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Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione

Ticino · 143.100 · statute

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 a) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 b) Comuni
  4. Art. 4 c) Organi consultivi
  5. Art. 5 Dalle autorità
  6. Art. 6 Dalle persone interessate
  7. Art. 7 Tasse
  8. Art. 8 Altre spese
  9. Art. 9 Rimedi giuridici
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Garanzie per spese processuali
  12. Art. 12 Infrazioni
  13. Art. 13 Datore di lavoro
  14. Art. 14 Norma transitoria
  15. Art. 15 Disposizione abrogativa
  16. Art. 16 Entrata in vigore

16 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere e la loro integrazione. 2Essa si applica a tutte le persone straniere e ai terzi, nonché ai datori di lavoro che impiegano persone straniere non domiciliate. 3Rimangono riservate le normative speciali inerenti alle misure coercitive in materia di persone straniere. TITOLO II Autorità e competenze

Art. 2 a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato: a) assicura un rapporto adeguato fra l’effettivo della popolazione svizzera e quella straniera residente nel Cantone così come l’equilibrio ottimale nell’impiego; b) emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge, nonché quelle complementari alle normative federali in materia di persone straniere; c) determina le procedure ed i criteri per le decisioni sulle istanze volte all’ottenimento di un’autorizzazione di soggiorno o di lavoro; d) promuove l’integrazione delle persone straniere e ne disciplina i progetti e il loro finanziamento;4 e) emana, con facoltà di delega ai Comuni, le regolamentazioni demandate dal diritto federale per la raccolta e la gestione dei dati; f) disciplina la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali; g) determina le tasse; h) determina l’autorità cantonale competente per svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi.5

Art. 3 b) Comuni

1Le autorità comunali collaborano con quelle cantonali per l’applicazione delle normative sulle persone straniere e la loro integrazione.6 2Esse segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di persone straniere. 1 Titolo modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138; precedente modifica: BU 2019, 379. 2 Ingresso modificato dalla L 24.6.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 379. 3 Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 4 Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 5 Lett. introdotta dalla L 10.3.2008; in vigore dal 2.5.2008 - BU 2008, 222. 6 Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 143.100

Art. 4 c) Organi consultivi

1Il Consiglio di Stato può istituire commissioni consultive. 2Il regolamento ne stabilisce la composizione ed i compiti. TITOLO III Informazioni

Art. 5 Dalle autorità

1Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della presente legge e delle normative concernenti le persone straniere. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio all’autorità amministrativa competente tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte dell’autorità amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere. 3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano all’autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere. 4Se la persona straniera regolarmente e reiteratamente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l’autorità può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.7

Art. 6 Dalle persone interessate

L’autorità può richiedere alla persona straniera ed al datore di lavoro informazioni necessarie circa la residenza o il permesso di lavoro. TITOLO IV Tasse

Art. 7 Tasse

1Per le decisioni in materia di persone straniere viene prelevata una tassa massima di fr. 250.--. 2Sono tenuti al pagamento delle tasse, in via solidale con la persona straniera, anche altri richiedenti quali il datore di lavoro. 3Le tasse possono essere ridotte o condonate alle persone senza mezzi o di modeste risorse, agli enti di diritto pubblico, per le domande di associazioni con fini culturali o di pubblica utilità e in casi particolari previsti dal diritto federale.

Art. 8 Altre spese

1Le spese per apposite perizie, traduzioni, informazioni all’estero, ordinate per motivi giustificati, nonché altri esborsi necessari, in relazione al trattamento di una domanda, sono a carico della persona straniera, del datore di lavoro o dell’istante. 2Per prestazioni richieste d’urgenza o fuori orario il Consiglio di Stato può prevedere una soprattassa del 50%. TITOLO IVBIS Integrazione8 Finanziamento Art. 8a9 1Per conseguire e realizzare gli obiettivi definiti nel programma d’integrazione cantonale, il Consiglio di Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili e vigila sul corretto utilizzo di quest’ultime da parte dei beneficiari. 2Esso può sussidiare progetti volti all’integrazione degli stranieri entro un massimo del 50% del costo stabilito a preventivo. 3Nell’ambito del programma d’integrazione cantonale, l’erogazione dei contributi finanziari deve tener conto in particolare: a) delle possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale con unità e servizi gestiti o sussidiati dallo Stato; b) dei mezzi finanziari a disposizione. 7 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 482. 8 Titolo introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 9 Art. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 143.100 4Il Consiglio di Stato definisce i criteri di erogazione dei sussidi. TITOLO V Rimedi di diritto

Art. 9 Rimedi giuridici

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).11

Art. 10

…12

Art. 11 Garanzie per spese processuali

1L’autorità di ricorso può ordinare al ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con la comminatoria che il mancato versamento della somma richiesta entro il termine assegnato comporta lo stralcio della procedura. 2L’autorità di ricorso può prescindere dalla richiesta di anticipo se sussistono motivi particolari. TITOLO VI Sanzioni

Art. 12 Infrazioni

1Il Ministero pubblico è l’autorità competente per il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste dalla legislazione in materia di stranieri. 2Nella misura in cui risulta che l’infrazione è punibile con una multa non superiore a fr. 10’000.-- il perseguimento penale è demandato all’autorità amministrativa sulla base della procedura contravvenzionale. 3Il Consiglio di Stato determina l’autorità amministrativa competente per l’esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI).14

Art. 13 Datore di lavoro

1Il datore di lavoro risponde con la persona straniera, in solido, per le spese di assistenza, di rimpatrio, legate agli oneri sociali o per eventuali cure cagionate da persone straniere occupate senza permesso. 2Lo Stato ha diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni anticipate a terzi. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 Norma transitoria

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

Art. 15 Disposizione abrogativa

La presente legge abroga la legge transitoria di applicazione dell’art. 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997.

Art. 16 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 10 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470; precedente modifica: BU 2002, 130. 11 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138. 12 Art. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470; precedenti modifiche: BU 2002, 130; BU 2008, 222; BU 2009, 20. 13 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 2.5.2008 - BU 2008, 222; precedente modifica: BU 2004, 482. 14 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 379. 143.100 2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.15 Pubblicata nel BU 1998, 265. 15 Entrata in vigore: 1° settembre 1998 - BU 1998, 267.

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