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13 provisions
Articolo 1 Sezione 1: Disposizioni generali
Scopo e contenuto
1Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che
esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.
2Il presente concordato disciplina:
a. la cooperazione fra i Cantoni;
b. l’organizzazione dell’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (autorità
intercantonale), come pure i suoi compiti e le sue competenze;
c. il finanziamento delle attività dell’autorità intercantonale.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi del presente concordato, si intende con:
a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano
da prescrizioni o norme tecniche divergenti, dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o
norme, o dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità,
registrazioni o di omologazioni;1
b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione
secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio,
utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:
1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il marchio di conformità
dei prodotti;
2. la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti;
3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura
per ottenere il marchio di conformità.2
c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti
stabilite da organismi ad hoc che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla
composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio e all’etichettatura dei prodotti, all’esame o
alla valutazione della conformità.3
Articolo 3 Sezione 2: Autorità intercantonale
Organizzazione
1Per l’esecuzione del presente concordato, è istituita un’autorità intercantonale per gli ostacoli
tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.
2Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale
un suo membro.
3Per la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni, l’autorità intercantonale può designare:
a. un ufficio;
b. un segretariato permanente o ad hoc;
c. delle commissioni peritali permanenti o ad hoc.
L’autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento
organizzativo.
Articolo 4
Compiti e competenze
All’autorità intercantonale spetta in particolare:
a. l’emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere (art. 6);
1 Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore
dal 1° luglio 1996; RS 946.51
2 Art. 3 lett. b LOTC
3 Art. 3 lett. c LOTC
948.200
b. l’emanazione di direttive per l’esecuzione di prescrizioni relative all’immissione in commercio
di prodotti (artt. 7 e 8);
c. l’emanazione di prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di prodotti (art. 9);
d. la coordinazione delle sue attività con quelle della Confederazione.
Articolo 5
Decisioni
1L’autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.
2Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.
3I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’autorità intercantonale.
Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere
Articolo 6
Principi
1L’autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono
necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di
competenza della Confederazione.
2Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali
differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di
protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.
3Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
4Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del
patrimonio e dei monumenti.
Sezione 4: Direttive concernenti l’esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali
Articolo 7 relative all’immissione in commercio di prodotti
Principi
1Su domanda di un Cantone o dell’ufficio, l’autorità intercantonale emana direttive intese ad
armonizzare l’esecuzione di prescrizioni relative all’immissione in commercio di prodotti, sempre
che la Confederazione ne abbia affidato l’esecuzione ai Cantoni.
2Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.
Articolo 8
Direttive nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione
1L’autorità intercantonale può emanare direttive d’esecuzione nell’ambito dell’immissione in
commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:
a. i prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza;4
b. i prodotti che sono destinati a un’applicazione specifica unica.5
2Queste direttive d’esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.
Sezione 5: Prescrizioni intercantonali concernenti l’immissione in commercio di prodotti
Articolo 9
Principi
1L’autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di prodotti,
sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non
abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli
tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.
2Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.
3Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
Articolo 10 Sezione 6: Finanziamento
Ripartizione dei costi
4 Art. 4 (della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del
22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l’ Ufficio
centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’ informazione
per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.
5 Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.
948.200
I costi legati all’attività dell’autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali
sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.
Articolo 11 Sezione 7: Disposizioni finali
Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive
I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’autorità
intercantonale secondo le loro proprie regole.
Articolo 12
Adesione e denuncia
1L’adesione al presente concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’autorità intercantonale
che ne informa la Confederazione.
2Sino all’entrata in vigore del concordato, queste comunicazioni devono essere date nell’ambito
della Conferenza dei Governi cantonali.
3La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante
pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante
pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.
Pubblicato nel BU 2001, 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU 2001, 408.