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12 provisions
Art. 1 Oggetto
Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi
cantonali a favore di progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e fissa il credito destinato allo
scopo.
Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura
Art. 2 Autorità competenti
1Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione
della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi e, per
quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 6 di competenza della Sezione forestale (SF), le decisioni
sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del
Consiglio di Stato.
2In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari
provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.
3Nell’applicazione del presente decreto esecutivo, le autorità competenti possono avvalersi di enti
e specialisti esterni.
4Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti
incentivati e la loro ubicazione.
Art. 3 Procedura
1Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta
la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet
www.ti.ch/incentivi. In particolare:
a) modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);
b) modulo di dichiarazione di fine lavori.
2L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del
modulo di dichiarazione di fine lavori.
3La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di
inoltro del modulo di richiesta di incentivo.
4La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente
all’istante oppure a terzi.
Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi
Art. 4 Condizioni generali
1Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati
qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
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Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o dalla SF. L’autorizzazione
preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell’incentivo.
2A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS o la SF possono prorogare i termini di decadenza
indicati negli articoli seguenti.
3Gli incentivi previsti dagli articoli 7 e 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere
da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato.
4Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla
decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti
incentivati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine
lavori. Per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 9 la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento
di acconti sino a concorrenza dell'80% dell’importo di incentivo concesso.
5Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone così come gli edifici soggetti all’esenzione
dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.
6Per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo deve essere raggiunto un
ammontare minimo di incentivo di 1'000 franchi per ogni richiesta.
7L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti
al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 10.
8Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità
finanziaria non è sufficiente.
9Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono
eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. Eccezioni possono essere concesse laddove il
quadro normativo o la disponibilità della tecnologia o delle risorse lo richiedano.
10Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto non sono
cumulabili con gli incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la
decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la
promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
Art. 5 Studi di fattibilità e progetti di massima
1Per l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento
è accordato un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di 50'000 franchi.
La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità
dello studio.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non
sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di
dichiarazione di fine lavori.
Art. 6 Impianti a legna
1Per la realizzazione di impianti a cippato di legna è accordato un incentivo se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impianto ha una potenza termica (al focolare) minima di 70 kWth;
b) l’impianto è dotato di filtro per l’abbattimento di polveri fini;
c) l’impianto a legna copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
d) il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente
all’articolo 28 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
e) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Per la realizzazione di impianti che impiegano legname di scarto o di rifiuti di legname, con o senza
cippato di legna ai sensi del capoverso 1, è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) l'impianto ha una potenza termica minima di 500 kWth;
b) l’impianto è dotato di filtri per l’abbattimento di polveri fini e di ossidi di azoto;
c) l’impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
d) il legname di scarto o i rifiuti di legname sono conformi alle categorie AI o AII della tabella della
classificazione del legno usato secondo OPSR pubblicata dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
nel sito internet www.ti.ch/rifiuti;
e) il combustibile proviene dalla raccolta sul territorio ticinese;
f) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
3Gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere progettati e corredati della documentazione
necessaria conformemente a quanto indicato nel documento «Certificati richiesti per impianti a
legna» pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi;
4Per la realizzazione di impianti di cui ai capoversi 1 e 2 sono accordati gli incentivi seguenti,
determinati sulla base della potenza nominale installata:
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a) per potenze fino a 200 kWth: fr. 10'000 + fr. 100/kWth;
b) per potenze da 200 a 500 kWth: fr. 30'000 più fr. 1'000 per ogni kWth eccedente i 200 kWth;
c) per potenze superiori a 500 kWth: fr. 100'000+ fr. 500/kWth.
5Qualora gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 prevedano una produzione di energia elettrica
accoppiata a quella del calore, è accordato un ulteriore incentivo pari a fr. 200/kWel.
6Per la sostituzione di impianti di cui al capoverso 1 esistenti, ma tecnologicamente superati, è
accordato un incentivo pari al 20% di quello definito dal capoverso 4.
7Per gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 è corrisposto un contributo per i filtri per l’abbattimento delle
polveri fini pari al 40% dell’investimento riconosciuto.
8Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono
deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Art. 7 Impianti per lo sfruttamento della biomassa
1Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa (escluso
il legno) è accordato un incentivo se:
a) l’impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all’anno;
b) l’impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR);
c) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento della biomassa è accordato un incentivo pari al
20% dei costi d’investimento riconosciuti, ritenuto un importo massimo di 100'000 franchi.
3Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non
sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il modulo di dichiarazione
di fine lavori.
Art. 8 Pompe di calore di grande potenza
1Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo
sfruttamento del calore ambiente (pompe di calore) è accordato un incentivo pari al 20% dei costi
d’investimento riconosciuti relativi all’impiantistica della centrale se:
a) la potenza termica nominale dell’impianto è di almeno 200 kWth;
b) l’impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono
deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Art. 9 Reti di teleriscaldamento
1Per la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto del calore in reti di
teleriscaldamento è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono
deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Art. 10 Allacciamento a una rete di teleriscaldamento
1Per l'allacciamento di nuovi edifici così come di edifici esistenti a una rete di
teleriscaldamento è accordato un incentivo di fr. 8'000 + fr. 40/kWth.
2Qualora l'allacciamento di cui al capoverso 1 avvenga con una rete di teleriscaldamento a basse
temperature per la quale è richiesta l'installazione di un impianto di riscaldamento con pompa di
calore è accordato un ulteriore incentivo di 7'000 franchi, subordinato alle seguenti condizioni:
a) per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione
dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);
b) per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il
Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore
APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di Svizzera
Energia.
3Nell'ambito di una conversione di impianti di riscaldamento esistenti elettrici diretti o alimentati con
combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) con l'allacciamento a una rete
di teleriscaldamento, qualora l'allacciamento implicasse l’installazione per la prima volta di un
sistema idraulico per la distribuzione del calore all’interno dell’edificio è accordato un ulteriore
incentivo di fr. 5'000 + fr. 100/kWth.
4Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 8 del
decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed
efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel
settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
741.290
5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non
sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di
dichiarazione di fine lavori.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 11 Disposizione transitoria
Il presente decreto esecutivo si applica anche alle richieste di incentivo ancora pendenti
pervenute nell'ambito del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico
del 7 luglio 2021.
Art. 12 Entrata in vigore
1Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2Esso decade con l’esaurimento del credito.
Pubblicato nel BU 2024, 363.