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28 provisions
Art. 1 Sezione del militare e della protezione della popolazione
1La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento
delle istituzioni è incaricata dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di
esercito e amministrazione militare e della relativa vigilanza.
2La SMPP è l’autorità militare cantonale.
3Alla SMPP compete il potere disciplinare. Può in particolare ordinare un ammonimento, una multa,
gli arresti nonché la commutazione di una multa disciplinare in arresti.
Art. 2 Comandante di circondario
1Il Comandante di circondario esercita le competenze che gli sono attribuite dal diritto
federale e dal presente regolamento in materia di esercito e amministrazione militare e dirige il
Comando di circondario.
2Il Comandante di circondario rappresenta il Cantone nei rapporti con la popolazione, i Comuni e le
autorità militari federali.
Ufficio esazione e condoni e Ufficio dell’incasso e delle pene alternative
Art. 3
1L’Ufficio esazione e condoni è competente per l’incasso delle multe emesse dalla
SMPP. Può concedere un pagamento rateale.
2L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, per il tramite della polizia cantonale, è competente
per l’esecuzione degli arresti.
Art. 4 Definizioni
1Sono considerati impianti di tiro fuori del servizio gli impianti di tiro destinati:
a) agli esercizi federali:
1. programmi obbligatori a 25m, 50m e 300m;
2. tiro di campagna a 25m, 50m e 300m;
b) agli esercizi di tiro facoltativi:
1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali;
2. gare di tiro delle associazioni e delle società militari;
c) ai corsi di tiro:
1. corsi per monitori di tiro;
2. corsi per monitori dei giovani tiratori;
3. corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori;
4. corsi per giovani tiratori;
5. corsi di tiro per ritardatari;
6. corsi di tiro per «rimasti».
2Per impianti di tiro sportivo si intendono impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio.
Capitolo secondo
Società di tiro
Art. 5 In generale
1La SMPP riconosce le società di tiro, sentito il parere della Commissione cantonale di
tiro (CCT) e dell’Ufficiale federale di tiro (UFT).
510.110
2Le società di tiro riconosciute devono adempiere i requisiti previsti dalle disposizioni federali. La
SMPP revoca il riconoscimento alle società di tiro che non adempiono più tali requisiti.
3Prima del rapporto d’istruzione annuale, le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee
sociali e a inviare copia del verbale d’assemblea al Presidente della CCT, all’UFT e al Comandante
di circondario.
4La SMPP mette a disposizione un modello di statuto.
Art. 6 Ammissione di soci stranieri
1La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione all’attività di tiro di
soci stranieri di una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio
armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso.
2L’autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovata su
richiesta della società di tiro. In caso di non rinnovo, l’autorizzazione all’attività di tiro decade
automaticamente.
3Le società di tiro sono tenute ad avvisare entro un termine di 14 giorni il Comandante di circondario
di ogni cambiamento dei suoi soci stranieri.
Art. 7 Scioglimento
1L’assemblea che dichiara lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di
almeno tre membri; quest’ultima, unitamente ad un membro della commissione cantonale di tiro
competente, chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio e degli archivi.
2La SMPP, in collaborazione con l’UFT e la Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), vigila
sulla procedura di scioglimento.
Capitolo terzo
Comprensorio di tiro e amministrazione degli impianti di tiro
Art. 8 Comprensorio di tiro
1La SMPP, sentito l’UFT, stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di
tiro; essa ordina in particolare l’assegnazione a ogni Comune di un impianto di tiro e di una società
per le attività di tiro fuori del servizio.
2La SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento.
3Le assegnazioni vengono pubblicate nel Foglio ufficiale.
Art. 9 Comune di riferimento
1Di regola, il Comune proprietario dell’impianto di tiro viene designato come Comune di
riferimento.
2Negli altri casi, il Comune di riferimento è il Comune sul cui territorio è ubicata la casa del tiratore,
rispettivamente il Comune della sede della società di tiro di riferimento.
3Il Comune di riferimento e la società di riferimento di un impianto di tiro allestiscono una
convenzione che regola i loro rapporti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a
disposizione un modello di convenzione.
4Il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio allestiscono una convenzione che regola in
particolare la gestione dell’impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli
investimenti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di
convenzione.
5Il Comune di riferimento è responsabile della coordinazione, e se proprietario dell’impianto,
dell’esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria
pertinenza.
Art. 10 Società di riferimento
1La società di tiro di riferimento è il gestore del poligono assegnato; essa è responsabile
per le attività che vi vengono svolte e se proprietaria dell’impianto, dell’esecuzione di tutti i lavori
correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria pertinenza.
2La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono,
trasmette al Comune di riferimento, al Comandante di circondario e all’UFT, il formulario per il
computo delle spese dei poligoni di tiro, compilato conformemente al tariffario per le attività dei
poligoni di tiro.
Società convenzionate
510.110
Art. 11
1Le altre società attribuite ad un impianto di tiro nel medesimo comprensorio dipendono
dalla società di riferimento per tutte le loro attività; sono considerate società convenzionate.
2La società di riferimento e la società convenzionata organizzano le loro attività con una
convenzione che viene ratificata dalla SMPP.
Art. 12 Compiti dei Comuni
1I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli
esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività delle società di tiro,
conformemente alle disposizioni federali e cantonali.
2Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei
lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall’UFT, dai membri
delle CCT, dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del
comprensorio dell’impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione
di cui all’art. 9 cpv. 4.
3Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta tempestivamente
al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta
preventivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.
4Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare
al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali
dell’impianto di tiro al quale sono attribuiti.
Art. 13 Computo delle spese dei poligoni di tiro
1Il Comandante di circondario, in collaborazione con l’UFT e la FTST, mette a
disposizione dei Comuni e delle società di tiro un formulario per il computo delle spese dei poligoni
di tiro.
2La SMPP, in collaborazione con il Comandante di circondario, l’UFT e la FTST, stabilisce un
tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.
Art. 14 Indennità per le commissioni cantonali di tiro
1Ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro sono riconosciuti i seguenti
compensi:
a) 10 franchi per l’ispezione e il controllo dei tiri obbligatori e dei corsi per giovani tiratori;
b) 20 franchi per i rapporti d’istruzione con l’UFT, con i presidenti delle CCT, con i rappresentanti
delle società di tiro nonché per la partecipazione quale istruttore o collaboratore a corsi per
monitori, per ritardatari e per rimasti.
2Per le altre indennità trova applicazione l’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali
di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell’11 dicembre 2003. Per le spese di viaggio,
previamente concordate con la SMPP, si applica il regolamento concernente le indennità ai
dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
Capitolo quarto
Impianti di tiro e attività di tiro
Art. 15 In generale
1La procedura per l’edificazione e la modifica di un impianto di tiro è definita dalla legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991. La licenza edilizia può essere rilasciata solo se il perito
federale degli impianti di tiro oppure l’ufficiale federale di tiro competente ha approvato i piani.
2La SMPP e la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) vigilano sugli
aspetti legati ad esercizio e impatto ambientale degli impianti di tiro. Rimangono riservate le
competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla polizia cantonale, alle CCT e all’UFT.
3Nel caso di irregolarità nei poligoni di tiro, la SMPP, su segnalazione dell’UFT o della SPAAS, può
imporre un divieto di tiro oppure assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell’impianto per
la rimessa a norma o il risanamento.
Art. 16 Impianti di tiro sportivo
1L’omogolazione di impianti di tiro sportivo compete alla SMPP.
2La SMPP può avvalersi, a spese del committente, di uno specialista oppure dell’UFT per il collaudo,
rispettivamente per le perizie necessarie al collaudo.
3L’impianto deve in particolare rispettare le direttive e le prescrizioni dell’USS Assicurazioni e della
SUVA.
510.110
Art. 17 Sussidio
1Il Comune di riferimento e la società di tiro di riferimento possono inoltrare una domanda
scritta al Consiglio di Stato per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione,
l’ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a
disposizione per il tiro fuori del servizio. La domanda, corredata della dovuta documentazione, deve
essere inoltrata prima dell’inizio dei lavori e dopo la crescita in giudicato della licenzia edilizia. Il
Consiglio di Stato decide su preavviso della SMPP.
2Tale sussidio è concesso al massimo nella misura del 25% della spesa preventivata, dedotti
eventuali contributi di altri enti. Esso è versato ad avvenuto collaudo dell’opera da parte dell’UFT,
su presentazione del consuntivo e dopo una revisione dei conti da parte dell’Ufficio cantonale di
consulenza tecnica e dei lavori sussidiati.
3La SMPP mette a disposizione i formulari necessari per le richieste di sussidio.
Art. 18 Attività di tiro
1La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione d’esercizio per le
attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. In questo ultimo caso, l’autorizzazione viene
rilasciata ad avvenuto collaudo da parte dell’UFT.
2La SMPP autorizza il tiro con armi e munizioni non d’ordinanza unicamente su impianti di tiro
appositamente collaudati dall’UFT e assicurati tramite l’USS Assicurazioni. La SMPP chiede se
necessario il preavviso della polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il
Comandante di circondario, la polizia cantonale e l’UFT indicano dove necessario le disposizioni
particolari per l’esercizio di tali attività.
3La SMPP, sentito il preavviso dell’UFT, può concedere l’autorizzazione per la partecipazione di
tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro. Rimane riservata la partecipazione ad una manifestazione
di tiro sportivo per la quale i tiratori stranieri sono già ammessi.
4Le attività di tiro fuori del servizio sono regolate da una convenzione tra il Cantone e la FTST, fatto
salvo i tiri previsti dalle ordinanze federali.
5Il Comandante di circondario, sentito il preavviso dell’UFT, può concedere deroghe alla
Convenzione tra il Cantone e la FTST in merito a orari e giorni di tiro.
Art. 19 Chiusura
La SMPP può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale
o la soppressione di un impianto di tiro; può intervenire in particolare su segnalazione dell’UFT o
della SPAAS.
Art. 20 Messa fuori servizio
1In caso di chiusura definitiva o di soppressione di un impianto di tiro, la SMPP ordina la
messa fuori servizio e informa il Comune di riferimento e la SPAAS.
2L’autorità competente ordina i necessari provvedimenti di risanamento e stabilisce le modalità di
esecuzione con il Comune interessato.
3I lavori di risanamento ordinati dopo la messa fuori servizio dalle autorità competenti sono a carico
di tutti i Comuni del comprensorio interessato; i costi vengono ripartiti in base alla chiave di riparto
di cui all’art. 12 cpv. 4.
Art. 21 Poligoni di tiro occasionali
1L’esercizio di poligoni di tiro occasionali è autorizzato dal Comune, sentito il preavviso
dell’UFT e informata la SMPP.
2Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla SMPP, alla polizia
cantonale e all’UFT.
Art. 22 Tiri di polizia
I tiri della polizia cantonale e delle polizie comunali sono autorizzati dalla Sezione
formazione della polizia cantonale, con informazione al Comandante di circondario e all’UFT.
Art. 23 Incidenti di tiro
Tutti gli incidenti di tiro vanno segnalati immediatamente alla polizia cantonale, all’UFT e
al Comandante di circondario.
Capitolo quinto
Disposizioni varie
510.110
Art. 24 Mobilitazione
1Il Comando di circondario, è l’organo incaricato dal Cantone per i compiti relativi alla
preparazione per la mobilitazione secondo quanto previsto dall’ordinanza sulla mobilitazione per
determinati servizi d’appoggio e servizi attivi del 22 novembre 2017. Il Comandante di circondario è
il responsabile della mobilitazione e la persona di contatto con il comando operazioni dell’Esercito.
2In caso di mobilitazione per il servizio attivo il Comando di circondario attiva entro sei ore dalla
decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio e fornisce
informazioni sul luogo, sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per
l’entrata in servizio.
3Se non disposto differentemente da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione
della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.
Art. 25 Contestazioni
1Le contestazione tra i Comuni in relazione al presente regolamento sono sottoposte ad
un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.
2In assenza di conciliazione si applicano le vie ordinarie di contestazioni.
Art. 26 Consorzio
Il presente regolamento si applica per analogia ai Comuni che hanno formato un
consorzio per la gestione di un impianto di tiro.
Capitolo sesto
Disposizioni finali
Art. 27 Disposizioni transitorie
Gli impianti di tiro che non rispettano le condizioni previste dal diritto federale e cantonale,
devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. In caso contrario, la SMPP adotta tutti i necessari
provvedimenti al ripristino dell’ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.
Art. 28 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2021, 118.
1 Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 118.