Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 192aa132cf0303d8e5a98dcc55943244ac7c7e1fd09040f77f052d5b963b82ca
16 provisions
Art. 1 Scopo
I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell’intento di
rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera1,
dall’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scolarità obbligatoria2 e dalla legge federale
sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili3. Essi, in particolare,
a. definiscono l’offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei
giovani con bisogni educativi particolari;
b. promuovono l’integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;
c. si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.
Art. 2 Principi di base
La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:
a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;
b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e
delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell’ambiente e
dell’organizzazione scolastica;
c. il principio di gratuità prevale nell’ambito della pedagogia speciale; una partecipazione
finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti e per la presa a
carico;
d. i detentori dell’autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa
all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
II. Diritto alla pedagogia speciale
Art. 3 Beneficiari
Dalla nascita all’età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in
Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:
a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se,
verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno
specifico;
b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di
sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l’insegnamento nella
scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo
particolare è stato accertato.
III. Definizione dell’offerta di base della pedagogia speciale
Art. 4 Offerta di base
1L’offerta di base della pedagogia speciale comprende:
a. la consulenza e il sostegno, l’educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;
b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come
c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia
speciale.
2I cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i
giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla
scuola e/o all’ambulatorio.
1 RS 101
2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 1.2.
3 RS 151.3
405.300
Art. 5 Misure supplementari
1Qualora i provvedimenti applicati prima dell’inizio della scolarità o nell’ambito della
scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l’attribuzione di misure
supplementari deve essere presa in seguito all’accertamento dei bisogni individuali.
2Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l’insieme dei seguenti criteri:
a. una lunga durata;
b. una forte intensità;
c. un’alta specializzazione dell’operatore che le applica, così come
d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull’ambiente sociale e sul percorso di vita del
bambino o del giovane.
Art. 6 Attribuzione delle misure
1I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell’attribuzione
delle misure di pedagogia speciale.
2Le autorità competenti per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari
delle prestazioni.
3La determinazione dei bisogni individuali prevista dall’art. 5 cpv. 1 avviene nell’ambito di una
procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della
valutazione distinti dai prestatari.
4La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.
IV. Strumenti d’armonizzazione e di coordinazione
Art. 7 Strumenti comuni
1I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro
pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti
a. una terminologia comune;
b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l’art. 6
cpv. 3.
2La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile
dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo
scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per
bambini e giovani in situazione di handicap.
3Gli strumenti comuni sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di
due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una
procedura analoga.
4L’offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema
educativo.
Art. 8 Obiettivi d’apprendimento
I livelli d’esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli
obiettivi d’apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola
regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.
Formazione dei docenti e del personale
Art. 9 della pedagogia speciale
1La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti
con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto
federale.
2I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un’offerta adeguata di formazione
continua.
Art. 10 Ufficio cantonale di collegamento
Ogni cantone concordatario designa all’intenzione della CDPE un ufficio cantonale di
collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.
405.300
Art. 11 Prestazioni fuori cantone
Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli
istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale
relativa alle istituzioni sociali (CIIS)4.
V. Disposizioni finali
Art. 12 Adesione
L’adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.
Art. 13 Revoca
La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE.
Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
Art. 14 Termini d’esecuzione
I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1º gennaio 2011 sono tenuti ad
applicarlo entro sei mesi dall’adesione.
Art. 15 Entrata in vigore
1Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in
cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1º gennaio 2011.
2L’entrata in vigore dell’accordo è comunicata alla Confederazione.
Art. 16 Principato del Liechtenstein
Il principato del Liechtenstein può aderire all’accordo. In questo caso usufruisce degli
stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.
Entrata in vigore
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 9 settembre 2010, l’Accordo
intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale entra in vigore il 1°
gennaio 2011.
Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che
hanno aderito all’accordo.
Pubblicato nel BU 2011, 32. DL di approvazione del 16.12.2009 - BU 2010, 52.
4 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 3.2.