Law

Regolamento sugli assegni di famiglia

Ticino · 856.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4b367243a76d3135ddb98332bc30f3653c61a1f459f537b15eae9e9fb128f26f

Contents: 43 provisions
  1. Art. 1 A. Prestazioni familiari facoltative (art. 4 Laf)
  2. Art. 2 I. Casse: fissazione e riscossione dei contributi (art. 10 Laf)1
  3. Art. 3 I. Controllo dell’assoggettamento (art. 12 cpv. 1 Laf)
  4. Art. 4 II. Informazione (art. 12 cpv. 2 Laf)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 IV. Indennizzo (art. 12 cpv. 4 Laf)
  7. Art. 7 I. Enti pubblici
  8. Art. 8 II. Enti parastatali
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 G. Controllo dei datori di lavoro (art. 29 Laf)
  12. Art. 12 H. Determinazione dell’aliquota contributiva (art. 30-31 Laf)
  13. Art. 13 I. In generale14
  14. Art. 14 B. Informazione (art. 37 cpv. 2 Laf)
  15. Art. 15 C. Indennizzo (art. 37 cpv. 3 Laf)
  16. Art. 16 I. Determinazione dell’aliquota contributiva (art. 39 cpv. 3 Laf)
  17. Art. 17 II. Riserva di fluttuazione (art. 41 cpv. 2 Laf)
  18. Art. 18 A. Vigilanza (art. 42 Laf)
  19. Art. 19 B. Revisione (art. 43-44 Laf)
  20. Art. 20 A. Coabitazione (art. 47 cpv. 1 lett. b) Laf)23
  21. Art. 21 A. Coabitazione (art. 51 lett. b) e 52 cpv. 1 lett. b) Laf)
  22. Art. 22 I. Prima formazione27
  23. Art. 23 II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito29
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 35 A. Domicilio (art. 47, 51 e 52 Laf)
  27. Art. 36 (art. 60 Laf)
  28. Art. 37 C. Impiego conforme (art. 62 Laf)
  29. Art. 38 D. Interruzione del periodo di carenza (art. 63 Laf)
  30. Art. 39
  31. Art. 40 F. Computo di una pensione alimentare ipotetica (art. 66 Laf)
  32. Art. 41 G. Solidarietà in caso di decisione di restituzione (art. 67 Laf)
  33. Art. 42 H. Pagamento dell’assegno (art. 68 Laf)
  34. Art. 43 II. Mancata proroga o revoca del permesso
  35. Art. 44 A. Spese amministrative (art. 72 Laf)
  36. Art. 45 B. Vigilanza
  37. Art. 46 I. Fissazione e riscossione52
  38. Art. 47 II. Versamento al fondo di compensazione
  39. Art. 48 III. Elenco degli affiliati
  40. Art. 49
  41. Art. 50 C. Spese amministrative (art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 76 Laf)55
  42. Art. 51 A. Disposizione abrogativa
  43. Art. 52 B. Entrata in vigore

43 provisions

Art. 50 C. Spese amministrative (art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 76 Laf)55

1La Cassa cantonale di compensazione determina entro il 31 marzo l’ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell’anno precedente. 2Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e riferiti all’anno di computo. 3Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS. 51 Capitolo modificato dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedente modifica: BU 2010, 475. 52 Nota marginale modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497. 53 Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497. 54 Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. 55 Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. D. Contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, indennizzo e spese amministrative I. Fissazione e riscossione (art. 75 Laf) Art. 50a56 1La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie presso i datori di lavoro ad essa affiliati con salariati attivi in Ticino. 2La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale i datori di lavoro sono affiliati per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. II. Versamento al fondo di compensazione (art. 76a Laf) Art. 50b57 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. III. Indennizzo e spese amministrative (art. 76a cpv. 4 Laf) Art. 50c58 1Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui. 2Per la gestione del fondo e l'erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari ai costi effettivi sostenuti. Art. 50d - 50g …59 TITOLO III Disposizione abrogativa e finale

Art. 51 A. Disposizione abrogativa

Il regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 è abrogato.

Art. 52 B. Entrata in vigore

1Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009. Pubblicato nel BU 2009, 276. 56 Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. 57 Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. 58 Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. 59 Art. abrogati dal R 5.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 78; precedente modifica: BU 2010, 475.

← Find another law