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22 provisions
Art. 1 Oggetto
1Il presente regolamento stabilisce la partecipazione finanziaria (retta giornaliera) a
carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’articolo 6 della legge
concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone
anziane del 30 ottobre 2010 (LAnz).
2La retta deve essere commisurata alle condizioni di reddito e di sostanza.
3Chi è domiciliato all’estero può essere ammesso come ospite unicamente se dimostra di disporre
di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattie e infortuni e se la sua ammissione è stata
preventivamente autorizzata dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.
4L’ammissione di un ospite domiciliato in un altro Cantone è subordinata a preventiva conferma
dell’assunzione del finanziamento residuo ai sensi dell’articolo 25a capoverso 5 della legge federale
sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) da parte del Cantone di domicilio.
5È fatturata la retta massima se l’ospite è:
a) domiciliato all’estero;
b) domiciliato in un altro Cantone.
6Se l’ospite inizialmente domiciliato altrove si domicilia nel Canton Ticino durante l’anno della sua
ammissione presso una struttura, la retta è calcolata sulla base della prima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato dell’autorità competente nel Canton Ticino.
Art. 2 Prestazioni
1La retta include i seguenti elementi:
a) vitto (pensione completa);
b) alloggio (incluse le prestazioni alberghiere);
c) prestazioni di cura.
2Ogni altra prestazione è fatturata secondo quanto previsto dal contratto d’ammissione tra l’ospite
(o il suo rappresentante legale) e la struttura.
Capitolo secondo
Calcolo della retta
Art. 3 Periodo di riferimento
1La retta è calcolata sulla base della decisione di tassazione più recente cresciuta in
giudicato (di seguito decisione).
2In caso di decesso del coniuge dell’ospite durante l’anno corrispondente al periodo di riferimento
di cui al capoverso 1 il calcolo è effettuato:
a) come per gli ospiti singoli se il decesso è avvenuto entro il 31 ottobre;
b) come per gli ospiti coniugati se il decesso è avvenuto dal 1° novembre.
Art. 4 Reddito lordo determinante
Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta si compone dei seguenti elementi:
a) reddito imponibile complessivo senza considerare le deduzioni per spese per disabilità
(decisione);
b) 1/10 della sostanza mobiliare imponibile (decisione) dedotta di un importo di 15'000 franchi;
873.130
c) 1/10 del totale della sostanza mobiliare oggetto di donazione o rinuncia ereditaria nei dieci anni
precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una deduzione
iniziale di 50'000 franchi per persone singole e 80'000 franchi per persone coniugate, tale valore
viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento a partire
dall’anno successivo all’ammissione per le donazioni precedenti l’ammissione e a partire
dall’anno successivo alla donazione per quelle effettuate durante il soggiorno dell’ospite;
d) 1/10 della sostanza immobiliare imponibile al netto dei debiti privati (decisione) dedotta di un
importo di 300'000 franchi;
e) 1/10 del totale della sostanza immobiliare oggetto di donazione, o rinuncia ereditaria nei dieci
anni precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una
deduzione iniziale di 300'000 franchi, tale valore viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino
all’anno della tassazione di riferimento a partire dall’anno successivo all’ammissione per le
donazioni precedenti l’ammissione e a partire dall’anno successivo alla donazione per quelle
effettuate durante il soggiorno;
f) le deduzioni dell’importo di 300'000 franchi di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili salvo
nel caso in cui la loro somma raggiunga un importo massimo di 300'000 franchi applicando
prioritariamente la deduzione di cui alla lettera e e successivamente quella della lettera d.
Art. 5 Reddito netto determinante
Il reddito netto determinante si ottiene deducendo dal reddito lordo i seguenti elementi:
a) spillatico corrispondente al 10 per cento del reddito lordo determinante (ritenuto un limite
minimo di 4’000 franchi e un limite massimo di 7'200 franchi);
b) imposta federale diretta, imposta cantonale e imposta comunale dovute secondo la decisione;
c) imposta personale;
d) contributi finanziari (aiuti diretti) versati agli utenti per l’organizzazione di soluzioni individuali al
mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche ai sensi della legge
sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) ricevuti prima dell’ammissione
nella struttura non riversati a terzi (decisione).
Art. 6 Calcolo dell’importo giornaliero
1L’importo della retta giornaliera si calcola dividendo l’importo del reddito netto
determinante per 365 giorni.
2Nel caso in cui l’ospite sia coniugato il calcolo si effettua per entrambi i coniugi indipendentemente
dal fatto che il coniuge sia o meno ospite in una struttura. L’importo della retta giornaliera si calcola
dividendo l’importo del reddito netto determinante per due e successivamente dividendo tale importo
per 365 giorni.
Sostanza mobiliare
Art. 7 a) donazioni e rinunce
1L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni di sostanza mobiliare e rinunce
ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno nella
struttura.
2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate.
Art. 8 b) variazioni di sostanza
1In caso di variazioni di sostanza mobiliare che non rientrano nell’usuale consumo annuo
per scopi personali superiori alle deduzioni previste dall’articolo 4 lettera c precedenti l’ammissione
o durante il soggiorno presso la struttura, l’ospite è tenuto a fornire i giustificativi di consumo per
scopi personali relativi a tali variazioni.
2La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni e a effettuare
eventuali approfondimenti; variazioni non giustificate o giustificate solo parzialmente entro 15 giorni
dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazioni.
3Non è in particolare considerato consumo di sostanza per scopi personali:
a) quando una terza persona beneficia della diminuzione del patrimonio dell’ospite (a eccezione
di figli o persone bisognose a carico dell’ospite nella misura in cui tali spese possano essere
dedotte fiscalmente);
b) quando una terza persona non identificabile beneficia della diminuzione del patrimonio
dell’ospite.
4In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza
mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente.
Sostanza immobiliare
873.130
Art. 9 a) donazioni e rinunce
L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni, alienazioni di sostanza immobiliare e
rinunce ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno
nella struttura; gli immobili donati oggetto di un diritto d’abitazione o di un usufrutto non sono
considerati.
Art. 10 b) variazioni di sostanza
1La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni e a
effettuare eventuali approfondimenti, variazioni non giustificate o giustificate solo parzialmente entro
15 giorni dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazioni.
2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate.
3Le variazioni precedenti l’ammissione sono considerate nella loro totalità, dedotto l’importo di
300'000.00 franchi come specificato dall’articolo 4 lettera e.
4Le variazioni successive all’ammissione sono considerate singolarmente al netto della deduzione
specificata dall’articolo 4 lettera e.
5Le deduzioni di cui ai capoversi 3 e 4 sono effettuate un’unica volta per tutta la durata del soggiorno
presso la struttura.
6In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza
mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente
Art. 11 Contributi aggiuntivi
1L’assegno per grandi invalidi versato all’ospite deve essere riversato interamente alla
struttura in aggiunta alla retta giornaliera.
2Nel caso l’ospite si assenti per giorni interi l’assegno deve essere riversato alla struttura solo in
proporzione alla presenza dell’ospite nella stessa.
3L’Ufficio decide se e in che misura eventuali prestazioni particolari ricorrenti o sotto forma di capitale
destinate all’ospite possano essere incassate dalla struttura.
Art. 12 Riduzioni
1In caso di assenza dell’ospite superiore a tre giorni per ospedalizzazione o altro si
applica una riduzione della retta giornaliera di 20 franchi.
2Tale riduzione è applicata a partire dal primo fino all’ultimo giorno intero e consecutivo di assenza
dell’ospite.
Art. 13 Retta minima e retta massima
1È fatturata la retta minima se:
a) l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
b) l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).
2La retta minima è fissata nel decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; la retta massima è fissata
dall’Ufficio.
3…1
Art. 14 Documentazione all’ammissione
1Al più tardi entro 15 giorni dall’ammissione l’ospite deve presentare alla struttura la
seguente documentazione:
a) notifiche di tassazione cresciute in giudicato dei cinque anni precedenti l’anno di ammissione;
b) modulo proprietà fondiaria e deposito titoli;
c) decisione di concessione del contributo di sostegno al mantenimento a domicilio (aiuti diretti).
2Nel caso di coniugi i documenti indicati nel capoverso 1 devono essere presentati da entrambi.
3All’ammissione è fatturata la retta massima, in seguito, una volta effettuato il calcolo della retta, si
procede con un eventuale conguaglio nel seguente modo:
a) a partire dalla data di ammissione se i documenti mancanti sono consegnati entro i termini
previsti dal capoverso 1;
b) a partire dalla data di consegna dei documenti in caso di consegna oltre i termini di cui alla
lettera a.
4Se l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della LPC deve presentare unicamente la decisione di
prestazione complementare (PC) concernente l’anno di ammissione.
1 Cpv. abrogato dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 319.
873.130
5Se l’ospite beneficia di prestazioni sociali ai sensi della LAPS deve presentare unicamente la
decisione sulle prestazioni concernente l’anno di ammissione.
6In caso di dubbio la struttura è tenuta a verificare l’autenticità dei documenti summenzionati.
Art. 15 Documentazione per aggiornamento retta
1L’ospite deve presentare alla struttura la decisione di tassazione più recente cresciuta
in giudicato al più tardi entro la fine di ogni anno civile.
2In caso di ritardo o mancata consegna per giustificati motivi è fatturata la retta in vigore fino alla
presentazione di quanto previsto dal capoverso 1. Sono considerati giustificati motivi le seguenti
fattispecie:
a) decisione di tassazione non ancora emessa dall’autorità competente;
b) reclamo pendente sulla decisione di tassazione.
3In caso di ritardo o mancata consegna senza giustificati motivi è fatturata la retta massima a partire
dall’inizio dell’anno successivo; l’aggiornamento della retta è in seguito effettuato a partire dalla data
di consegna della documentazione e non vi è alcun diritto a un conguaglio retroattivo a favore
dell’ospite.
4La data di fatturazione, una volta effettuato il calcolo della retta, è la data che fa riferimento alla
conferma di ricezione dei documenti.
5In caso di reclamo pendente sulla decisione di tassazione, la data di riferimento per
l’aggiornamento della retta è la data della precedente decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
6L’ospite che beneficia di prestazioni ai sensi della LPC o della LAPS è tenuto a informare la struttura
di eventuali modifiche della sua situazione e a consegnare tempestivamente tutta la
documentazione necessaria.
Art. 16 Fatturazione
1La fatturazione della retta inizia a partire dal giorno di ammissione dell’ospite e termina
il giorno della sua dimissione; essa è emessa all’inizio del mese in corso con un termine di
pagamento di 15 giorni.
2In caso di trasferimento fra strutture la retta è fatturata dalla struttura dove l’ospite soggiorna a
partire dalle ore 12.
3Non è consentita la fatturazione della retta nei seguenti casi:
a) prima dell’ammissione dell’ospite (allo scopo di riservare la camera);
b) dopo la dimissione dell’ospite.
Art. 17 Incasso retta
1La struttura è tenuta ad applicare la massima diligenza nell’incasso della retta.
2In caso di mancato pagamento la struttura è tenuta a inviare un primo richiamo, allo scadere dei
30 giorni dalla data della fattura con un termine di pagamento di 30 giorni, un secondo richiamo con
un termine di pagamento di 15 giorni, una diffida con un termine di pagamento di 15 giorni e infine
ad avviare una procedura esecutiva.
Art. 18 Responsabilità e vigilanza
1La struttura emette la decisione di calcolo della retta; essa è responsabile della
correttezza di tale calcolo, del suo aggiornamento così come della fatturazione della retta.
2La struttura attesta la completezza e la data della documentazione fornita da parte dell’ospite.
3Essa deve emettere la decisione di calcolo al più tardi entro 15 giorni dalla consegna della
documentazione completa e dagli approfondimenti svolti dall’Ufficio.
4In caso di negligenza ripetuta l’Ufficio può emettere richiami e applicare sanzioni di carattere
finanziario alla struttura.
5Contro la decisione di calcolo della retta è data facoltà di reclamo scritto entro 30 giorni all’Ufficio
dalla data di intimazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm).
6L’Ufficio vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
Capitolo terzo
Calcolo del canone
Art. 19 Canone di locazione di appartamenti
1Il canone di locazione include:
a) prestazioni di cura in caso di necessità;
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b) spese varie (riscaldamento, elettricità ecc.)
2Esso è calcolato sulla base del reddito lordo determinante secondo le stesse modalità previste per
il calcolo della retta dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute. L’importo è stabilito sulla
base dell’allegato.
3L’assegno per grandi invalidi destinato al residente non è considerato nel calcolo del canone di
locazione.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 20 Modifica di atti normativi
L’articolo 1 capoverso 2 lettera c del regolamento d’applicazione della legge concernente
il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del
22 agosto 2012 (RLAnz) è abrogato.
Art. 21 Disposizione transitoria
1Se l’importo della retta calcolata secondo quanto previsto dal presente regolamento
risulta superiore rispetto a quello calcolato secondo le direttive concernenti l’applicazione e il
computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani del
22 ottobre 2018, per gli ospiti già presenti nelle strutture al momento dell’entrata in vigore del
presente regolamento e fino al 31 dicembre 2027, la retta è calcolata conformemente alle suddette
direttive.
2Quanto previsto dal capoverso 1 non si applica se l’ospite ha scelto volontariamente di pagare la
retta massima.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 167.
Allegato
Tabella del calcolo del canone di locazione (art. 17)
Reddito Canone per singolo Canone annuale
fino a fr. 25’000.– fr. 620.– fr. 7’440.–
da fr. 25’001.– a fr. 30’000.– fr. 650.– fr. 7’800.–
da fr. 30’001.– a fr. 35’000.– fr. 690.– fr. 8’280.–
da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 740.– fr. 8’880.–
da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 800.– fr. 9’600.–
da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 870.– fr. 10’440.–
oltre fr. 50’000.– fr. 950.– fr. 11’400.–
Reddito Canone coppia Canone annuale
fino a fr. 35’000.– fr. 740.– fr. 8’880.–
da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 770.– fr. 9’240.–
da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 810.– fr 9’720.–
da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 860.– fr. 10’320.–
da fr. 50’001.– a fr. 55’000.– fr. 920.– fr. 11’040.–
da fr. 55’001.– a fr. 60’000.– fr. 990.– fr. 11’880.–
oltre fr. 60’000.– fr. 1’070.– fr. 12’840.–
Reddito Canone doppio
a uso singolo* Canone annuale
fino a fr. 25’000.– fr. 740.– fr. 8’880.–
da fr. 25’001.– a fr. 30’000.– fr. 770.– fr. 9’240.–
da fr. 30’001.– a fr. 35’000.– fr. 810.– fr 9’720.–
da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 860.– fr. 10’320.–
da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 920.– fr. 11’040.–
da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 990.– fr. 11’880.–
oltre fr. 50’000.– fr. 1’070.– fr. 12’840.–
* canoni di locazione validi per le persone che fanno esplicita richiesta di
un appartamento doppio per uso singolo