Capitolo terzo I docenti

Art. 12 Requisiti

Nelle scuole medie superiori11 hanno responsabilità di insegnamento i docenti, incaricati o nominati, che siano stati abilitati all’esercizio della professione in questi ordini di scuola secondo la procedura e i criteri previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti. Sono riservate le disposizioni speciali relative alle supplenze. Capitolo quarto Gli studenti

Art. 13 Ammissione

1Per essere ammessi alle scuole medie superiori12 gli studenti devono possedere: a) il domicilio o il permesso di dimora annuale nel Cantone; b) i titoli di studio e i requisiti previsti dalla presente legge negli articoli relativi ai singoli tipi di scuola. 2Il Consiglio di Stato può concedere l’ammissione: a) a studenti di nazionalità svizzera residenti all’estero; b) a studenti domiciliati o dimoranti annuali in altri Cantoni; c) eccezionalmente, in casi particolari, a studenti di nazionalità straniera domiciliati all’estero. 3Il Consiglio di Stato emana inoltre disposizioni riguardanti: a) l’ammissione di studenti in qualità di allievi regolari se essi: - intendono iscriversi a un curricolo con specifiche esigenze d’ammissione; - provengono da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole estere; - provengono da scuole private dello stesso ordine e grado; b) l’ammissione di studenti in qualità di uditori; c) l’ammissione di studenti in qualità di ospiti.

Art. 14 Cambiamento di curricolo o di scuola

1Nel rispetto degli obiettivi delle singole scuole è data agli studenti la possibilità di passare: - da un curricolo all’altro all’interno dello stesso tipo di scuola; - da un tipo all’altro di scuola; 9 Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287. 10 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453. 11 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 12 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 414.100 - a una scuola media superiore13 da un altro genere di scuola cantonale post-obbligatoria. 2Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni di passaggio e organizza l’attività e i programmi scolastici in modo da favorirne l’esercizio.

Art. 15 Iscrizioni

1Lo studente è tenuto a iscriversi all’istituto del comprensorio nel quale è situato il suo domicilio. 2Eccezioni motivate possono essere concesse dal Dipartimento.

Art. 16 Obbligo della frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Capitolo quinto L’attività scolastica

Art. 17 Programmi

Per ogni tipo di scuola media superiore14, il Consiglio di Stato stabilisce il piano settimanale delle ore-lezioni dei vari curricoli e approva i programmi di insegnamento delle diverse materie.

Art. 18 Aggiornamento e innovazioni

1L’aggiornamento dei programmi è promosso attraverso la sistematica verifica della loro funzionalità. 2Innovazioni possono essere introdotte sulla base dei risultati forniti da rigorose sperimentazioni.

Art. 19 Classi e gruppi di lavoro

1L’attività didattica nelle scuole medie superiori15 si svolge in classi e, subordinatamente, in gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei docenti. 2Ogni classe non può avere, di regola, più di venticinque allievi. 3Il regolamento stabilisce i criteri relativi alla composizione delle classi e dei gruppi di lavoro.

Art. 20 Ore-lezione

1Il piano settimanale di tutti i curricoli delle scuole medie superiori16 è strutturato in orelezione. 2La durata dell’ora-lezione è di cinquanta minuti. Deroghe motivate possono essere accordate dal Consiglio di Stato.

Art. 21 Promozioni

Per ogni tipo di scuola il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli studenti da una classe a quella successiva e le condizioni richieste per ottenere il certificato finale di studio.

Art. 22 Ricorsi

La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla legge della scuola e dal relativo regolamento. TITOLO II Le scuole medie superiori Capitolo primo Il liceo Finalità 13 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 14 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 15 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 16 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 17 Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287. 414.100

Art. 23

19 Lo scopo del liceo è quello definito dall'ordinanza del Consiglio federale/regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (O/RRM), del 16 gennaio 1995/15 febbraio 1995.

Art. 24 Sistema a opzioni

21 1L'insieme delle materie di maturità è costituito da sette discipline fondamentali, dall'opzione specifica e dall'opzione complementare in base all'art. 9 dell'O/RRM. 2Il Consiglio di Stato decide quali insegnamenti sono offerti dagli istituti liceali. 3Deve essere salvaguardata l'autonomia dei singoli istituti nei modi fissati dal regolamento. 4Gli studi liceali hanno durata quadriennale.

Art. 25 Ammissione

Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal regolamento degli studi liceali.

Art. 26 Titolo di studio: maturità

Al termine degli studi liceali il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto corso un attestato di maturità nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione federale relativa al riconoscimento degli attestati di maturità.

Art. 27 Istituti e sedi

Gli istituti liceali del Cantone e le loro sedi sono definiti dal regolamento. Capitolo secondo La scuola cantonale di commercio

Art. 28 Finalità

La scuola cantonale di commercio ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente i giovani intenzionati a esercitare un’attività in un’azienda o in un’amministrazione, a completare la loro formazione in scuole o corsi superiori di indirizzo commerciale o ad avviarsi a studi universitari.

Art. 29 Curricoli

Il curricolo di studi è quadriennale.

Art. 30 Ammissioni

Possono iscriversi al primo corso della scuola cantonale di commercio gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal regolamento della scuola cantonale di commercio. Titoli di studio: maturità commerciale e attestato federale di capacità

Art. 31

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto anno l’attestato cantonale di maturità commerciale e l’attestato federale di capacità di impiegato di commercio, in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

Art. 32 Sede

La scuola cantonale di commercio ha sede a Bellinzona. Art. 33 ...26 18 Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292. 19 Norma transitoria: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge. 20 Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292. 21 Norma transitoria: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge. 22 Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231. 23 Art. modificato dalla L 15.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 113; precedente modifica: BU 1997, 292. 24 Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231. 25 Art. modificato dalla L 15.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 311. 26 Art. abrogato dalla L 28.6.1995; in vigore con la fine dell’anno scolastico 1996-1997 - BU 1995, 416; precedente modifica: BU 1992, 231. 414.100

Art. 34 Perfezionamento professionale

La scuola cantonale di commercio esercita la propria attività anche nel settore del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associazioni professionali, nell’ambito delle possibilità previste dalla legislazione federale in materia. Capitolo terzo …27 Art. 35-41 …28 TITOLO III Rimedi di diritto29 Rimedi di diritto Art. 4230 Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990. Art. 43-50 ...31 TITOLO IV Disposizioni finali, transitorie e abrogative Regolamento di applicazione Art. 51 Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge. Art. 52-56 ...32 Disposizioni abrogate Art. 57 Sono abrogati: 1. i seguenti articoli della legge della scuola del 29 maggio 1958: 119 b, c, d, e; 120; 122; 124-125; 129-134; 136-152; 2. la legge istituente il liceo economico-sociale presso la scuola cantonale di commercio di Bellinzona del 2 luglio 1969; 3. il decreto legislativo concernente la scuola per assistenti tecnici del 16 febbraio 1971; 4. l’art. 1 del decreto legislativo concernente l’istituzione di un secondo liceo nel Luganese con sede provvisoria a Lugano-Trevano del 1° luglio 1980; 5. ...33 Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 58 1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.34 N.B. Norma transitoria: - BU 1997, 292 (12 maggio 1997) 1. Gli attuali articoli 23 e 24 rimangono in vigore fino al termine dell'anno scolastico 1999/2000 per consentire a chi a iniziato gli studi prima del 1997/98 di portarli a termine regolarmente. 2. Il Consiglio di Stato emana le relative disposizioni di applicazione. 27 Capitolo abrogato dalla L 16.9.2008; in vigore dal 23.9.2008 - BU 2008, 553. 28 Art. abrogati dalla L 16.9.2008; in vigore dal 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedenti modifiche: BU 1991, 287; BU 1997, 404; BU 2002, 104. 29 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27. 30 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1996, 468. 31 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedenti modifiche: BU 1985, 433; BU 1986, 109; BU 1992, 231; BU 1993, 227. 32 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468. 33 Cifra abrogata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397. 34 Entrata in vigore: 1° settembre 1982 - BU 1982, 181. 414.100 Pubblicata nel BU 1982, 181.

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