Art. 50 C. Spese amministrative (art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 76 Laf)55
1La Cassa cantonale di compensazione determina entro il 31 marzo l’ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell’anno precedente. 2Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e riferiti all’anno di computo. 3Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS. 51 Capitolo modificato dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedente modifica: BU 2010, 475. 52 Nota marginale modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497. 53 Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497. 54 Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. 55 Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78. D. Contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, indennizzo e spese amministrative I. Fissazione e riscossione (art. 75 Laf) Art. 50a56 1La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie presso i datori di lavoro ad essa affiliati con salariati attivi in Ticino. 2La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale i datori di lavoro sono affiliati per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. II. Versamento al fondo di compensazione (art. 76a Laf) Art. 50b57 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. III. Indennizzo e spese amministrative (art. 76a cpv. 4 Laf) Art. 50c58 1Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui. 2Per la gestione del fondo e l'erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari ai costi effettivi sostenuti. Art. 50d - 50g …59 TITOLO III Disposizione abrogativa e finale