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18 provisions
Art. 1 Campo di applicazione e scopo
Il presente regolamento si applica agli impianti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LITC e
definisce:
a) per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 2 LITC (nel seguito: impianti di competenza federale), le
istanze cantonali competenti per i compiti delegati al Cantone;
b) per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 3 LITC (nel seguito: impianti di competenza cantonale), la
procedura, le autorità competenti e i requisiti per l’ottenimento della licenza di costruzione e
quella di esercizio ai sensi dell’art. 42 LITC.
Capitolo secondo
Impianti di competenza federale
Art. 2 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
1I Servizi generali del Dipartimento del territorio (in seguito: Servizi generali) depositano
la domanda di cui all’art. 21b LITC presso le Cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto per 30
giorni. Del deposito è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.
2Il parere cantonale di cui all’art. 21b LITC è di competenza dei Servizi generali.
3Le opposizioni ai sensi dell’art. 22a LITC devono essere indirizzate all’Ufficio federale
dell’energia.
Capitolo terzo
Impianti di competenza cantonale
Art. 3 Obbligo di licenza
La costruzione e l’esercizio degli impianti sono sottoposti all’obbligo di licenza (art. 42
LITC). Sono riservate le procedure speciali previste agli art. 13 e 13a.
Licenza di costruzione
Art. 4 a) domanda
1La domanda di costruzione deve essere presentata in 5 esemplari ai Servizi generali
corredata da tutti i documenti previsti dalle direttive emanate dalla Società Svizzera dell’Industria
del Gas e delle Acque (SSIGA) ed in particolare dalla direttiva G2.
1 RS 746.1
2 RS 746.11
3 RS 746.12
4 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
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2I piani devono essere presentati anche in formato digitale.
Art. 5 b) pubblicazione e opposizioni
1I Servizi generali dispongono la pubblicazione della domanda presso le cancellerie dei
Comuni toccati dall’impianto. Il periodo di pubblicazione è di 30 giorni. Della pubblicazione è dato
avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.
2Nel termine di pubblicazione, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al rilascio della licenza di costruzione presso i Servizi generali. Sono pure legittimati a
fare opposizione i Comuni e le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base
agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Chi non fa opposizione è escluso dal
seguito della procedura.
Art. 6 c) esame della domanda e decisione
1I Servizi generali raccolgono i preavvisi dei servizi specializzati.
2Per l’esame degli aspetti tecnici si avvalgono della collaborazione della SSIGA che esamina e
certifica i piani dal profilo della sicurezza tecnica del gas.
3La licenza di costruzione è rilasciata dai Servizi generali.
4Restano riservate altre autorizzazioni eventualmente necessarie, segnatamente quelle per l’uso
del suolo pubblico.
Art. 7 d) norme edilizie
1Gli impianti devono rispettare le direttive G1, G2, G7, G11 emanate dalla SSIGA
nonché tutte le altre norme e disposizioni che stabiliscono le regole riconosciute della tecnica e lo
stato della tecnica di sicurezza.
2In caso di attraversamento di zone a rischio, definite secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), va esperita anche una
valutazione tecnica della sicurezza. La SSIGA può accompagnare la valutazione con
raccomandazioni per la presa di misure di sicurezza complementari.
Art. 8 e) disposizioni sussidiarie
Per quanto qui non regolato, in particolare per quanto attiene all’esecuzione dei lavori,
fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
Licenza di esercizio
Art. 9 a) domanda e decisione
1La domanda di esercizio deve essere presentata alla Divisione dell’ambiente
corredata dal certificato di collaudo dell’impianto rilasciato dalla SSIGA.
2La licenza di esercizio è rilasciata dalla Divisione dell’ambiente.
Art. 10 b) esigenze durante l’esercizio
L’efficacia operativa, la sicurezza d’esercizio, i provvedimenti da attuare in caso di
guasto, lo smantellamento e la proprietà dell’impianto sono retti per analogia dagli art. 31, 32, 32b,
32c LITC.
Art. 11 c) vigilanza
1L’esercizio degli impianti soggiace alla vigilanza della Divisione dell’ambiente che si
avvale della collaborazione della SSIGA.
2Le persone cui è affidato il controllo dell’esercizio hanno diritto d’accedere in ogni tempo e senza
preavviso a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate. Le persone e il
materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.
Art. 12 d) revoca e sospensione della licenza d’esercizio
1La Divisione dell’ambiente, sentita la SSIGA, può revocare o sospendere la licenza
d’esercizio:
a) se è stata ottenuta fornendo indicazioni inesatte o incomplete;
b) se non sono o cessano d’essere adempiute le condizioni per il conferimento; oppure
c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in vigore, delle esigenze durante l’esercizio o delle
istruzioni dell’autorità di vigilanza.
2Restano inoltre riservate le sanzioni di cui agli art. 44 segg. LITC.
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Art. 13 Impianti con pressione d’esercizio fino a 1 bar5
1Per gli impianti con pressione d’esercizio fino a 1 bar, l’impresa di trasporto in
condotta (in seguito: impresa) può richiedere ai Servizi generali di essere esonerata dalla
procedura di licenza di costruzione e d’esercizio dell’impianto ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 9 se:
a) dispone di un sistema di qualità che gli consente di rispettare le esigenze legali e tecniche in
materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio della sua rete del gas con una pressione
di esercizio fino a 5 bar e
b) fa certificare il sistema di qualità dalla SSIGA almeno ogni tre anni.
2L’esonero dalle licenze di costruzione e d’esercizio non dispensa dall’ossequio degli art. 7, 8, 10,
11 e 12 né da ogni altra procedura di autorizzazione eventualmente necessaria, segnatamente
quelle per l’uso del suolo pubblico.
3La SSIGA consegna annualmente, entro il 31 gennaio, ai Servizi generali un rapporto relativo alle
certificazioni realizzate secondo il cpv. 1 lett. b. In caso di mancata certificazione ne dà immediato
avviso ai Servizi generali che revocano l’esonero.
Allacciamenti
Art. 13a7 1Per gli allacciamenti alle condotte principali (definite secondo la direttiva G1) lunghi
fino a 15 ml e aventi un diametro nominale fino a 65 mm (DN 65) l’impresa che adempie
cumulativamente i requisiti stabiliti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e b) è esonerata dalla procedura di
licenza di costruzione ai sensi degli art. 4, 5 e 6.
2L’inizio dei lavori di costruzione è però subordinato all’approvazione della documentazione
tecnica da parte della SSIGA.
3La procedura di licenza di esercizio è retta dagli art. 9 e seguenti.
Art. 14 Tasse e spese
1Le licenze di costruzione e di esercizio e i successivi controlli tecnici sono soggetti al
pagamento di tasse e spese.
2Per il rilascio della licenza di costruzione, consulenze o consultazioni preliminari, il Dipartimento
preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della
complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe stabilite all’art. 52a del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE). Lo stesso emolumento è dovuto per il
rilascio della licenza di esercizio.8
3Per i controlli successivi la tassa è fissata in funzione delle tariffe SIA, per un minimo di fr. 100.–
e un massimo di fr. 2000.–.
4Le altre tasse sono disciplinate dall’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.9
5La SSIGA fattura direttamente all’istante le spese per i compiti a lei delegati.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 15 Posto d’allarme
Il posto d’allarme ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LITC e la procedura da seguire in caso di
allarme sono definiti dal Piano di allarme dell’organizzazione di difesa cantonale.
Art. 16 Abrogazione
Il decreto esecutivo sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti
liquidi e gassosi del 3 dicembre 1986 è abrogato.
Art. 17 Norme transitorie
1Le licenze edilizie generali rilasciate in base alla legislazione previgente decadono il
30 giugno 2014. Le imprese che ne sono attualmente a beneficio devono inoltrare una richiesta di
esonero ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento entro il 31 gennaio 2014.
5 Nota marginale modificata dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
6 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
7 Art. introdotto dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
8 Cpv. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 175.
9 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
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2Le imprese sono tenute a notificare alla Divisione dell’ambiente entro il 31 gennaio 2014 una
copia dei piani in formato digitale di tutti gli impianti con pressione d’esercizio superiore a 1 bar
realizzati sino all’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 18 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.10
Pubblicato nel BU 2013, 235.
10 Entrata in vigore: 17 maggio 2013 - BU 2013, 235.